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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/1307

Regolamento (UE) 2024/1307 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2024, che modifica il regolamento (UE) 2021/1232 relativo a una deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva 2002/58/CE per quanto riguarda l’uso di tecnologie da parte dei prestatori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero per il trattamento di dati personali e di altro tipo ai fini della lotta contro gli abusi sessuali online sui minori (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32024R1307

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento (UE) 2024/1307 interviene in modo puntuale sul regolamento (UE) 2021/1232, prorogandone la durata fino al 3 aprile 2026 per evitare interruzioni nella possibilità di contrastare gli abusi sessuali online sui minori. Introduce inoltre un formato standard per la relazione che i fornitori devono presentare e affida alla Commissione il compito di definirne contenuto e presentazione tramite atti di esecuzione. Viene anche aggiornato il termine entro cui la Commissione deve presentare la propria relazione sull’applicazione del regolamento. Si tratta di una proroga eccezionale e limitata, in attesa dell’adozione del quadro giuridico a lungo termine.

Proroga fino al 3 aprile 2026 del regime temporaneo del regolamento (UE) 2021/1232 e introduzione di un modulo standard per le relazioni dei fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero.

Ambito di applicazione

Si applica nell’Unione europea al regolamento (UE) 2021/1232, che disciplina una deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva 2002/58/CE per i fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero, limitatamente al trattamento di dati personali e di altro tipo ai fini della lotta contro gli abusi sessuali online sui minori. Coinvolge in particolare i prestatori di tali servizi, gli Stati membri, la Commissione europea e le autorità di controllo competenti. Non introduce un quadro permanente, ma prolunga in via eccezionale il regime transitorio; è rilevante fino al 3 aprile 2026. Prevede inoltre un obbligo di relazione della Commissione entro il 4 settembre 2025 e l’adozione di atti di esecuzione entro il 3 dicembre 2024 per il modulo standard di presentazione dei dati.

Proroga e modifica del regolamento (UE) 2021/1232

Il regolamento (UE) 2024/1307 modifica in modo limitato il regolamento (UE) 2021/1232, adottato come regime temporaneo per consentire a determinati prestatori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero di utilizzare tecnologie per il trattamento di dati personali e di altro tipo ai fini del contrasto agli abusi sessuali online sui minori. Il nuovo intervento si rende necessario perché il quadro giuridico a lungo termine annunciato dal legislatore dell’Unione non sarà adottato e applicabile in tempo utile.

Contesto e finalità

I considerando chiariscono che il regolamento temporaneo del 2021 era stato concepito come soluzione transitoria tra l’entrata nel campo di applicazione della direttiva 2002/58/CE dei servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero, avvenuta con la direttiva (UE) 2018/1972, e l’adozione di una disciplina permanente. Poiché i negoziati sul futuro quadro non si concluderanno prima del 4 agosto 2024, il legislatore ha ritenuto necessario evitare una interruzione della base giuridica che consente il contrasto agli abusi sessuali online sui minori, precisando al contempo che la proroga è eccezionale e non deve costituire precedente per ulteriori estensioni.

Proroga della durata del regime temporaneo

La modifica centrale è la sostituzione del termine di applicazione del regolamento (UE) 2021/1232: il regime temporaneo non scadrà più il 3 agosto 2024, ma si applicherà fino al 3 aprile 2026. La proroga è dichiaratamente limitata a quanto strettamente necessario per consentire l’adozione, l’entrata in vigore e l’applicazione del quadro giuridico a lungo termine.

Obblighi di relazione e formato standard

Per agevolare e uniformare la rendicontazione dei prestatori interessati, il regolamento introduce all’articolo 3, nuovo paragrafo 4, l’obbligo di fornire per iscritto, mediante un modulo standard, i dati inclusi nella relazione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera g), punto vii). La Commissione dovrà determinare, entro il 3 dicembre 2024, contenuto e presentazione del modulo tramite atti di esecuzione; potrà anche articolare le categorie di dati in sottocategorie. I considerando sottolineano che il formato comune deve favorire relazioni leggibili meccanicamente e facilmente accessibili.

Relazione della Commissione sull’attuazione

È anche modificato l’obbligo di reporting della Commissione. Sulla base delle relazioni dei fornitori e delle statistiche di cui all’articolo 8, la Commissione dovrà presentare al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 4 settembre 2025, una relazione sull’applicazione del regolamento. I considerando evidenziano l’esigenza di migliorare la presentazione delle relazioni sia da parte degli Stati membri sia da parte dei prestatori, nonché di assicurare una relazione della Commissione tempestiva.

Procedura di comitato per gli atti di esecuzione

Per l’adozione del modulo standard e delle specifiche tecniche collegate, viene istituito l’articolo 9 bis, che assoggetta la Commissione all’assistenza di un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. Nei casi richiamati si applica la procedura consultiva prevista dall’articolo 4 di tale regolamento.

Entrata in vigore e natura dell’atto

Il regolamento è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto di modifica, conserva la natura direttamente applicabile e vincolante in tutti i suoi elementi in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Proroga del regime temporaneo

L’articolo 1, punto 4, sostituisce l’articolo 10 del regolamento (UE) 2021/1232 prevedendo che esso si applichi fino al 3 aprile 2026. La proroga è giustificata dalla mancanza, al momento dell’adozione, di un quadro giuridico a lungo termine per la prevenzione e la lotta contro l’abuso sessuale online sui minori.

Modulo standard per le relazioni dei fornitori

All’articolo 3 del regolamento (UE) 2021/1232 è aggiunto il paragrafo 4, secondo cui i dati inclusi nella relazione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera g), punto vii), devono essere forniti per iscritto mediante un modulo standard. La Commissione deve determinare il contenuto e la presentazione del modulo, al più tardi entro il 3 dicembre 2024, mediante atti di esecuzione; può anche suddividere in sottocategorie le categorie di dati indicate nella disposizione richiamata.

Procedura di comitato e atti di esecuzione

È inserito l’articolo 9 bis nel regolamento (UE) 2021/1232, che prevede l’assistenza alla Commissione di un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. Quando è previsto il rinvio a tale paragrafo, si applica la procedura consultiva di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Relazione della Commissione sull’applicazione

L’articolo 1, punto 2, sostituisce l’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1232: sulla base delle relazioni presentate ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera g), punto vii), e delle statistiche di cui all’articolo 8, la Commissione deve elaborare entro il 4 settembre 2025 una relazione sull’applicazione del regolamento e trasmetterla al Parlamento europeo e al Consiglio.

Entrata in vigore

Il regolamento (UE) 2024/1307 entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieprotezione dei daticomunicazioni elettronichetutela dei minoriprivacycooperazione amministrativa

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