Cassazione Penale, Sentenza n. 21042/2022 del 30/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente, tramite difensore, impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Torino riformulata dopo annullamento della Cassazione, deducendo: (1) vizio di motivazione per omessa pronuncia e mancata motivazione circa la concessione della sospensione condizionale della pena, richiesta espressamente in appello e nelle conclusioni; (2) vizio di motivazione e illegittimità nella determinazione della durata della pena accessoria prevista dall'art. 317-bis c.p., atteso che la Corte territoriale aveva aumentato la durata a cinque anni nonostante in primo grado fosse stata applicata l'interdizione per anni due e mesi otto e senza motivare la quantificazione né considerare la corretta normativa temporale applicabile ai fatti (modifiche normative 2012 e 2019).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato la sentenza impugnata limitatamente a: (i) la mancata decisione e motivazione sulla richiesta di sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio su tale punto; (ii) la determinazione della durata della pena accessoria ex art. 317-bis c.p., ritenuta priva di motivazione e in violazione del principio di cui all'art. 597, comma 3, c.p.p.; ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Torino per nuovo esame esclusivamente su questi profili. Il resto della sentenza è stato confermato implicitamente (il ricorso è stato annullato solo relativamente ai punti indicati).
Norme richiamate
art. 317-bis cod. pen.
Disciplina la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici; la Corte sottolinea che la durata deve essere determinata in concreto secondo i criteri dell'art. 133 c.p. e tenendo conto della normativa applicabile nel tempo (versione vigente al momento dei fatti).
art. 28 cod. pen.
Richiamato per il rinvio nella determinazione della durata delle pene accessorie; contribuisce a definire i limiti temporali (minimo e massimo) ai quali attenersi nella quantificazione.
art. 597, comma 3, cod. proc. pen.
Stabilisce i limiti del potere della Corte d'appello in materia di pene accessorie: la Corte può disporre per la prima volta una pena accessoria solo se il giudice di primo grado non si è pronunciato; non può aumentare la durata stabilita in primo grado salvo impugnazione del pubblico ministero.
art. 133 cod. pen.
Fissa i criteri per la determinazione della pena (tra cui la personalità del reo e il disvalore del fatto); applicabile anche alla modulazione concreta della durata delle pene accessorie, che deve essere motivata rispetto a tali criteri.
art. 2 cod. pen.
Principio di applicazione della legge penale nel tempo: la Corte richiama la necessità di applicare la versione della norma vigente rispetto al periodo di commissione dei reati e alle successive modifiche legislative (es. L.190/2012, L.3/2019) quando si quantifica la pena accessoria.
Massime di principio
- Se l'imputato chiede espressamente la sospensione condizionale della pena e la pena è determinata in misura inferiore a due anni, il giudice di merito deve espressamente decidere e motivare sul punto; l'omissione comporta annullamento e rinvio.
- La Corte d'appello può applicare per la prima volta una pena accessoria solo se il giudice di primo grado non si è pronunciato sulla materia; se il giudice di primo grado ha già applicato una pena accessoria, la Corte d'appello non può aumentarne la durata se il pubblico ministero non ha impugnato quel punto.
- La determinazione della durata di una pena accessoria richiede motivazione concreta e il richiamo ai criteri di cui all'art. 133 c.p. (disvalore del fatto, personalità del responsabile, circostanze attenuanti/aggravanti). L'indicazione meramente formale o l'applicazione meccanica del minimo legale è insufficiente.
- Nelle ipotesi di fatti commessi in periodi in cui la normativa è stata modificata, il giudice deve individuare e applicare la versione della norma temporaneamente pertinente (art. 2 c.p.) e motivare la scelta rispetto alle disposizioni transitorie.
- Gli errori o le omissioni di motivazione relativi a benefici della pena o a pene accessorie sono suscettibili di annullamento parziale con rinvio per nuovo esame solo sui punti viziati; le altre parti della decisione restano efficaci se corrette.
- In appello il difensore dovrebbe enfatizzare e documentare le richieste sui benefici e sulle misure accessorie affinché il giudice non possa invocare incertezza come motivo per non decidere.
- Il giudice di merito, nella riforma della pena, deve sempre confrontarsi con le pronunce di primo grado e con le impugnazioni del pubblico ministero quando intende modificare le pene accessorie o la loro durata.
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