Regolamento (UE) 2017/874
Regolamento (UE) 2017/874 della Commissione, del 22 maggio 2017, che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di butano (E 943a), isobutano (E 943b) e propano (E 944) nelle preparazioni di coloranti (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna l’allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 per inserire butano, isobutano e propano tra gli additivi autorizzati come propellenti nelle preparazioni di coloranti. L’autorizzazione è subordinata a un limite di residui di 1 mg/kg nell’alimento finale ed è riservata esclusivamente all’uso professionale. La Commissione ha ritenuto che l’aggiornamento non comporti effetti sulla salute umana e quindi non ha richiesto il parere dell’EFSA.
Modifica dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 per autorizzare l’uso di butano, isobutano e propano come propellenti nelle preparazioni di coloranti, esclusivamente per uso professionale.
Ambito di applicazione
Si applica agli additivi alimentari e, in particolare, alle preparazioni di coloranti dei gruppi II e III, come definite nell’allegato II, parte C, del regolamento (CE) n. 1333/2008. Riguarda l’impiego di butano (E 943a), isobutano (E 943b) e propano (E 944) come propellenti, con limite di 1 mg/kg nell’alimento finale e con autorizzazione limitata all’uso professionale. L’efficacia è generale nell’Unione europea, con applicazione diretta negli Stati membri; il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Non disciplina altri usi dei tre gas né altri additivi diversi da quelli espressamente indicati.
Modifica dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 per butano, isobutano e propano nelle preparazioni di coloranti
Il regolamento (UE) 2017/874 della Commissione interviene sul sistema europeo degli additivi alimentari aggiornando l’allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008. L’intervento recepisce una domanda di autorizzazione presentata il 26 gennaio 2016 per l’impiego di butano, isobutano e propano come propellenti nelle preparazioni di coloranti dei gruppi II e III, nel contesto della procedura uniforme prevista dal regolamento (CE) n. 1331/2008.
Finalità e valutazione di sicurezza
La Commissione richiama gli elementi scientifici disponibili: i precedenti pareri del Comitato scientifico dell’alimentazione umana del 1991 e del 1999 e i dati analitici forniti dal richiedente, dai quali risulta che, un’ora dopo l’utilizzo dello spray su diversi alimenti, i residui dei tre gas sono inferiori al limite di 1 mg/kg. In base all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1331/2008, la Commissione non ha ritenuto necessario chiedere il parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare, in quanto l’aggiornamento non ha un potenziale effetto sulla salute umana.
Ambito materiale dell’autorizzazione
L’autorizzazione riguarda esclusivamente:
- butano (E 943a),
- isobutano (E 943b),
- propano (E 944),
impiegati come propellenti nelle preparazioni di coloranti dei gruppi II e III, come definiti nell’allegato II, parte C, del regolamento (CE) n. 1333/2008. L’allegato III, parte 2, viene modificato inserendo le tre nuove voci dopo E 903.
Condizioni e limiti d’impiego
Per ciascuna delle tre sostanze è stabilito un limite identico:
- 1 mg/kg nell’alimento finale.
Inoltre, l’uso è espressamente qualificato come:
- esclusivamente per uso professionale.
La restrizione deriva, secondo la Commissione, dal rischio di accensione e dall’esigenza di garantire il rispetto di protocolli industriali standardizzati e un tempo sufficiente tra l’uso dello spray e il consumo, così da assicurare il rispetto del limite di residui.
Base giuridica e meccanismo di aggiornamento
Il regolamento è adottato sulla base dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1333/2008, che consente l’aggiornamento dell’elenco degli additivi alimentari. Il considerando richiama anche la procedura uniforme di autorizzazione prevista dal regolamento (CE) n. 1331/2008, usata per l’istruttoria dell’aggiornamento.
Effetti finali
Con l’articolo 1, la Commissione dispone la modifica dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 secondo il testo riportato nell’allegato del regolamento. L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’elenco degli additivi autorizzati
L’allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 viene modificato per includere nuove voci relative a E 943a (butano), E 943b (isobutano) ed E 944 (propano).
Condizioni d’uso e limite di residui
I tre additivi sono autorizzati con la stessa condizione: 1 mg/kg nell’alimento finale. L’uso è limitato alle preparazioni di coloranti dei gruppi II e III, definite nell’allegato II, parte C, del regolamento (CE) n. 1333/2008.
Uso esclusivamente professionale
L’autorizzazione è concessa soltanto per uso professionale, in ragione del rischio di accensione e della necessità di rispettare protocolli industriali standardizzati e il tempo necessario a far scendere i residui sotto il limite di 1 mg/kg.
Base procedurale e valutazione del rischio
La Commissione richiama la procedura uniforme di cui al regolamento (CE) n. 1331/2008. Non è stato richiesto il parere dell’EFSA ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1331/2008, poiché l’aggiornamento non presenta un potenziale effetto sulla salute umana.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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