Cassazione Civile, Ordinanza n. 01697/2024 del 16/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2007, contestando a un contribuente l'omesso versamento di Irpef, Iva e Irap sul presupposto che avesse svolto attività di commercio di opere d'arte. Il contribuente aveva impugnato l'atto e la controversia era proseguita in appello, con accoglimento solo parziale da parte della Commissione tributaria regionale del Veneto. In cassazione l'Amministrazione finanziaria ha proposto un unico motivo, deducendo violazione dell'art. 36 del d.l. n. 41/1995: secondo la ricorrente, nel caso di cessione di oggetti d'arte avrebbe dovuto applicarsi il regime forfettario del margine, perché il prezzo di acquisto delle opere non era stato provato dal contribuente, mentre la sentenza impugnata aveva ritenuto applicabile il regime analitico valorizzando costi di impresa oggetto di accertamento.
La decisione
La Corte ha ritenuto preliminarmente tempestivo il ricorso, applicando la sospensione semestrale dei termini prevista dall'art. 11, comma 9, del d.l. n. 50/2017 per le liti definibili. Nel merito ha accolto il ricorso: ha affermato che, nel regime speciale del margine relativo anche agli oggetti d'arte, il metodo ordinario è quello analitico, ma quando il prezzo di acquisto manca, è privo di rilevanza o non è determinabile, la base imponibile Iva va determinata forfettariamente nella misura del 60% del prezzo di vendita. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 11, comma 9, d.l. n. 50/2017
sospeso per un periodo di sei mesi, "i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data di entrata in vigore del presente articolo fino al 30 settembre 2017"
per le liti definibili attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate, i termini di impugnazione e di riassunzione che scadono nel periodo indicato sono automaticamente sospesi per sei mesi, rendendo tempestivo il ricorso notificato entro il nuovo termine risultante dalla sospensione
art. 36, d.l. n. 41/1995
regime speciale del margine
nel commercio di beni usati e di oggetti d'arte la base imponibile Iva è, in via ordinaria, il margine tra prezzo di vendita e prezzo di acquisto aumentato dei costi di riparazione e accessori; se il prezzo di acquisto manca, è privo di rilevanza o non è determinabile, si applica la determinazione forfettaria pari al 60% del prezzo di vendita
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
la censura è stata veicolata come violazione di legge per erronea applicazione della disciplina sulla base imponibile Iva nel regime del margine
Massime di principio
- Nel regime speciale del margine applicabile alla rivendita di beni usati e di oggetti d'arte, il criterio ordinario di determinazione dell'Iva è analitico e presuppone la conoscenza del prezzo di acquisto del singolo bene.
- Se il prezzo di acquisto di ciascun bene non è provato, è privo di rilevanza o non è determinabile, la legge impone l'applicazione del criterio forfettario del 60% del prezzo di vendita, senza che possano sostituirsi a tale dato i costi di impresa accertati in via generale.
- Il prezzo di acquisto rilevante ai fini del regime del margine è un dato diverso dai costi complessivi dell'attività di impresa: l'accertamento di costi aziendali non equivale alla determinazione del prezzo di acquisto di ogni singola opera ceduta.
- Nelle liti tributarie potenzialmente definibili ai sensi dell'art. 11, comma 9, d.l. n. 50/2017, i termini di impugnazione scadenti nel periodo di sospensione sono prorogati ex lege di sei mesi.
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