Cassazione Civile, Ordinanza n. 36587/2021 del 25/11/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Ufficio impugnava la sentenza della Commissione tributaria regionale che, accogliendo l'appello della società, aveva annullato integralmente un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2007 a seguito di omessa presentazione della dichiarazione, con recupero di imposte e irrogazione di sanzioni. La CTR aveva ritenuto che, anche in caso di omessa dichiarazione, dovesse riconoscersi la detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti e che il maggior reddito imponibile andasse rideterminato tenendo conto di una variazione negativa di magazzino e di altri costi contabilizzati. In cassazione l'Agenzia deduceva, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che il giudice di merito aveva pronunciato ultra petita, poiché l'appello della contribuente era limitato a chiedere una riduzione della pretesa tributaria nei soli limiti indicati, non già l'annullamento totale dell'atto impositivo.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha osservato che il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato impedisce al giudice di attribuire un bene non richiesto o di emettere una decisione eccedente i limiti della domanda; nel caso concreto, la CTR aveva annullato integralmente l'avviso nonostante l'appello fosse circoscritto alla rideterminazione quantitativa delle imposte. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui il processo tributario ha natura di giudizio di impugnazione-merito: se l'avviso è ritenuto invalido per ragioni sostanziali, il giudice non può limitarsi all'annullamento, ma deve esaminare nel merito la pretesa fiscale e determinarla correttamente entro i limiti delle domande. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale delle Marche, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
è stato invocato come parametro del ricorso per cassazione per denunciare la violazione dell'art. 112 c.p.c.
art. 112 c.p.c.
impone la corrispondenza tra chiesto e pronunciato; il giudice viola tale principio se attribuisce un bene non richiesto o decide oltre i limiti della domanda.
Massime di principio
- Il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato vieta al giudice di attribuire alla parte un bene diverso o maggiore rispetto a quello domandato, anche quando tale bene non sia compreso implicitamente o virtualmente nella domanda.
- Nel processo tributario, quale giudizio di impugnazione-merito, il giudice che ritenga illegittimo l'avviso per ragioni sostanziali non può fermarsi all'annullamento dell'atto, ma deve rideterminare la pretesa fiscale nel merito entro i limiti delle domande formulate dalle parti.
- L'annullamento integrale dell'atto impositivo è ultra petita quando il contribuente abbia chiesto soltanto una riduzione quantitativa della pretesa tributaria e non l'eliminazione totale dell'accertamento.
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