Cassazione Penale, Sentenza n. 03807/2026 del 29/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso denunciava quattro profili principali: (1) vizio di motivazione e travisamento delle prove in relazione al reato di maltrattamenti (art. 572 c.p.), sostenendo inattendibilità della persona offesa, assenza di abitualità delle condotte e mancanza del dolo specifico; (2) errori di valutazione e inosservanza di legge in ordine ai reati in materia di armi e munizioni, contestando la riconducibilità della pistola all'imputato (mancanza di esami dattiloscopici, rinvenimento anomalo dopo la separazione, possibilità di collocazione dolosa dell'arma da terzi); (3) motivazione contraddittoria e insufficiente in relazione al reato di minaccia aggravata (art. 612 c.p.), con rilievo che la testimonianza a supporto sarebbe in gran parte de relato; (4) errore nell'esclusione della continuazione fra i reati di maltrattamenti e quelli in materia di armi, poiché sarebbe esistito un medesimo disegno criminoso di controllo sulla moglie.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato infondato. La Corte ha confermato la valutazione di merito della Corte d'appello di Palermo e ha ritenuto corretta la motivazione su tutti i punti: (i) la condotta integrativa del reato di maltrattamenti è stata adeguatamente ricostruita nella sua complessità (reiterazione di atti vessatori anche se non tutti costituiscono singolarmente reato) e l'elemento soggettivo (dolo generico) è desumibile dalla consapevole reiterazione delle condotte; (ii) la titolarità e la detenzione dell'arma sono state ritenute provate sulla base di indizi resistenti (presenza di indumenti e oggetti personali nell'immobile, accesso agevole), l'assenza di esami dattiloscopici non è stata considerata dirimente e la falsa accusazione dell'imputato verso il suocero ha inciso sulla sua attendibilità; (iii) la condanna per minaccia aggravata è legittima anche se sostenuta prevalentemente dalle dichiarazioni della persona offesa e da riscontri testimoniali ritenuti coerenti; (iv) l'esclusione della continuazione è fondata sul mancato riscontro di una preventiva e unitaria deliberazione criminosa fra i reati posti a fondamento della sentenza. Conseguentemente è stata confermata la condanna di primo grado: pena complessiva di cinque anni e sette mesi di reclusione e 800 euro di multa.
Norme richiamate
art. 572 cod. pen.
Il reato di maltrattamenti in famiglia è integrato da una serie di comportamenti reiterati, anche se non sistematici o non sempre riconducibili a tipiche fattispecie diverse; per la sussistenza del dolo è sufficiente la consapevolezza di persistere in un'attività vessatoria, non la pianificazione di un programma criminoso dettagliato.
art. 612 cod. pen.
Le dichiarazioni della persona offesa e di testimoni possono legittimamente concorrere a fondare la responsabilità per minaccia aggravata; la testimonianza di relato non è automaticamente esclusiva ma va valutata nel contesto probatorio complessivo.
art. 81, comma secondo, cod. pen.
La continuazione richiede l'esistenza di un disegno criminoso preventivamente elaborato, almeno nelle linee essenziali; la mera reiterazione di reati o la presenza di indici isolati non è sufficiente a riconoscere la continuazione.
art. 192, comma terzo, cod. proc. pen.
Le regole sulla valutazione probatoria previste dall'art. 192 comma 3 non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa; tali dichiarazioni possono, in astratto, essere utilizzate anche da sole purché ritenute credibili e non connotate da intento calunniatorio.
Massime di principio
- In casi di maltrattamenti in famiglia la valutazione deve essere globale: singoli episodi, anche non gravi o non refertati, possono concorrere a configurare un quadro abituale di vessazione se considerati nel complesso.
- La credibilità della persona offesa può essere posta a fondamento della condanna anche senza riscontri medici o prove materiali, purché la sua deposizione sia coerente, precisa e non smentita da elementi di fatto significativi.
- La riconducibilità di un'arma a un imputato può essere provata con indizi e circostanze (presenza di effetti personali, accesso all'immobile, comportamenti dell'imputato) e la mancata acquisizione di esami dattiloscopici non determina automaticamente l'insufficienza della prova.
- La prova basata su testimonianze de relato non è per se stessa inammissibile, ma assume valore variabile a seconda del contesto e dei riscontri complessivi; il giudice deve valutare la coerenza complessiva delle dichiarazioni.
- Per ottenere il riconoscimento della continuazione è necessario allegare e dimostrare elementi concreti di preventiva programmazione unitaria dei reati; la semplice connotazione di reati commessi dalla stessa persona non basta.
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