Cassazione Penale, Sentenza n. 22029/2023 del 22/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva confermato la responsabilità per estorsione aggravata dal metodo mafioso e rideterminato la pena. La difesa ha impugnato per: (1) vizio di motivazione e violazione dell'art. 416-bis c.p. relativamente al riconoscimento dell'aggravante del metodo mafioso, sostenendo che la sentenza si era basata su un'espressione isolata e non su concrete minacce o sul contesto ambientale; (2) vizio di motivazione per il diniego della circostanza attenuante per il risarcimento del danno, nonostante la prova documentale dell'avvenuto ristoro e senza valutare la congruità dell'offerta; (3) vizio di motivazione per non aver riconosciuto le attenuanti generiche nella misura massima consentita, nonostante sia stata riconosciuta una diminuzione della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo generico e infondato, perché la Corte territoriale non si era basata su una sola espressione ma su un quadro complessivo di minacce, intimidazioni e riferimenti al clan "Pezzella", noto alla vittima; ha valutato irrilevanti i rapporti personali tra imputato e vittima rispetto al metodo mafioso. Il secondo motivo è stato ritenuto generico e manifestamente infondato: la Corte d'appello ha valutato l'irregolarità della forma dell'offerta e l'inadeguatezza della somma rispetto al danno complessivo, con motivazione non manifestamente illogica. Anche il terzo motivo è stato respinto: la Corte territoriale ha motivatamente escluso il massimo delle attenuanti generiche in ragione della gravità della condotta e della propensione a delinquere dimostrata dall'imputato (ulteriore vittima avvicinata con identiche tecniche). Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., avendo il giudice rilevato profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
art. 416 bis.1, cod. pen.
La Corte ha ritenuto sussistente l'aggravante del "metodo mafioso" non sulla base di una singola espressione, ma in presenza di un quadro probatorio fatto di minacce, intimidazioni e avvertimenti allusivi riferibili a un clan noto (Pezzella); i rapporti personali tra le parti non escludono l'applicazione dell'aggravante se il metodo adottato è idoneo ad evocare potere intimidatorio di tipo mafioso.
art. 616 c.p.p.
Norma invocata quale base per l'ordine di versamento alla Cassa delle ammende in presenza di profili di colpa dell'autore del ricorso che hanno determinato l'inammissibilità; la Corte ha ritenuto equo il pagamento di euro 3.000.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
Giurisprudenza costituzionale richiamata a supporto del potere del giudice di condannare il ricorrente al versamento alla Cassa delle ammende quando emergono profili di colpa nella condotta processuale che hanno determinato l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Per il riconoscimento del "metodo mafioso" non è determinante una singola espressione: è necessario valutare il contesto complessivo di minacce, allusioni e riferimenti a un'organizzazione criminale nota alla vittima.
- I rapporti personali preesistenti tra autore e vittima non escludono automaticamente l'aggravante mafiosa se il comportamento tenuto è idoneo ad evocare la forza intimidatrice di un clan.
- La prova del ristoro alla vittima deve essere non solo formale ma anche concreta e adeguata rispetto al pregiudizio: offerte irregolari o somme manifestamente insufficienti possono non integrare la circostanza attenuante.
- Le attenuanti generiche possono essere ridotte o non riconosciute nella misura massima quando la condotta è grave, reiterata o evidenzia una propensione a delinquere.
- I motivi di cassazione devono essere specifici e ben articolati: censure generiche o prive di concreto sviluppo argomentativo sono dichiarate inammissibili.
- La declaratoria di inammissibilità può comportare condanna alle spese e pagamento alla Cassa delle ammende se emergono profili di colpa nella presentazione del ricorso.
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