Sentenza n. 6063/2026 - Roma, Sezione 3T
per l’annullamento previa adozione di idonea misura cautelare, - della nota prot. GSE/P20250686294 del 22 settembre 2025 del Gestore dei Servizi Energetici (GSE), con la quale, all’esito del procedimento di controllo mediante sopralluogo, ai sensi dell’art. 42 del D.L.vo n. 28/2011 e del D.M. 31 gennaio 2014, relativo all’impianto fotovoltaico n. 605781, di potenza pari a 993,60 kW, sito in località Colle Campitelli, snc, nel Comune di Lanciano (CH) di proprietà della Camillo Marcantonio S.a.s. di Camillo e Nicola Marcantonio, è stato comunicato che la tariffa incentivante da riconoscere sia quella spettante agli impianti di potenza compresa tra 1000kW e 5.000 kW, in misura pari a 0,263 €/kWh, con conseguente necessità di effettuare i relativi conguagli; - della nota prot. GSE/P20240002891 del 7 febbraio 2024 del Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A., recapitata in pari data, con la quale è stato comunicato alla ricorrente l’avvio del suddetto procedimento di verifica in relazione al medesimo impianto; - di ogni altro atto presupposto, prodromico, consequenziale e/o, comunque, connesso, anche laddove non conosciuto, ivi compresi, rispettivamente: a) il verbale di sopralluogo eseguito in data 14 febbraio 2024; b) la nota GSE S.p.a. prot. n. GSE/P20240004684 del 23 febbraio 2024; c) la nota GSE S.p.a. prot. n. GSE/P20250523021 del 18 luglio 2025, con la quale è stato chiesto alla Società ricorrente di fornire osservazioni e/o integrazioni documentali rispetto alle risultanze emerse dall’attività di controllo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rideterminazione della tariffa incentivante relativa a un impianto fotovoltaico, con applicazione della tariffa prevista per impianti di potenza compresa tra 1.000 kW e 5.000 kW e riserva di conguaglio
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore incentivato)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha impugnato la nota con cui il GSE, all’esito di un procedimento di controllo mediante sopralluogo, ha ritenuto che l’impianto fotovoltaico da 993,60 kW fosse parte di un artato frazionamento insieme a un altro impianto da 986,70 kW, riconducibile a una società interamente detenuta dalla ricorrente, e ha quindi rideterminato in peius la tariffa incentivante. Con il primo motivo sono state dedotte la violazione dell’art. 12, comma 5, del d.m. 5 maggio 2011, delle relative Regole applicative, del d.m. 23 giugno 2016, degli artt. 1, 3, 7, 10 e 10-bis l. 241/1990 e dell’art. 97 Cost., nonché carenza di istruttoria e motivazione, contraddittorietà, irrazionalità, ingiustizia manifesta e sviamento. La ricorrente ha richiamato l’assoluzione pronunciata in sede penale, la regolarità dei titoli autorizzativi regionali e l’accertata assenza di violazioni ambientali, sostenendo che tali elementi escludessero l’artato frazionamento. Con il secondo motivo ha contestato l’applicazione del d.m. 23 giugno 2016 e ha sostenuto che, alla luce dell’art. 12, comma 5, del d.m. 5 maggio 2011 e del paragrafo 3.8 delle Regole applicative, non ricorressero i presupposti dell’artato frazionamento: il frazionamento catastale era anteriore all’entrata in vigore del Quarto Conto Energia; alla data di entrata in esercizio le particelle non erano più contigue; tra gli impianti insisteva una superficie di separazione superiore alla soglia del 20%; mancavano elementi strutturali condivisi, quali punto di connessione, cabina o misuratore di scambio. Sono stati inoltre dedotti il difetto di istruttoria e motivazione, il travisamento dei fatti, l’errore sui presupposti e lo sviamento. Con il terzo motivo è stata denunciata la violazione dei principi di buona fede, certezza del diritto e legittimo affidamento, nonché dell’art. 21-nonies l. 241/1990, in ragione del lungo periodo di erogazione degli incentivi senza contestazioni. Con il quarto motivo subordinato è stata dedotta la violazione dell’art. 2946 c.c. per prescrizione dell’eventuale credito restitutorio.
La decisione
Il ricorso è stato accolto parzialmente. Il primo motivo è stato respinto perché l’assoluzione penale riguardava la legittimità della procedura autorizzativa regionale e non coincideva con la verifica, di competenza del GSE, dei requisiti per l’accesso agli incentivi e della corretta determinazione della potenza incentivabile. Analogamente, gli accertamenti regionali in materia ambientale e autorizzativa non escludevano l’artato frazionamento rilevante ai fini del Conto Energia. Le date delle richieste di connessione costituivano soltanto elementi indiziari e non decisivi; il momento sistematicamente rilevante per verificare i requisiti di accesso era quello dell’entrata in esercizio dell’impianto. Il secondo motivo è stato accolto. Il divieto di artato frazionamento costituisce espressione generale del divieto di abuso del diritto e non dipende esclusivamente dalle disposizioni settoriali, che individuano indizi non tassativi. Tuttavia, il frazionamento deve essere sorretto da un comportamento elusivo finalizzato a limitare formalmente la potenza e a ottenere incentivi superiori o procedure più favorevoli. Nel caso concreto il GSE aveva accertato il collegamento societario, il pregresso frazionamento dei terreni e la sincronia delle richieste di incentivo, ma non aveva dimostrato l’unitarietà fisica o funzionale degli impianti né la condivisione di elementi strutturali, quali il punto di connessione, la cabina di consegna o il misuratore di scambio. Inoltre, la contiguità catastale non risultava sussistente alla data di entrata in esercizio, come richiesto dal paragrafo 3.8 delle Regole applicative, e tra le particelle vi era un’area di 20.487 metri quadrati, superiore alla soglia rilevante del 20%. La mera vicinanza di due impianti, riferita a particelle storicamente ma non attualmente contigue, unitamente alla sincronia delle pratiche e al collegamento societario, non costituiva quadro indiziario sufficiente, grave, preciso e concordante. Il provvedimento di rideterminazione è stato pertanto annullato. Il terzo motivo è stato respinto: la rideterminazione della tariffa nell’ambito dello stesso sistema incentivante non costituisce decadenza, ma mera riconduzione dell’incentivo alla misura effettivamente spettante; per tale ragione non richiede, in generale, i presupposti dell’annullamento d’ufficio ex art. 21-nonies l. 241/1990. Il quarto motivo è stato respinto o comunque ritenuto non rilevante, poiché il provvedimento non conteneva una concreta richiesta restitutoria, ma soltanto una riserva di effettuare eventuali conguagli; non si poneva quindi, allo stato, una questione di prescrizione. Le spese sono state compensate per la peculiarità e complessità della controversia.
Norme richiamate
art. 12, comma 5, d.m. 5 maggio 2011
Ai fini dell’attribuzione delle tariffe incentivanti, più impianti fotovoltaici realizzati dal medesimo soggetto responsabile o riconducibili a un unico soggetto responsabile e localizzati nella medesima particella catastale o su particelle catastali contigue si intendono come unico impianto di potenza cumulativa pari alla somma dei singoli impianti.
La disposizione non costituisce la fonte esclusiva del divieto di artato frazionamento, ma individua, nel proprio ambito applicativo, elementi sintomatici della fattispecie elusiva.
paragrafo 3.8 delle Regole applicative del d.m. 5 maggio 2011
La verifica della contiguità delle particelle deve riferirsi alla situazione catastale alla data di entrata in esercizio dell’impianto.
La contiguità catastale deve essere verificata con riferimento alla situazione esistente alla data di entrata in esercizio; la mera contiguità storica, non attuale, non è sufficiente in assenza di ulteriori elementi di unitarietà.
art. 29 d.m. 23 giugno 2016
La disposizione ha natura ricognitiva e chiarificatrice degli elementi indicativi dell’artato frazionamento, non natura costitutiva del relativo divieto.
art. 11 d.m. 31 gennaio 2014
La disciplina dei controlli consente di considerare rilevanti, oltre alle violazioni e agli inadempimenti espressamente contemplati, anche le elusioni che abbiano determinato un indebito accesso agli incentivi.
art. 42 d.lgs. 28/2011
La disciplina relativa a decadenza, rigetto e presupposti dell’art. 21-nonies l. 241/1990 non si applica automaticamente alla rideterminazione della tariffa nell’ambito del medesimo sistema incentivante.
art. 21-nonies l. 241/1990
I presupposti dell’annullamento d’ufficio non sono in generale richiesti per una rideterminazione tariffaria che mantenga il rapporto incentivante e corregga soltanto la misura dell’incentivo spettante.
art. 2946 c.c.
La questione della prescrizione non è attuale quando il provvedimento si limita a riservare eventuali conguagli senza formulare una concreta richiesta restitutoria.
art. 73 c.p.a.
Richiamato quale fondamento del deposito degli scritti difensivi successivi alla fase cautelare.
Massime di principio
- Il divieto di artato frazionamento degli impianti di produzione di energia rinnovabile costituisce una specifica applicazione del generale divieto di abuso del diritto e opera anche in assenza di una puntuale disposizione settoriale costitutiva del divieto.
- Per configurare l’artato frazionamento non è sufficiente la mera separazione formale degli impianti, né il solo collegamento societario tra i soggetti responsabili: occorre un quadro di elementi gravi, precisi e concordanti dal quale emerga che il frazionamento è stato realizzato per limitare formalmente la potenza e conseguire incentivi superiori o procedure autorizzative più favorevoli.
- La contiguità catastale rilevante ai fini dell’artato frazionamento deve essere verificata, secondo le regole applicative del Quarto Conto Energia, con riferimento alla situazione catastale esistente alla data di entrata in esercizio dell’impianto; la mera contiguità storica, non più attuale, non è sufficiente se non accompagnata da ulteriori elementi di unitarietà fisica o funzionale.
- La verifica dell’artato frazionamento spettante al GSE è autonoma rispetto agli accertamenti penali, autorizzativi, ambientali o urbanistici: la regolarità del titolo abilitativo o l’assenza di violazioni ambientali non escludono di per sé l’eventuale elusione delle regole di accesso agli incentivi.
- La rideterminazione della tariffa incentivante, quando mantiene il rapporto nell’ambito dello stesso sistema incentivante ma riconduce la remunerazione alla misura effettivamente spettante, non costituisce decadenza e, in generale, non è soggetta ai presupposti dell’annullamento d’ufficio previsti dall’art. 21-nonies l. 241/1990.
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