Cassazione Penale, Sentenza n. 32028/2024 del 06/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che, riformando il Tribunale, aveva dichiarato non doversi procedere per il reato ex art. 388, comma 2, c.p. per estinzione per prescrizione e aveva confermato le statuizioni civili. Il ricorrente deduce: 1) violazione del principio di correlazione fra imputazione e sentenza per avere la Corte considerato condotte successive alla data indicata nel capo di imputazione; 2) errata applicazione dell'art. 388, comma 2, c.p., perché i lavori erano fungibili e la sospensione era giustificata da ragioni tecniche e dall'esercizio del diritto di ricorrere al giudice civile; 3) in subordine, richiesta di assoluzione perché il fatto non costituisce reato e/o revoca delle statuizioni civili, atteso che la complessa questione tecnica è stata risolta in sede civile.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato nei limiti indicati: ha respinto il motivo sulla correlazione accusa/sentenza e quello che chiedeva l'assoluzione per 'evidenza' (terzo motivo), ma ha accolto il secondo motivo ritenendo che la motivazione della Corte di appello fosse insufficiente e contraddittoria riguardo alla configurabilità del reato ex art. 388, comma 2, c.p. (in particolare sul punto della presunta infungibilità e della pretestuosità della sospensione dei lavori). Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, affinché colmi le lacune motivazionali relative alle statuizioni civili. Non è stata pronunciata un'assoluzione nel merito né è stata integralmente confermata la declaratoria di estinzione per prescrizione: la decisione è stata rimessa al giudice cui il rinvio è stato disposto.
Norme richiamate
art. 388 cod. pen., secondo comma
La Corte richiama il principio che la fattispecie richiede, oltre al rifiuto di ottemperare, una condotta elusiva/ostruzionistica o l'inidoneità della prestazione per motivi di inevitabile collaborazione dell'obbligato; il mero rifiuto non integra il reato salvo che la prestazione sia infungibile o richieda la cooperazione indispensabile dell'obbligato.
art. 521 cod. proc. pen.
Richiamato nel contesto del principio di correlazione fra imputazione e sentenza: la valutazione della Corte di legittimità considera che non vi sia stata trasformazione del fatto tale da ledere il diritto di difesa.
Sez. U, sent. n. 36692 del 27/09/2007 (Vuocolo)
Giurisprudenza richiamata per il principio secondo cui il mero rifiuto di ottemperare non integra automaticamente il reato di cui all'art. 388; è necessaria la non fungibilità o la indispensabile collaborazione dell'obbligato.
Sez. U, sent. n. 35490 del 28/05/2009 (Tettamanti)
Richiamata in tema di assoluzione per 'evidenza': la prova dell'innocenza deve emergere in modo palese per poter assolvere senza ulteriore istruttoria; la Corte valuta che tale evidenza non sussiste.
art. 669 duodecies cod. proc. civ.
Norma processuale civile richiamata nelle vicende parallele (ricorsi per segnalare inottemperanza all'ordinanza cautelare), utile a ricostruire il contesto procedurale civile che ha preceduto e accompagnato il procedimento penale.
art. 669 decies cod. proc. civ.
Richiamata come rimedio utilizzato dalla società per chiedere la modifica dell'ordinanza cautelare; rilevante per valutare l'attività processuale e le giustificazioni tecniche addotte dalla difesa.
art. 622 cod. proc. pen.
Norma che autorizza la Cassazione ad annullare con rinvio: applicata per disporre l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio al giudice civile per integrare la motivazione sulle statuizioni civili.
Massime di principio
- Il reato previsto dall'art. 388, comma 2, c.p. non si configura automaticamente per il mero rifiuto di eseguire una decisione giudiziale: è necessaria una valutazione sulla infungibilità della prestazione o sulla indispensabilità della collaborazione dell'obbligato.
- Se l'obbligazione è fungibile (altri possono eseguire la prestazione) la sospensione o il rifiuto possono non costituire reato, salvo prova che la condotta sia stata comunque elusiva, pretestuosa o idonea a frustrarne l'efficacia.
- Il principio di correlazione tra imputazione e sentenza non è violato quando l'imputato, nel corso del processo, è stato posto nelle condizioni concrete di difendersi sull'oggetto dell'accusa; non occorre un confronto letterale pedissequo fra capo di imputazione e motivazione se non sussiste pregiudizio per la difesa.
- In contestazioni con rilevanti profili tecnici (progettazione, monitoraggi, fasi esecutive) il giudice penale deve fornire motivazioni chiare e congrue sull'esistenza di un'intenzione elusiva o sulla infungibilità dell'intervento richiesto; carenze motivazionali possono determinare l'annullamento e il rinvio per le statuizioni civili.
- La risoluzione della controversia tecnica in sede civile non esclude automaticamente l'esame penale della condotta; tuttavia, la pronuncia civile e le valutazioni dei CTU civili devono essere adeguatamente considerate e confrontate nella motivazione penale.
- Se la sentenza penale condiziona o afferma responsabilità civili ma la motivazione su tale profilo è lacunosa o contraddittoria, la Cassazione può annullare con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello affinché colmi le lacune motivazionali.
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