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Sentenza

Sentenza del 03/03/2020 n. 5796 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La Fondazione aveva chiesto il rimborso di un credito d'imposta di Euro 626.652,79 dichiarato il 9.1.1998 (periodo 1.10.1996-30.9.1997) e aveva inviato un sollecito il 18.05.1999; l'Amministrazione respinse l'istanza il 15.03.2011 ritenendola prescritta decennalmente dalla data del sollecito. Le commissioni di merito avevano invece fatto decorrere la prescrizione dallo spirare del termine concesso all'Amministrazione per l'accertamento (DPR 600/1973, art.43). L'Agenzia impugna in cassazione per violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2946 c.c. e dell'art. 43 del DPR 600/1973.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, cassato la sentenza della CTR e, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso introduttivo della Fondazione. La Corte ha affermato che il contribuente può far valere il diritto al rimborso nei termini ordinari di prescrizione (art. 2946 c.c.), senza dover attendere lo spirare dei termini amministrativi di accertamento previsti dal DPR 600/1973, art.43; il diritto è esercitabile, in caso di istanza contenuta nella dichiarazione, dopo l'inutile decorso di 90 giorni dal deposito, e l'Amministrazione può comunque contestare il credito anche dopo la scadenza dei termini di accertamento. La Fondazione è stata condannata alle spese di legittimità (Euro 10.000,00) e sono compensate le spese di merito.

Norme richiamate

  • Codice civile, art. 2935

    Stabilisce il criterio di decorrenza della prescrizione (quando il diritto può essere fatto valere): la Corte lo utilizza per affermare che la prescrizione del credito tributario decorre dal momento in cui il contribuente può esercitare il diritto al rimborso.

  • Codice civile, art. 2946

    Fissa il termine ordinario di prescrizione (decennio). La Corte ricorda che il diritto al rimborso è soggetto a tale termine e non è sospeso dall'esistenza dei termini amministrativi per l'accertamento.

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 43

    Prevede i termini entro i quali l'Amministrazione può esercitare i poteri di accertamento; la Corte interpreta questa norma come termine di decadenza relativo all'Amministrazione e non come termine che ostacola l'esercizio del diritto al rimborso da parte del contribuente.

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 36-bis

    Norma sui termini per la rettifica in dichiarazione; citata per chiarire che la mancata rettifica nei termini non consolida automaticamente il diritto al rimborso e che il credito può essere comunque contestato successivamente.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 19, comma 1, lett. g

    Consente l'impugnazione del silenzio-rifiuto su istanze di rimborso; la Corte ricorda che l'istanza contenuta nella dichiarazione genera il termine di 90 giorni oltre il quale si forma il silenzio-rifiuto impugnabile.

  • Legge n. 449/1997, art. 28, comma 1

    Richiamata per qualificare come meramente ordinatoria la disciplina sui termini amministrativi (incidenza sul comportamento dell'Amministrazione e non sulla consolidazione automatica del credito).

  • D.P.R. n. 506/1979, art. 1 (richiamato ratione temporis)

    Citto per il riferimento storico/normativo alla disciplina sui termini di rettifica; la Corte conferma che tali termini non impediscono al contribuente di agire nei termini di prescrizione.

Massime di principio

  • La decorrenza della prescrizione per il diritto al rimborso d'imposta segue le regole ordinarie del codice civile (art.2935 e 2946 c.c.): in linea di principio il termine decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, salvo diversa disposizione di legge.
  • I termini di decadenza fissati per l'Amministrazione ai fini dell'accertamento (es. DPR 600/1973, art.43 e art.36-bis) sono obblighi/limiti per la P.A., ma non sospendono né impediscono l'esercizio del diritto al rimborso da parte del contribuente nei normali termini di prescrizione.
  • Il contribuente può proporre l'azione per ottenere il rimborso non dovendo attendere la scadenza dei termini amministrativi; se l'istanza è contenuta nella dichiarazione, dopo l'inutile decorso di 90 giorni si forma il silenzio-rifiuto impugnabile.
  • L'Amministrazione può comunque contestare il credito esposto anche dopo la scadenza dei termini di accertamento: la mancata rettifica nei termini non equivale a riconoscimento definitivo del credito.
  • In sede di contenzioso grava sul contribuente l'onere di provare il diritto al rimborso secondo le regole generali; pertanto l'azione deve essere tempestiva rispetto alla prescrizione ordinaria.
  • In pratica, non bisogna confondere termini di decadenza/accertamento dell'Amministrazione con termini di prescrizione del diritto del contribuente: i primi non estendono né sospendono automaticamente la prescrizione del rimborso.

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