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Sentenza

Sentenza del 25/10/2019 n. 7990 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato l'avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2010, con cui l'Agenzia aveva contestato costi, IVA detratta e operazioni oggettivamente inesistenti documentate da fatture emesse da cinque società fornitrici. La contribuente ha dedotto, tra l'altro, carenze di motivazione dell'atto, illegittimità dell'attività istruttoria della Guardia di Finanza, inutilizzabilità delle dichiarazioni dei terzi, tardività dell'accertamento, insufficienza degli elementi indiziari e reale effettuazione delle operazioni, richiamando anche i pagamenti eseguiti tramite bonifico bancario.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato integralmente l'appello e confermato la sentenza di primo grado, che aveva respinto il ricorso contro l'avviso di accertamento relativo a un maggior reddito imponibile di circa 3.612.669,32 euro e alle conseguenti maggiori imposte IRES, IRAP e IVA. Il giudice ha ritenuto utilizzabili, come elementi indiziari, le dichiarazioni rese dai rappresentanti delle società fornitrici alla Guardia di Finanza; ha considerato sufficiente la motivazione per relationem mediante richiamo al PVC; ha giudicato tardiva e comunque infondata l'eccezione sulla decadenza, in ragione del raddoppio dei termini collegato all'astratta configurabilità di reati tributari; infine, ha ritenuto provata l'inesistenza oggettiva delle operazioni sulla base della convergenza di dichiarazioni, incongruenze merceologiche, prestanome, società cancellate, documentazione irregolare, pagamenti anomali e quietanze sottoscritte dopo il decesso dell'apparente amministratore. Anche i bonifici non sono stati ritenuti sufficienti a dimostrare l'effettività degli acquisti. La società è stata condannata al pagamento delle spese del grado, liquidate in 10.000 euro oltre spese generali del 15%.

Norme richiamate

  • Art. 7 del d.lgs. n. 546/1992

    Nel processo tributario, il divieto di prova testimoniale non impedisce l'utilizzo delle dichiarazioni raccolte in sede amministrativa.

    Le dichiarazioni di terzi acquisite dalla Guardia di Finanza non costituiscono prova testimoniale in senso processuale, ma possono essere utilizzate come elementi indiziari, purché valutate insieme ad altri riscontri e contestabili dal contribuente.

  • Art. 7 della legge n. 212/2000

    L'obbligo di motivazione dell'atto impositivo può essere assolto anche mediante un richiamo per relationem al processo verbale di constatazione, quando il contenuto richiamato consenta di comprendere adeguatamente i presupposti dell'accertamento.

  • Art. 3 della legge n. 241/1990

    La motivazione dell'atto amministrativo può risultare anche dal recepimento delle risultanze istruttorie, senza che sia necessaria una riproduzione autonoma e integrale di ogni elemento del PVC.

  • Art. 43 del d.P.R. n. 600/1973

    In caso di violazioni comportanti obbligo di denuncia per reati tributari, i termini di accertamento sono raddoppiati, secondo il testo applicabile ratione temporis.

    Il raddoppio dei termini opera quando emergono fatti astrattamente configurabili come reati tributari e sussiste l'obbligo di denuncia, senza necessità di una condanna penale definitiva, purché la denuncia non sia manifestamente pretestuosa.

  • Art. 57 del d.P.R. n. 633/1972

    La disciplina del raddoppio dei termini è stata ritenuta applicabile anche ai fini IVA, in presenza dei presupposti relativi a violazioni penalmente rilevanti.

  • Art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992

    In appello non possono essere proposte nuove eccezioni non rilevabili d'ufficio. L'eccezione di decadenza dell'Amministrazione dal potere di accertamento deve quindi essere formulata tempestivamente in primo grado.

  • Art. 2697 del codice civile

    In materia di fatture per operazioni inesistenti, l'Amministrazione deve fornire elementi idonei a contestare l'effettività delle operazioni; una volta raggiunta una prova presuntiva grave, precisa e concordante, spetta al contribuente fornire una dimostrazione concreta e specifica contraria.

  • Art. 115 del codice di procedura civile

    Il giudice deve fondare la decisione sulle prove acquisite e sui fatti allegati e contestati; nel caso esaminato, la valutazione complessiva degli elementi documentali e dichiarativi è stata ritenuta sufficiente.

  • Art. 5-bis del d.lgs. n. 218/1997

    La definizione precedente di contestazioni IVA relative ad altre annualità è stata considerata un elemento ulteriore, sebbene non decisivo da solo, nel quadro valutativo della sistematicità delle condotte contestate.

Massime di principio

  • Nel processo tributario le dichiarazioni di terzi raccolte dalla Guardia di Finanza possono essere utilizzate come indizi, anche se rese fuori dal contraddittorio; il contribuente deve contestarle puntualmente e fornire eventuali elementi di riscontro contrari.
  • La regolarità formale delle fatture, della contabilità o dei bonifici non dimostra da sola l'effettività dell'operazione quando esistono elementi convergenti che ne evidenziano l'inesistenza.
  • Per contrastare una contestazione di operazioni oggettivamente inesistenti è necessario provare concretamente la consegna dei beni o l'esecuzione dei servizi, con documenti coerenti, tracciabilità logistica, ordini, contratti, DDT, registri di magazzino e riscontri economici.
  • Incongruenze tra l'oggetto sociale del fornitore, i beni fatturati e le dichiarazioni dei suoi amministratori possono costituire presunzioni rilevanti, soprattutto se associate a prestanome, società inattive o cancellate e pagamenti anomali.
  • La decadenza dell'Amministrazione dal potere di accertamento deve essere eccepita tempestivamente in primo grado; non può normalmente essere introdotta per la prima volta in appello.
  • Il raddoppio dei termini può operare sulla base dell'astratta configurabilità di un reato tributario e dell'obbligo di denuncia, senza attendere l'esito definitivo del procedimento penale, salvo denuncia manifestamente strumentale o pretestuosa.
  • I pagamenti in contanti, le compensazioni contabili, le note di debito o le quietanze anomale hanno un valore probatorio ridotto e possono rafforzare la ricostruzione dell'inesistenza delle operazioni.
  • Quando l'Amministrazione presenta un quadro presuntivo unitario, grave, preciso e concordante, il contribuente deve fornire una spiegazione analitica per ciascun fornitore e per ciascuna operazione, non una mera contestazione generale.

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