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Sentenza

Sentenza n. 801/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Modena n. 447/2024, depositata e resa pubblica il 16.05.2024.

Giustizia amministrativa202501956

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del Tribunale di Modena n. 447/2024, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (beneficiaria di sentenza)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Modena n. 447/2024, passata in giudicato e notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni. La sentenza civile aveva riconosciuto il diritto all'accredito di un beneficio per ciascun singolo anno di riferimento, prevedendo anche interessi o rivalutazione ai sensi dell'art. 22, comma 36, l. n. 724/1994 sino alla concreta attribuzione. Nonostante il giudicato e la notificazione, il Ministero è rimasto inadempiente. La ricorrente ha inoltre chiesto la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accertato la perdurante inadempienza dell'amministrazione e ha accolto parzialmente il ricorso. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna di dare esecuzione alle statuizioni della sentenza civile passata in giudicato, detraendo quanto eventualmente già corrisposto, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa della sentenza. Ha respinto la richiesta di penalità di mora, ritenendo che la sentenza da eseguire avesse già previsto interessi o rivalutazione fino alla concreta attribuzione e che tale previsione fosse equa anche ai fini dell'art. 114, comma 4, c.p.a. In caso di ulteriore inadempimento, il TAR ha nominato quale commissario ad acta il Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna, o un funzionario delegato, con facoltà di subdelega, affinché provveda agli adempimenti sostitutivi entro i successivi sessanta giorni su istanza della ricorrente. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 600 oltre accessori, alla restituzione del contributo unificato e alla distrazione delle spese in favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce il fondamento del giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato, nonché di adottare misure sostitutive e valutare la penalità di mora.

  • art. 114, comma 4, c.p.a.

    La penalità di mora può essere disposta nell'ambito dell'ottemperanza, ma può essere negata quando il giudice ritenga adeguati altri meccanismi di tutela o, come nel caso concreto, gli interessi o la rivalutazione già riconosciuti dal titolo esecutivo.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    interessi o rivalutazione, ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all’accredito del beneficio per ciascun singolo anno di riferimento sino alla sua concreta attribuzione

    La previsione di interessi o rivalutazione contenuta nella sentenza da eseguire è stata ritenuta dal TAR una misura equa anche ai fini della tutela prevista dall'art. 114, comma 4, c.p.a.

Massime di principio

  • In presenza di una sentenza passata in giudicato non spontaneamente eseguita dall'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di dare esecuzione alle statuizioni del titolo entro un termine assegnato, detraendo quanto eventualmente già corrisposto.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a operare su istanza della parte e dopo l'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione, per compiere in via sostitutiva gli adempimenti necessari all'esecuzione del giudicato.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, c.p.a. non deve essere necessariamente riconosciuta quando il titolo da eseguire preveda già interessi o rivalutazione sino all'adempimento e tale meccanismo sia ritenuto equo e adeguato dal giudice dell'ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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