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Ordinanza

Ordinanza n. 2234/2026 - Roma, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, ​- della determinazione dirigenziale rep VM/193/2026 del 4.03.2026, recante in oggetto: “disciplina provvisoria di traffico Via Cristoforo Colombo- Via Giovanni Genocchi – lavori di riqualificazione Piazza dei Navigatori – Convenzione urbanistica Navigatori – Federici e Igliori per costruzioni edilizie S.p.A.”; - della nota CM/21292 del 24.02.2026 con la quale la Direzione Tecnica del Municipio Roma VIII – Ufficio OSP non commerciali, comunica che la ditta Federici e Igliori per Costruzioni Edilizie s.p.a., nell’ambito dei lavori per l’attuazione della Convenzione Urbanistica di Piazza dei Navigatori, deve intervenire in Via Cristoforo Colombo nel tratto compreso tra il civico n. 196 e Via Giovanni Genocchi e in Via Giovanni Genocchi; - di ogni altro atto presupposto, connesso, dipendente, coordinato precedente o conseguente ai provvedimenti impugnati​.

Giustizia amministrativa202603432

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: disciplina provvisoria del traffico su Via Cristoforo Colombo e Via Giovanni Genocchi, connessa ai lavori di riqualificazione di Piazza dei Navigatori

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'associazione ha impugnato la determinazione dirigenziale che disciplina temporaneamente il traffico e la nota tecnica con cui Roma Capitale ha comunicato alla società esecutrice la necessità di intervenire su alcuni tratti stradali nell'ambito dell'attuazione di una convenzione urbanistica. È stata proposta domanda cautelare di sospensione. Il TAR ha rilevato dubbi sulla legittimazione e sull'interesse dell'associazione a impugnare gli atti. Ha inoltre considerato che la disciplina del traffico è temporanea, con efficacia sino al 27 luglio 2026, e non impedisce la fruizione di tutti i posteggi dell'area interessata. L'associazione ha lamentato un pregiudizio ritenuto non grave e irreparabile.

La decisione

Il TAR ha rigettato l'istanza cautelare. Ha ritenuto anzitutto dubbi la legittimazione e l'interesse dell'associazione ricorrente. Ha escluso il periculum in mora, poiché il provvedimento ha natura temporanea, non limita la fruizione di tutti i posteggi e il pregiudizio dedotto è suscettibile di ristoro economico, quindi non presenta caratteri di gravità e irreparabilità. Nel bilanciamento degli interessi ha ritenuto prevalente l'interesse alla realizzazione dell'opera pubblica. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La tutela cautelare è stata valutata alla luce dei relativi presupposti, con esito negativo per l'assenza di un pregiudizio grave e irreparabile e in ragione della prevalenza dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera.

Massime di principio

  • La tutela cautelare non può essere concessa quando il pregiudizio allegato non presenta carattere di gravità e irreparabilità, anche se l'atto amministrativo incide temporaneamente sulle condizioni di fruizione di un'area.
  • La temporaneità della disciplina amministrativa e la limitata incidenza sulle utilità disponibili sono elementi idonei a escludere il periculum in mora, soprattutto quando l'eventuale pregiudizio sia suscettibile di ristoro economico.
  • Nel bilanciamento cautelare, l'interesse alla realizzazione di un'opera pubblica può prevalere sull'interesse privato o collettivo alla sospensione di una misura temporanea di regolazione del traffico.
  • La sussistenza della legittimazione e dell'interesse a ricorrere di un'associazione rappresentativa di interessi collettivi deve essere verificata anche nella fase cautelare; la presenza di dubbi su tali condizioni può concorrere al rigetto della domanda cautelare.

Come è indicizzato

MaterieCircolazione stradale e viabilitàTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiTrasporti e circolazioneProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrerePonderazione degli interessi e interesse pubblico

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