Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 345/2026 - Lecce, Sezione 1

per l'annullamento - del provvedimento interdittivo antimafia del PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LECCE datato 12.01.2021 prot. -OMISSIS- e notificato il 13 gennaio 2021; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale e, in particolare, del provvedimento prot. -OMISSIS- del 30 dicembre 2020 con il quale il Comune di -OMISSIS- ha denegato la proroga della concessione demaniale marittima “in quanto la documentazione relativa alla comunicazione antimafia non risulta conforme”.

Giustizia amministrativa202100115

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: informazione interdittiva antimafia prefettizia e diniego comunale di proroga della concessione demaniale marittima fondato sulla non conformità della documentazione antimafia

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (prefettura e comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato l’informazione interdittiva antimafia adottata dal Prefetto e il conseguente diniego comunale di proroga della concessione demaniale marittima. L’interdittiva era stata adottata sulla base di una pluralità di elementi indizianti, nel contesto di rapporti societari e familiari riconducibili anche ad altri operatori e a un Comune già sciolto per infiltrazioni della criminalità organizzata. Nelle more del giudizio, senza che fosse stata proposta domanda cautelare, la società è stata ammessa alla misura di prevenzione collaborativa prevista dall’art. 94-bis d.lgs. 159/2011 e, successivamente, ha ottenuto un’informazione liberatoria ai sensi dell’art. 91, comma 5, d.lgs. 159/2011, non risultando più attuali cause ostative ai sensi dell’art. 67 del medesimo decreto. All’udienza la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso.

La decisione

Il TAR ha preso atto della dichiarazione della ricorrente e della sopravvenuta informazione liberatoria, ritenendo venuto meno l’interesse attuale alla decisione sull’impugnazione dell’interdittiva e del diniego comunale. Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esame nel merito dei vizi dedotti o della legittimità degli atti impugnati. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità e complessità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    sopravvenuto difetto d’interesse alla decisione del gravame proposto

    La sopravvenuta carenza dell’interesse attuale alla decisione comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso.

  • art. 84 d.lgs. 159/2011

    Richiamato quale base normativa dell’informazione interdittiva antimafia.

  • art. 91 d.lgs. 159/2011

    Richiamato quale disciplina dell’informazione antimafia; il comma 5 è indicato come fondamento dell’informazione liberatoria conseguita dalla società.

  • art. 94-bis d.lgs. 159/2011

    Disciplina la misura di prevenzione collaborativa, alla quale la società è stata ammessa nelle more del giudizio.

  • art. 67 d.lgs. 159/2011

    Individua le cause ostative la cui attualità è stata esclusa dall’informazione liberatoria.

  • art. 143 d.lgs. 267/2000

    Richiamato per il precedente scioglimento del consiglio comunale per infiltrazione della criminalità organizzata.

Massime di principio

  • Quando, nelle more del giudizio avente a oggetto un’informazione interdittiva antimafia, il ricorrente ottiene un’informazione liberatoria e dichiara di non avere più interesse alla decisione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, senza esame dei motivi di merito.
  • L’ammissione alla misura di prevenzione collaborativa e il successivo conseguimento dell’informazione liberatoria costituiscono circostanze sopravvenute idonee, nel caso concreto, a far venir meno l’interesse attuale alla decisione sull’impugnazione dell’interdittiva antimafia e degli atti consequenziali.
  • La dichiarazione resa dalla parte in udienza circa il sopravvenuto difetto di interesse consente al giudice amministrativo di definire il giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., quando non residui un’utilità concreta derivante dalla pronuncia di merito.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaConcessioni demaniali marittimeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
SottomateriePrevenzione collaborativa e aggiornamento
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.