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Ordinanza

Ordinanza n. 3300/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202605672

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. III, che aveva respinto la domanda cautelare relativa alla procedura di accesso ai corsi di laurea in Medicina e chirurgia per l’anno accademico 2025-2026

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni e università)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le ricorrenti hanno proposto appello cautelare contro l’ordinanza del TAR Lazio di reiezione della domanda cautelare. L’appello conteneva una molteplicità di censure, tutte dirette a contestare radicalmente l’intera procedura di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia per l’anno accademico 2025-2026, il cosiddetto semestre filtro. In sede cautelare le ricorrenti chiedevano l’ammissione con riserva e in sovrannumero al corso di laurea in Medicina e chirurgia.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare, senza esaminare nel merito le molteplici censure rivolte contro la procedura. Il Collegio ha ritenuto che le doglianze, essendo dirette a ottenere eventualmente la riedizione dell’intera procedura, fossero logicamente incompatibili con la misura cautelare concretamente richiesta, cioè l’ammissione con riserva e in sovrannumero. Tale ammissione non sarebbe stata strettamente funzionale alla conservazione del bene della vita perseguito dalle ricorrenti mediante le censure proposte. Ne è derivata, con rilievo assorbente, la carenza del periculum in mora e quindi il rigetto della domanda cautelare. È stata confermata anche la condanna alle spese della fase cautelare di primo grado. Le spese dell’appello cautelare sono state invece compensate in ragione della novità e particolarità della questione.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del tribunale amministrativo regionale; l’appello è stato respinto dal Consiglio di Stato.

Massime di principio

  • Quando le censure cautelari contestano radicalmente un’intera procedura amministrativa e mirano alla sua eventuale riedizione, la richiesta di ammissione individuale con riserva e in sovrannumero deve essere funzionale alla conservazione del bene della vita perseguito; in mancanza di tale funzionalità, la misura non è idonea a soddisfare l’interesse cautelare dedotto.
  • La domanda cautelare può essere respinta per carenza assorbente del periculum in mora senza procedere all’esame del fumus boni iuris e del merito delle censure, quando la misura richiesta risulti logicamente incompatibile con il risultato sostanziale perseguito mediante il ricorso.
  • In una controversia cautelare relativa a una procedura di accesso universitario caratterizzata da questioni nuove e particolari, le spese dell’appello possono essere compensate.

Come è indicizzato

MaterieAccesso programmato ai corsi universitariTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrere

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