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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7364/2025 del 21/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente chiedeva l'autorizzazione a detenere un telefono cellulare presso la Comunità terapeutica assistita "Kennedy" a Messina per poter ricevere ed effettuare videochiamate con i familiari indicati (la madre Anna Spitaleri e la figlia Adriana Coco). Il Magistrato di sorveglianza aveva respinto la richiesta sostenendo che non sussistevano ragioni di necessità in quanto il ricorrente poteva avvalersi di un telefono fisso messo a disposizione dalla struttura. Il ricorrente ha impugnato tale decreto lamentando la violazione di legge e il vizio di motivazione, contestando che il provvedimento non aveva valutato le ragioni addotte (in particolare la possibilità che la maggior parte degli altri ospiti disponesse di cellulari) e che il rigetto si era limitato a una motivazione sintetica e insufficiente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato. Ha richiamato l'ammissibilità del ricorso per cassazione contro i provvedimenti sulla libertà personale (art. 111 Cost. e giurisprudenza consolidata) e ha constatato una carenza assoluta di motivazione nel decreto impugnato, che si limitava a un inciso manoscritto senza adeguati passaggi logici e senza considerare le ragioni addotte dal ricorrente (anche alla luce del fatto che molti ospiti della struttura disponevano di telefoni cellulari). Per tali motivi la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Magistrato di sorveglianza di Messina. Si segnala che il Sostituto Procuratore generale aveva chiesto l'inammissibilità del ricorso, richiesta respinta dalla Corte.

Norme richiamate

  • Costituzione, art. 111

    «Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra».

    La Corte ha richiamato l'art. 111 Cost. per affermare l'ammissibilità del ricorso per cassazione contro provvedimenti che incidono sulla libertà personale (quali i provvedimenti del magistrato di sorveglianza che regolano modalità di esecuzione della detenzione domiciliare).

  • Codice di procedura penale, art. 568, comma 2

    «Sono sempre soggetti a ricorso per cassazione, quando non sono altrimenti impugnabili, i provvedimenti con i quali il giudice decide sulla libertà personale e le sentenze, salvo quelle sulla competenza che possono dare luogo a un conflitto di giurisdizione o di competenza a norma dell'articolo 28».

    La norma è stata utilizzata per confermare il criterio sistematico secondo cui i provvedimenti che decidono sulla libertà personale sono ricorribili in Cassazione; giustifica il percorso di ammissibilità seguito dalla Corte.

  • Giurisprudenza consolidata (Sez. 1, n. 52134 del 07/11/2019 e altre)

    La Corte ha richiamato precedenti che qualificano i provvedimenti del magistrato di sorveglianza concernenti le modalità di esecuzione della detenzione domiciliare come atti sulla libertà personale, rendendoli soggetti al ricorso per cassazione; la giurisprudenza è stata usata per conferire fondamento all'ammissibilità del ricorso.

  • Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003 (Pellegrino) e altre pronunce sulla motivazione

    La Corte ha applicato i principi giurisprudenziali sulla motivazione: un provvedimento è viziato quando manca dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, ovvero è criptico o non rende comprensibile il filo logico seguito. Tale principio ha motivato l'annullamento per carenza motivazionale.

Massime di principio

  • I provvedimenti del magistrato di sorveglianza che incidono sulle modalità della detenzione domiciliare sono ricorribili in Cassazione per violazione di legge (art. 111 Cost. e art. 568 c.p.p.).
  • Il diniego di autorizzazioni (es. possesso di un cellulare) deve essere adeguatamente motivato: la motivazione deve esporre coerenza, completezza e passaggi logici tali da rendere comprensibile la decisione.
  • Il giudice di merito deve valutare specificamente le ragioni poste dal richiedente, compresi elementi fattuali come la prassi nella struttura (se altri ospiti dispongono di cellulari) e le concrete esigenze di comunicazione con familiari nominativamente indicati.
  • La semplice indicazione di un'alternativa generale (per es. un telefono fisso messo a disposizione) non è di per sé sufficiente a escludere la necessità dell'autorizzazione, se non confrontata con le specifiche esigenze e rischi della situazione.
  • In caso di carenza motivazionale la Corte di Cassazione annulla il provvedimento e rinvia per nuovo giudizio, obbligando il giudice di merito a riesaminare la domanda con motivazione piena e conforme ai criteri di proporzionalità e sicurezza.
  • Nelle decisioni su strumenti di comunicazione personali (cellulari, videochiamate) vanno bilanciati i profili di ordine e sicurezza con i bisogni di mantenimento dei rapporti familiari e la finalità rieducativa; il giudice deve esplicitare tale bilanciamento.

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