Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39752/2025 del 10/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Richiesta di annullamento per violazione di legge in relazione all'omessa statuizione della confisca per equivalente del profitto del reato (omesso versamento di ritenute - art.10‑bis d.lgs. 74/2000). La Procura sostiene che, in base al principio stabilito dalla Cassazione, la confisca per equivalente è obbligatoria anche senza sequestro e, nel reato in esame, il profitto coincide con l'ammontare delle ritenute non versate; il Tribunale di Ancona, nel giudizio di rinvio, ha invece escluso l'esistenza di un vantaggio economico per l'imputato basandosi su elementi di merito (dichiarazione di fallimento, concordato, documenti societari), decisione contraria al principio di diritto vincolante.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato: ha richiamato l'obbligo del giudice di rinvio di uniformarsi ai principi di diritto indicati dalla Cassazione (art. 627 c.3 c.p.p.), ha affermato che la confisca per equivalente del profitto è obbligatoria nei reati tributari (salvo che il profitto appartenga a terzi estranei) e che, nel reato di omesso versamento di ritenute, il profitto coincide con l'importo delle ritenute non versate. Ha pertanto annullato la sentenza impugnata e rinviato al Tribunale di Ancona per un nuovo giudizio sul punto, ordinando che siano effettuati ulteriori accertamenti istruttori volti a determinare l'ammontare preciso del profitto e la possibilità di procedere prima alla confisca diretta e, se impossibile, a quella per equivalente.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento). La confisca per equivalente costituisce misura autonoma che può essere disposta anche quando la pena è applicata con patteggiamento.

  • art. 10‑bis d.lgs. 74/2000

    Prevede il reato di omesso versamento delle ritenute certificate; nel caso concreto è il titolo di responsabilità penale contestato all'imputato.

  • art. 12‑bis d.lgs. 74/2000

    la confisca per equivalente del profitto del reato va obbligatoriamente disposta anche senza un sequestro in atto

    Introduce/disciplina la confisca per equivalente nei reati tributari; la Corte interpreta la norma come obbligatoria ogni qualvolta non sia possibile la confisca diretta del profitto o del prezzo del reato.

  • art. 627 comma 3 cod. proc. pen.

    Il giudice di rinvio si uniforma alla sentenza della corte di cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa

    Impone al giudice del rinvio l'obbligo di seguire i principi di diritto fissati dalla Cassazione; il Tribunale non poteva quindi ridiscutere la questione di diritto sulla obbligatorietà della confisca per equivalente.

  • art. 1 comma 143 legge 244/2007

    Richiamata come precedente fonte normativa che già prevedeva misure ablatorie analoghe; la giurisprudenza ha raccordato questa previsione con l'attuale art.12‑bis.

  • art. 51 cod. pen.

    Norma sulla scriminante dell'adempimento di un dovere imposto da ordine legittimo dell'autorità; menzionata con riferimento alla possibilità che il concordato preventivo, solo se con provvedimento che abbia vietato o non autorizzato i pagamenti, possa scriminare l'omesso versamento.

Massime di principio

  • Nel reato di omesso versamento delle ritenute (art.10‑bis d.lgs.74/2000) il profitto del reato è identificato, di regola, con l'ammontare delle ritenute non versate.
  • La confisca per equivalente è obbligatoria quando non è possibile la confisca diretta del profitto/prezzo del reato; deve essere disposta anche in sentenze di applicazione della pena (patteggiamento) e indipendentemente da valutazioni sulla colpevolezza o sulla condotta del reo.
  • Il giudice del rinvio è vincolato dai principi di diritto affermati dalla Corte di cassazione (art.627 c.3 c.p.p.) e non può riesaminare questioni di diritto già risolte dalla Cassazione.
  • Prima di disporre la confisca per equivalente il giudice deve verificare la possibilità di procedere alla confisca diretta del profitto; se questa è impossibile, la confisca per equivalente va calcolata sul valore corrispondente al profitto accertato.
  • Lo stato di difficoltà finanziaria dell'imprenditore o il deposito di istanze concorsuali (concordato, fallimento) non escludono automaticamente la responsabilità per omesso versamento di ritenute, salvo che vi sia un provvedimento giudiziale che abbia espressamente vietato o non autorizzato i pagamenti (ipotesi di scriminante ex art.51 c.p.).
  • In procedimenti di rinvio, se il preciso ammontare del profitto non è stato determinato, il giudice deve compiere ulteriori accertamenti istruttori per quantificare l'importo su cui operare la confisca.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.