Sentenza n. 1436/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 7712/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 7712/2024, recante condanna del Ministero all’accredito sulla carta elettronica del docente delle somme spettanti per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza deducendo che la sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 7712/2024, notificata al Ministero il 21 novembre 2024 e non impugnata, aveva condannato l’Amministrazione a mettere a sua disposizione, mediante accredito sulla carta elettronica del docente, le somme riconosciute per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023. Nonostante la formazione del giudicato, attestata dalla certificazione della cancelleria del 30 giugno 2025, il Ministero era rimasto inadempiente. La ricorrente ha quindi chiesto l’ordine di esecuzione entro un termine, la nomina di un commissario ad acta, la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., e la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti dell’ottemperanza, valorizzando la mancata impugnazione della sentenza, comprovata dalla certificazione di cancelleria, e l’inutile decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al giudicato mediante il pagamento delle somme dovute entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l’ulteriore inottemperanza ha disposto una penalità di mora pari agli interessi legali calcolati sulle somme dovute, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfacimento o, al più tardi, fino alla scadenza del termine assegnato, momento oltre il quale la parte interessata deve attivarsi per l’insediamento del commissario. È stato nominato commissario ad acta, per il caso di mancato adempimento, il dirigente della competente Direzione generale del Ministero o un funzionario delegato munito delle necessarie competenze. Il compenso del commissario sarà liquidato successivamente con decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002; il commissario dovrà depositare gli atti esclusivamente tramite il Processo amministrativo telematico. Il Ministero è stato infine condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 500, oltre accessori e contributo unificato se versato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Visto l’art. 114, comma terzo, c.p.a.
La disposizione consente al giudice amministrativo di assicurare l’esecuzione del giudicato, ordinando all’amministrazione di adempiere e adottando le ulteriori misure necessarie.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
penalità di mora ... in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute
La penalità di mora può essere fissata come misura coercitiva per l’ulteriore inottemperanza, parametrandola agli interessi legali sulle somme oggetto dell’obbligo di pagamento.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
inutile decorso del termine ne ante quem
L’azione esecutiva nei confronti dell’amministrazione presuppone il decorso del termine dilatorio previsto dalla disposizione.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale
La liquidazione del compenso e delle spese del commissario ad acta avviene secondo la disciplina delle spese di giustizia applicabile agli ausiliari del giudice.
art. 55 d.P.R. n. 115/2002
per l’utilizzo del mezzo proprio da intendersi autorizzato
La disposizione è richiamata quale criterio per la liquidazione delle spese di viaggio sostenute dal commissario ad acta.
art. 56 d.P.R. n. 115/2002
per le ulteriori spese di adempimento dell’incarico
La disposizione disciplina la liquidazione delle ulteriori spese sostenute nell’espletamento dell’incarico commissariale.
art. 71 d.P.R. n. 115/2002
a pena di decadenza, nei termini di cui all’art. 71
La parcella del commissario deve essere presentata nel termine decadenziale previsto dalla norma, decorrente dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione e non dal deposito della relazione sull’attività svolta.
Massime di principio
- Quando una sentenza passata in giudicato ha imposto all’amministrazione un obbligo puntuale di pagamento e l’amministrazione non vi adempie dopo il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge, il giudice amministrativo può accogliere l’azione di ottemperanza e ordinare l’integrale esecuzione del titolo entro un termine assegnato.
- Nel giudizio di ottemperanza, la mancata impugnazione della sentenza, attestata da certificazione della cancelleria, e l’inutile decorso del termine dilatorio costituiscono elementi sufficienti per accertare i presupposti dell’esecuzione coattiva del giudicato.
- Ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., la penalità di mora può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dall’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfacimento o, comunque, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere.
- In caso di ulteriore inottemperanza, il giudice può nominare quale commissario ad acta un dirigente dell’amministrazione obbligata o un funzionario da questi delegato, purché munito delle adeguate competenze tecniche.
- Il compenso del commissario ad acta è liquidato successivamente con decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002; il termine decadenziale per presentare la parcella decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione dell’incarico, non dal deposito della relazione sull’attività svolta.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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