Cassazione Penale, Ordinanza n. 02894/2026 del 23/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per un reato in materia di stupefacenti. I motivi dedotti riguardavano: il giudizio di responsabilità, la qualificazione giuridica del fatto e la quantificazione della pena. La Corte di cassazione ha però ritenuto che le censure fossero obiettivamente generiche e non si confrontassero con la motivazione della decisione impugnata.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
indica il titolo di reato per il quale era stata pronunciata la condanna in appello; la Corte non entra nel merito della sua applicazione, poiché dichiara inammissibile il ricorso.
art. 616 c.p.p.
è la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a contestazioni generiche su responsabilità, qualificazione giuridica del fatto o dosimetria della pena, senza un effettivo confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata.
- La censura di legittimità deve essere specifica e confrontarsi puntualmente con le argomentazioni della decisione di merito; in difetto, il ricorso è dichiarato inammissibile.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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