Cassazione Civile, Ordinanza n. 22071/2024 del 05/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasceva dalla domanda di una cooperativa sociale volta a ottenere la restituzione di euro 11.746,63, oltre interessi, corrispondenti ad aiuti eurounitari erogati per l’anno 2015 alle imprese agricole operanti in zone svantaggiate e asseritamente recuperati in modo illegittimo mediante compensazione con somme dovute per gli anni successivi. Il Tribunale aveva accolto la domanda; la Corte d’appello di Milano aveva invece riformato la decisione, rigettando la pretesa. In Cassazione la cooperativa ha proposto ricorso articolato in sedici motivi, ma prima dell’adunanza camerale ha depositato atto di rinuncia al ricorso, rappresentando che altri giudizi analoghi erano stati definiti sfavorevolmente per la tesi sostenuta e chiedendo la compensazione delle spese.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, intervenuta prima dell’adunanza camerale, e ha dichiarato l’estinzione del procedimento ai sensi dell’art. 390 c.p.c. Ha precisato che non rilevava la mancata comunicazione prevista dalla nuova formulazione della norma, poiché la rinuncia era comunque idonea a produrre l’estinzione anche senza accettazione del controricorrente, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e facendo venir meno l’interesse alla decisione. Ha inoltre disposto l’integrale compensazione delle spese processuali, considerando che il venir meno dell’interesse a proseguire era stato determinato dall’esito di altri giudizi analoghi definiti in senso favorevole alla Regione. È stata esclusa anche la condanna al pagamento dell’ulteriore importo del contributo unificato, poiché tale conseguenza è prevista solo in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso, non in caso di estinzione.
Norme richiamate
art. 390 cod. proc. civ.
"sussistono i presupposti prescritti dall'art. 390 cod. proc. civ. per la dichiarazione di estinzione del procedimento"
La rinuncia al ricorso, se intervenuta prima dell’adunanza camerale, è sufficiente a determinare l’estinzione del giudizio di cassazione; la mancanza di accettazione o della comunicazione non impedisce l’effetto estintivo, rilevando solo ai fini delle spese in presenza di controricorso senza ricorso incidentale.
art. 391, quarto comma, cod. proc. civ.
La comunicazione prevista dalla disciplina della rinuncia mira a provocare l’accettazione del controricorrente, la quale assume rilievo soprattutto per il regolamento delle spese e preclude la condanna del rinunciante alle spese nei casi previsti.
art. 3, comma 28, lett. m), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
Ha modificato il terzo comma dell’art. 390 c.p.c., ma la modifica non ha impedito l’estinzione nel caso concreto.
art. 35, comma 6, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
Individua l’applicabilità della nuova disciplina al giudizio in esame, in ragione della data fissata per l’adunanza camerale successiva al 1° gennaio 2023.
art. 1, comma 380, lett. a), L. 29 dicembre 2022, n. 197
Ha sostituito la previgente formulazione dell’art. 35, comma 6, del d.lgs. n. 149/2022 sulla decorrenza applicativa della riforma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
L’ulteriore contributo unificato è dovuto solo in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso; non si applica quando il giudizio si estingue per rinuncia.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Ha introdotto il meccanismo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se proposta prima della decisione, determina l’estinzione del procedimento anche in difetto di accettazione del controricorrente, perché fa venir meno l’interesse alla prosecuzione del giudizio.
- La comunicazione prevista dalla disciplina sulla rinuncia ha una funzione essenzialmente processuale, volta a sollecitare l’accettazione del controricorrente e a incidere sul regolamento delle spese, ma non condiziona l’effetto estintivo della rinuncia già ritualmente depositata.
- L’ulteriore importo a titolo di contributo unificato non è dovuto nei casi di estinzione del giudizio, essendo limitato alle ipotesi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.
- Quando la rinuncia è determinata dall’esito di altri giudizi analoghi già definiti in senso sfavorevole alla tesi del ricorrente, la compensazione integrale delle spese può essere giustificata dal venir meno dell’interesse a contrastare il ricorso.
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