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Sentenza

Sentenza del 28/11/2018 n. 2104 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Irap - Oneri corrisposti dagli esercenti attività commerciali alle banche - Fruizione dei servizi d'incasso tramite moneta elettronica - Natura commerciale - Valore della produzione - Deducibilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Grosseto, sostenendo che le commissioni pagate dalla società alle banche per gli incassi effettuati tramite POS, carte di credito, debito, prepagate e bancomat fossero oneri di natura finanziaria e, quindi, non deducibili ai fini IRAP. La società ha invece sostenuto che tali importi costituissero il corrispettivo di un servizio commerciale di incasso elettronico e fossero pertanto deducibili nel calcolo del valore della produzione.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l’appello dell’Agenzia delle Entrate e ha confermato la sentenza di primo grado favorevole alla società. Ha stabilito che le commissioni POS non remunerano operazioni finanziarie, ma un servizio di incasso messo a disposizione dalle banche. Di conseguenza, tali oneri hanno natura commerciale, devono essere contabilizzati tra i costi per servizi e sono deducibili ai fini IRAP. L’Agenzia delle Entrate è stata inoltre condannata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre accessori di legge, se dovuti.

Norme richiamate

  • Art. 15 del D.Lgs. n. 546/1992

    La parte soccombente nel processo tributario è condannata al pagamento delle spese di giudizio; nel caso concreto, l’Agenzia delle Entrate è stata condannata a rimborsare le spese alla società.

  • Documento Interpretativo n. 1 del Principio Contabile n. 12 dell’OIC

    voce B7 del conto economico

    I costi per servizi erogati da banche e imprese finanziarie, quando diversi dagli oneri finanziari in senso proprio, devono essere classificati tra i costi per servizi nella voce B7, anziché tra gli oneri finanziari della voce C17. La Commissione ha utilizzato questa distinzione contabile per qualificare le commissioni POS come costi commerciali deducibili ai fini IRAP.

Massime di principio

  • Le commissioni pagate a banche o intermediari per consentire l’incasso tramite POS e altri strumenti di moneta elettronica, in linea generale, rappresentano il corrispettivo di un servizio di pagamento o incasso e non un onere finanziario.
  • Ai fini della deducibilità IRAP, è rilevante la natura economica effettiva del costo: se il pagamento remunera un servizio operativo di incasso, può essere trattato come costo per servizi e dedotto nel calcolo del valore della produzione, secondo le regole applicabili.
  • La classificazione contabile può costituire un elemento di supporto per qualificare il costo, ma occorre verificare la concreta funzione della commissione e la documentazione contrattuale e contabile.
  • La soluzione potrebbe non estendersi automaticamente a interessi, costi di finanziamento, commissioni per concessione di credito o altri oneri connessi a operazioni finanziarie vere e proprie, che devono essere distinti dai costi del servizio di pagamento.
  • In situazioni analoghe è opportuno conservare fatture, rendiconti bancari, contratti POS e prospetti contabili che evidenzino la natura delle commissioni e la loro imputazione tra i costi per servizi.

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