Ordinanza n. 3300/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. III, che aveva respinto la domanda cautelare relativa alla procedura di accesso ai corsi di laurea in Medicina e chirurgia per l’anno accademico 2025-2026
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e università)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le ricorrenti hanno proposto appello cautelare contro l’ordinanza del TAR Lazio di reiezione della domanda cautelare. L’appello conteneva una molteplicità di censure, tutte dirette a contestare radicalmente l’intera procedura di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia per l’anno accademico 2025-2026, il cosiddetto semestre filtro. In sede cautelare le ricorrenti chiedevano l’ammissione con riserva e in sovrannumero al corso di laurea in Medicina e chirurgia.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare, senza esaminare nel merito le molteplici censure rivolte contro la procedura. Il Collegio ha ritenuto che le doglianze, essendo dirette a ottenere eventualmente la riedizione dell’intera procedura, fossero logicamente incompatibili con la misura cautelare concretamente richiesta, cioè l’ammissione con riserva e in sovrannumero. Tale ammissione non sarebbe stata strettamente funzionale alla conservazione del bene della vita perseguito dalle ricorrenti mediante le censure proposte. Ne è derivata, con rilievo assorbente, la carenza del periculum in mora e quindi il rigetto della domanda cautelare. È stata confermata anche la condanna alle spese della fase cautelare di primo grado. Le spese dell’appello cautelare sono state invece compensate in ragione della novità e particolarità della questione.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l’appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del tribunale amministrativo regionale; l’appello è stato respinto dal Consiglio di Stato.
Massime di principio
- Quando le censure cautelari contestano radicalmente un’intera procedura amministrativa e mirano alla sua eventuale riedizione, la richiesta di ammissione individuale con riserva e in sovrannumero deve essere funzionale alla conservazione del bene della vita perseguito; in mancanza di tale funzionalità, la misura non è idonea a soddisfare l’interesse cautelare dedotto.
- La domanda cautelare può essere respinta per carenza assorbente del periculum in mora senza procedere all’esame del fumus boni iuris e del merito delle censure, quando la misura richiesta risulti logicamente incompatibile con il risultato sostanziale perseguito mediante il ricorso.
- In una controversia cautelare relativa a una procedura di accesso universitario caratterizzata da questioni nuove e particolari, le spese dell’appello possono essere compensate.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 3 ago 2026Ordinanza n. 1450/2026 - Roma, Sezione 5B
- Ordinanza · 3 ago 2026Ordinanza n. 1451/2026 - Roma, Sezione 5B
- Ordinanza · 3 ago 2026Ordinanza n. 1452/2026 - Roma, Sezione 5B
- Ordinanza · 3 ago 2026Ordinanza n. 1453/2026 - Roma, Sezione 5B
- Ordinanza · 3 ago 2026Ordinanza n. 14005/2026 - Roma, Sezione 5B
- Ordinanza · 3 ago 2026Ordinanza n. 14006/2026 - Roma, Sezione 2B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →