Cassazione Penale, Sentenza n. 2632/2022 del 24/01/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava la conferma della custodia cautelare in carcere applicata per i reati di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) e tentata estorsione. Il nucleo critico è che l'ordinanza del riesame si è fondata principalmente sulle dichiarazioni accusatorie del collaboratore di giustizia Francesco Michenzi rese solo nel 2018, cioè dodici anni dopo l'inizio della collaborazione (e oltre il termine di 180 giorni), senza un'adeguata e penetrante valutazione della loro attendibilità, delle ragioni della tardività e delle eventuali fonti di conoscenza per fatti successivi alla perdita del contesto associativo. Si censurava inoltre la genericità degli indizi rispetto ai capi 72-74 e la falsa qualificazione come estorsiva di una richiesta di denaro che il ricorrente sosteneva fosse legittima pretesa di compenso; infine si contestava la correzione, ritenuta non meramente materiale, del provvedimento che eliminava la sospensione dell'esecutività.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che l'ordinanza impugnata si fondasse principalmente su dichiarazioni tardive del collaboratore e che il giudice del rinvio non avesse svolto il necessario esame particolarmente penetrante sull'attendibilità di tali dichiarazioni (oltre il termine dei 180 giorni), né aveva spiegato le ragioni della tardività né la fonte di conoscenza per fatti successivi all'inizio della collaborazione. Per tali ragioni la Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per un nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, c.p.p.; ha inoltre disposto gli adempimenti di cancelleria ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p. Le doglianze relative alla correzione dell'errore materiale sono state assorbite dall'annullamento dell'ordinanza.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Norma che definisce il reato di associazione di tipo mafioso, indicata come fattispecie contestata al ricorrente e centro della gravità indiziaria da valutare ai fini della custodia cautelare.
art. 16-quater, L. n. 82 del 1991
Riferimento normativo collegato alla disciplina dei collaboratori di giustizia; la Corte ricava da tale quadro il principio che le dichiarazioni rese oltre il termine di 180 giorni non sono automaticamente inutilizzabili, ma richiedono una valutazione particolarmente penetrante della loro attendibilità.
art. 127 cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione alla correzione di errori materiali: la censura del ricorrente riguardava l'uso di una presunta correzione che avrebbe invece modificato la sostanza della decisione; la Corte ha ritenuto la questione assorbita dall'annullamento dell'ordinanza.
art. 130 cod. proc. pen.
Richiamata insieme all'art.127 in ordine alla presunta illegittimità della procedura di correzione dell'errore materiale e al diritto al contraddittorio; anche questa questione è stata assorbita dalla decisione di annullamento.
art. 311 cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata perché il ricorrente ha proposto, oltre al ricorso principale, un ricorso ex art. 311 relativo al provvedimento di correzione; la Corte ha tuttavia deciso sul merito principale, assorbendo le doglianze collegate.
art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Norma invocata per il rinvio del processo per nuovo giudizio al Tribunale competente: la Corte ha annullato e disposto il rinvio in base a questa disposizione.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma amministrativa-processuale richiamata per gli adempimenti di cancelleria conseguenti all'annullamento e al rinvio.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 e art. 7, d.l. 23 luglio 2021 n. 105
Disposizioni straordinarie sull'istruzione del procedimento in forma cartolare (documentale); la Corte segnala che il procedimento è stato trattato secondo queste norme.
Massime di principio
- Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia rese oltre il termine di 180 giorni non sono automaticamente inutilizzabili, ma il giudice deve effettuare una valutazione particolarmente penetrante della loro attendibilità, non limitandosi alla ricerca dei "riscontri esterni".
- Quando le dichiarazioni tardive riguardano fatti successivi all'inizio della collaborazione, il giudice deve indicare quale sia la fonte di conoscenza del collaboratore e spiegare le ragioni della tardività per escludere sospetti di dichiarazioni strumentali.
- Se la gravità indiziaria si fonda prevalentemente su dichiarazioni tardive e il giudice non svolge il predetto esame approfondito, il provvedimento cautelare può essere annullato in cassazione.
- Le questioni procedurali accessorie (es. correzione di errori materiali) possono essere assorbite dall'esito sull'atto principale: una correzione che incide sulla sostanza del provvedimento va valutata nel merito unitamente alla decisione cautelare.
- Nelle contestazioni di reati tipici di contesti associativi (p.es. estorsioni in ambito mafioso), la semplice vicinanza a soggetti noti non basta: occorrono riscontri idonei a provare il concorso nella condotta o la partecipazione associativa quando le dichiarazioni del collaboratore sono tardive.
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