Cassazione Civile, Ordinanza n. 35080/2022 del 29/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un'ordinanza ingiunzione amministrativa con cui la Direzione Territoriale del Lavoro aveva intimato alla cooperativa il pagamento di una sanzione pecuniaria per tre illeciti amministrativi connessi alla qualificazione di 17 rapporti di lavoro instaurati con lavoratrici addette all'assistenza di persone anziane o disabili. In primo grado l'opposizione della cooperativa era stata accolta, ritenendosi che i rapporti fossero autonomi e occasionali; in appello, invece, la decisione era stata riformata e l'opposizione rigettata, con riconoscimento della natura subordinata dei rapporti. Nel ricorso per cassazione la cooperativa ha dedotto: 1) nullità del giudizio di appello per inesistente notificazione dell'impugnazione, perché eseguita presso un difensore diverso da quello domiciliatario; 2) violazione degli artt. 2094, 2222, 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la Corte d'appello erroneamente qualificato come subordinati i rapporti, in mancanza di indici di potere direttivo, di controllo e disciplinare; 3) violazione della disciplina sul lavoro domestico e sul lavoro in somministrazione, sostenendo che non ricorressero i presupposti del rapporto domestico e che le prestazioni non fossero riferibili ai bisogni personali del datore di lavoro.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, qualificando la notificazione dell'appello come nulla e non inesistente: il difetto del collegamento tra luogo di notifica e destinatario non integra un elemento costitutivo della notificazione, ma determina solo nullità sanabile per costituzione della parte intimata. Ha inoltre respinto congiuntamente il secondo e il terzo motivo, rilevando che la fattispecie concreta, consistente nell'intermediazione della cooperativa tra famiglie e lavoratrici addette alla cura domiciliare di anziani o disabili, è riconducibile al lavoro domestico in regime di somministrazione, come disciplinato dalla normativa richiamata. La Corte ha aggiunto che le censure della ricorrente miravano in realtà a una diversa lettura delle prove e degli accertamenti di merito, non sindacabile in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con dichiarazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 164, terzo comma, c.p.c.
sanata ai sensi dell’art. 164, terzo comma c.p.c.
La nullità della notificazione dell'appello è sanata dalla costituzione dell'intimato, con efficacia ex tunc.
art. 2094 c.c.
Richiamato per contestare la qualificazione del rapporto di lavoro subordinato.
art. 2222 c.c.
Richiamato per contrapporre al rapporto subordinato una prestazione di lavoro autonomo.
art. 2697 c.c.
Richiamato in relazione alla ripartizione dell'onere della prova sulla natura del rapporto.
artt. 115 e 116 c.p.c.
Richiamati per denunciare un'asserita erronea valutazione delle prove da parte del giudice di merito.
art. 1 l. 339/1958
Richiamato per sostenere la non configurabilità del rapporto di lavoro domestico; la Corte lo collega, invece, alla disciplina dei servizi domestici e familiari.
art. 20, terzo comma, lett. i-bis) d.lgs. 276/2003
Interpretato come norma che consente la somministrazione di lavoro domestico, configurando una particolare forma di subordinazione tra somministratore e lavoratrici somministrate.
art. 1 d.p.r. 1403/1971
Usato come conferma che il lavoro domestico si individua in base a mansioni finalizzate al funzionamento della vita familiare.
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La notificazione dell'impugnazione effettuata presso un difensore o un luogo non correttamente collegato al destinatario non è inesistente se siano comunque presenti gli elementi essenziali dell'attività notificatoria; in tal caso si versa in un'ipotesi di nullità sanabile, anche per effetto della costituzione della parte intimata.
- Quando il rapporto dedotto concerne prestazioni di assistenza domiciliare a persone anziane o disabili, la qualificazione giuridica va effettuata in concreto avendo riguardo alla funzione della prestazione nel contesto familiare, potendo ricadere nell'area del lavoro domestico.
- La somministrazione di lavoro domestico, ove prevista dalla legge, integra una particolare forma di subordinazione in cui il giudizio sulla sussistenza del rapporto dipende dalla concreta struttura dell'operazione e non da una mera contrapposizione astratta tra lavoro autonomo e subordinato.
- Le censure che mirano esclusivamente a ottenere una diversa lettura delle risultanze istruttorie e una nuova ricostruzione del fatto sono inammissibili in cassazione quando il giudice di merito abbia motivato in modo pertinente e adeguato.
- L'accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito sulla natura del rapporto di lavoro non è sindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione logica e coerente.
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