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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/875

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/875 della Commissione, del 22 maggio 2017, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

Normativa europea32017R0875

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce, per una specifica giornata di applicazione, i valori forfettari all’importazione di taluni ortofrutticoli provenienti da paesi terzi, utilizzati per il calcolo del prezzo di entrata. Esso dà attuazione al meccanismo previsto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati agricoli. I valori sono riportati in allegato per singolo codice NC e per origine geografica.

Fissazione dei valori forfettari all’importazione per taluni ortofrutticoli ai fini della determinazione del prezzo di entrata.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alle importazioni nell’Unione di taluni ortofrutticoli freschi individuati nell’allegato, in relazione ai codici NC e ai paesi terzi di origine indicati. Rileva per la determinazione del prezzo di entrata ai sensi dell’articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Si applica direttamente in tutti gli Stati membri dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/875 della Commissione fissa i valori forfettari all’importazione da utilizzare per determinare il prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli provenienti da paesi terzi. Il provvedimento si inserisce nel quadro dell’organizzazione comune dei mercati agricoli e attua il meccanismo previsto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che disciplina il calcolo quotidiano di tali valori sulla base di dati giornalieri variabili.

Base normativa e finalità

La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013 sull’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l’articolo 136, paragrafo 1. Secondo i considerando, i valori forfettari all’importazione sono fissati in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay Round e sono destinati ai prodotti e ai periodi indicati nell’allegato XVI, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.

Ambito di applicazione

Il regolamento riguarda esclusivamente i prodotti ortofrutticoli elencati nell’allegato, identificati tramite codici NC e, per ciascun prodotto, tramite specifici codici di origine di paesi terzi. I valori sono espressi in EUR/100 kg e si applicano ai fini della determinazione del prezzo di entrata nelle importazioni nell’Unione. L’allegato contempla, tra gli altri, origini quali MA, TR, EG, ZA, AR, BR, CL, CN, NZ, US e il codice ZZ, corrispondente a "altre origini".

Contenuto operativo dell’allegato

L’articolo 1 rinvia integralmente all’allegato per la determinazione dei valori forfettari all’importazione. Nell’allegato sono riportati i valori per ciascun codice NC interessato, ad esempio per 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 10 22/24/28, 0805 50 10 e 0808 10 80, con importi differenziati in funzione del paese terzo di provenienza. Il meccanismo consente di aggiornare il prezzo di entrata secondo il valore giornaliero fissato dalla Commissione.

Entrata in vigore ed efficacia nell’Unione

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, come espressamente previsto dall’articolo 2. Lo stesso articolo ribadisce la sua obbligatorietà in tutti i suoi elementi e la diretta applicabilità in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di misure nazionali di recepimento.

Disposizioni principali

Base giuridica e funzione del provvedimento

Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base del TFUE, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l’articolo 136, paragrafo 1. La sua funzione è fissare i valori forfettari all’importazione per i prodotti ortofrutticoli interessati, ai fini della determinazione del prezzo di entrata.

Criterio di determinazione dei valori forfettari

I considerando precisano che il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 stabilisce i criteri di fissazione dei valori forfettari all’importazione per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XVI, parte A, e che tali valori sono calcolati ogni giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili.

Valori applicabili per i prodotti indicati nell’allegato

L’articolo 1 dispone che i valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell’allegato del regolamento. L’allegato riporta i valori in EUR/100 kg per specifici codici NC e codici paese, tra cui 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 10 22/24/28, 0805 50 10 e 0808 10 80, con indicazione anche del codice ZZ per "altre origini".

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre espressamente previsto che sia obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaortofrutticolicommercio esterodazi doganaliorganizzazione comune dei mercati

Testo integrale

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