Cassazione Penale, Sentenza n. 10285/2022 del 23/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti, terzi interessati, impugnano il decreto che ha confermato la confisca di beni ritenuti fittiziamente intestati ai familiari di Franco Matrone. Le censure deducono vizio di motivazione circa la presunta pericolosita' sociale di Franco e il rapporto tempo-manifestazione dell'attivita' delittuosa rispetto agli acquisti (i reati-spia del periodo 1970-1982 e poi fatti estorsivi del 2008-2009; mentre gli acquisti dei beni da parte dei terzi sono avvenuti tra 1997 e 2008). Si contestano inoltre travisamento della prova per la diversa giustificazione resa da Massimo in sede cautelare e prevenzionale, l'illogica discreditazione della testimonianza di Leonardo Landolfi e l'omessa valutazione di una memoria difensiva, con richiesta di annullamento del provvedimento impugnato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, nei procedimenti di prevenzione, il sindacato in cassazione e' limitato alla sola violazione di legge o alla totale mancanza di motivazione, non alla ordinaria sindacabilita' della logica motivazionale. Ha rilevato che il decreto impugnato contiene un percorso logico sufficiente: pur avendo revocato ex nunc la misura personale nei confronti di Franco Matrone, la Corte territoriale ha motivato la riconducibilita' patrimoniale agli illeciti, richiamando la presunzione di fittizieta' delle intestazioni a stretti familiari e valutando gli elementi specifici (immobili e polizze) e le dichiarazioni difensive ritenute inattendibili. Di conseguenza la confisca nei confronti dei terzi e' stata confermata e i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende pari a euro tremila.
Norme richiamate
art. 4, comma 11, legge n. 1423 del 1956
Indica che in materia di misure di prevenzione il ricorso per cassazione e' ammesso soltanto per violazione di legge; il sindacato sulla motivazione ordinaria e' quindi limitato.
art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011
Richiama il medesimo principio limitativo del sindacato in cassazione sulle decisioni in materia di prevenzione; la valutazione della motivazione e' sindacabile solo se del tutto assente o apparente.
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Norma sul vizio di travisamento della prova: in materia di prevenzione e' estranea salvo che il travisamento abbia investito plurime circostanze decisive tali da tradursi in motivazione apparente.
art. 178, lett. c), cod. proc. pen.
Richiamata nella doglianza sull'omessa valutazione di una memoria difensiva quale possibile nullita'; la Corte osserva che la memoria non e' stata allegata al ricorso, violando il principio di autosufficienza.
art. 416-bis cod. pen.
Utilizzata come parametro per la presunzione di persistenza della pericolosita' nel caso di partecipazione a organizzazioni mafiose: la persistenza viene valutata con riferimento a indicatori di coinvolgimento, operativita' del clan e comportamenti di abbandono.
art. 121 cod. proc. pen.
Richiamato nella prospettazione difensiva; il giudice di legittimita' segnala che il ricorso non puo' sollevare il vizio di motivazione nel senso ordinario, ma solo l'assenza della motivazione.
Massime di principio
- Nel procedimento di prevenzione (personale e patrimoniale) il ricorso per cassazione e' ammissibile principalmente per violazione di legge o per assoluta mancanza/apparenza della motivazione; non e' luogo per il normale sindacato sulla logica motivazionale dei fatti.
- Il terzo che reclama la proprieta' di beni sottoposti a confisca puo' contestare la fittizieta' dell'intestazione ma non l'insussistenza generale dei presupposti della misura nei confronti del proposto, salvo che il vizio di motivazione sia tale da costituire violazione di legge.
- Per superare la presunzione di fittizieta' delle intestazioni a familiari stretti e' necessario fornire prove concrete e documentali che giustifichino i redditi e gli acquisti (documentazione bancaria, spiegazioni coerenti e non contraddittorie); spiegazioni discordanti in sedi diverse indeboliscono la credibilita'.
- Il giudice di merito deve motivare il nesso temporale tra fatti-reato e acquisizioni patrimoniali; tuttavia, se la sentenza contiene un percorso logico e confronta le allegazioni difensive, le contestazioni sulla valutazione dei tempi e sulla persistenza della pericolosita' sono difficilmente sindacabili in cassazione.
- Se si deduce omessa valutazione di atti o memorie difensive in cassazione, tali atti vanno allegati al ricorso e bisogna indicare con precisione la violazione; altrimenti la censura e' generica e inammissibile.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 23 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 9983/2022 del 23/03/2022
- Sentenza penale · 23 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 9984/2022 del 23/03/2022
- Sentenza penale · 23 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 9989/2022 del 23/03/2022
- Sentenza penale · 23 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 9991/2022 del 23/03/2022
- Sentenza penale · 23 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 9992/2022 del 23/03/2022
- Sentenza penale · 23 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 9993/2022 del 23/03/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →