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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23202/2024 del 10/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione proposto dal difensore dell'imputato contestava la sentenza di appello che aveva riformato la sentenza di primo grado rideterminando la pena a 17 anni di reclusione e euro 16.300,00 di multa. Le censure principali erano: 1) violazione ed errata applicazione delle norme probatorie (artt. 192, 500, 530, 533 c.p.p.) e motivazione illogica/contraddittoria in relazione a tutti i capi; 2) eccessiva valorizzazione delle captazioni e delle dichiarazioni delle persone offese senza rispetto dei criteri di valutazione; 3) illegittima utilizzazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, ritenute non attuali o generiche, per fondare la responsabilità per il reato associativo; 4) mancata comparazione e valutazione degli elementi contraddittori (testimonianze e intercettazioni), con specifici rilievi sui capi c), d) ed e) (violenza privata e tentata estorsione/estorsione), tra cui l'identificazione del "Corrado" intercettato; 5) omessa concessione delle attenuanti generiche (art. 62-bis e art. 133 c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che molte delle censure fossero generiche o mirassero a sollecitare una rivalutazione di merito degli elementi probatori, operazione non consentita in sede di legittimità. La Corte ha confermato la corretta valutazione delle dichiarazioni delle persone offese e dei collaboratori di giustizia da parte dei giudici di merito, ritenendole valutate con il necessario vaglio di attendibilità e, nel caso dei collaboratori, congruenti tra loro e riscontrate anche da provvedimenti e da elementi fattuali (segnalazione della percezione dello stipendio, riunioni, sequestri di armi, intercettazioni e videoriprese). Sulle intercettazioni la Corte ha richiamato il principio secondo cui l'interpretazione del linguaggio criptico è questione di fatto rimessa al giudice di merito. È stato inoltre confermato il diniego delle attenuanti generiche in ragione del ruolo di rilievo svolto dall'imputato nella consorteria. Conseguenze pratiche: il ricorso è inammissibile, resta ferma la condanna di anni 17 di reclusione e multa di euro 16.300,00; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Regole sulla valutazione della testimonianza; la Corte ricorda che la deposizione della persona offesa può costituire prova anche da sola se sottoposta a vaglio positivo di attendibilità; l'obbligo di un 'vaglio rinforzato' opera solo se la persona offesa si è costituita parte civile e vi è rischio di interesse economico.

  • art. 500 cod. proc. pen.

    Invocato dal ricorrente con riferimento alla comparazione tra dichiarazioni rese al PM e in dibattimento; la Corte ha ritenuto la censura priva di specificità non indicando quale prova sarebbe stata contraddetta e l'incidenza sul compendio probatorio.

  • art. 530 cod. proc. pen.

    Richiamato nella doglianza relativa alla motivazione di condanna/assoluzione; la Corte ha valutato che non sussistono profili di vizio della motivazione tali da integrare le ipotesi di annullamento per violazione della legge penale o carenza logico-argomentativa.

  • art. 533 cod. proc. pen.

    Richiamato assieme agli artt. 192 e 530 per contestare la motivazione; la Cassazione ha ritenuto che i giudici di merito abbiano offerto una motivazione esaustiva e non manifestamente illogica.

  • art. 546, lett. e) cod. proc. pen.

    Richiamato tra le norme di riferimento per i motivi di impugnazione; la Corte ha ritenuto che la censura non abbia evidenziato la manifesta illogicità della motivazione richiesta da tale motivo di cassazione.

  • art. 500 (richiamato) / art. 210 cod. proc. pen.

    L'escussione ex art. 210 (testimone oculare sentito in modalità speciale) è stata considerata correttamente valutata dalla Corte territoriale come elemento di riscontro alle intercettazioni.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Invocato in relazione alle attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto corretta la valutazione negativa dei giudici di merito, che hanno valorizzato il ruolo apicale dell'imputato nell'associazione come elemento esclusivo del riconoscimento delle attenuanti.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione e il riconoscimento delle circostanze attenuanti; la Corte ha richiamato che il giudice può basarsi anche su un solo elemento ritenuto prevalente nell'escludere le attenuanti generiche.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito dell'inammissibilità del ricorso.

  • art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e)

    Richiamata nella parte in cui si valuta il vizio di motivazione 'manifestamente illogica' richiesto per la cassazione; la Corte ha stabilito che tale vizio non ricorre nel caso concreto.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni della persona offesa possono, se credibili e sottoposte a vaglio positivo di attendibilità, costituire prova anche se autonome, ma vanno valutate con maggiore rigore se la persona offesa si è costituita parte civile per interessi economici.
  • Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia, se convergenti, qualificate e riscontrate da elementi esterni o da provvedimenti precedenti, possono fondare l'affermazione della partecipazione a un'associazione mafiosa anche se riferiscono fatti di periodo precedente, purché emergano indici di continuità e persistenza del ruolo.
  • L'interpretazione delle intercettazioni e del linguaggio criptico è materia di merito e, salvo palesi incoerenze o impossibilità logiche, non è sindacabile in sede di legittimità se la valutazione è supportata da un quadro argomentativo logico e dalle massime di esperienza.
  • In Cassazione le censure generiche o non specifiche (senza indicazione puntuale di quali atti o passaggi motivazionali siano viziati e quale incidenza abbiano) sono inammissibili: bisogna specificare il nesso di incidenza sul giudizio di colpevolezza.
  • Per il riconoscimento o meno delle attenuanti generiche il giudice può valorizzare anche un solo elemento ritenuto decisivo (di personalità o di modalità di reato); il semplice richiamo all'assenza di violenza non è sufficiente se sussistono elementi che attestano il ruolo di rilievo e la pericolosità sociale.
  • Se l'obiettivo è mettere in discussione la valutazione probatoria operata dai giudici di merito, occorre proporre motivi che evidenzino profili di illogicità, contraddittorietà o manifesta inconsistenza della motivazione, non semplici richieste di rivalutazione alternativa dei fatti.

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