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Sentenza

Sentenza n. 213/2026 - Catania, Sezione 2

per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Catania – Sezione Lavoro n. 1061/2024, emessa in data 22/02/2024 e pubblicata in pari data, notificata in data 07/03/2024.

Giustizia amministrativa202502447

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, n. 1061/2024, relativa all’attribuzione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, n. 1061/2024, che aveva riconosciuto il suo diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, condannando il Ministero all’attribuzione della carta per complessivi 2.000 euro, oltre accessori, nonché al pagamento dei due terzi delle spese processuali. La ricorrente ha dedotto l’inerzia dell’Amministrazione nonostante la notifica della sentenza in forma esecutiva e dell’atto di precetto e il decorso del termine di 120 giorni, chiedendo l’ordine di integrale esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese del giudizio di ottemperanza. Nel corso del giudizio ha dichiarato che il Ministero aveva spontaneamente eseguito la sentenza nel dicembre 2025, versando le somme dovute, e ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere con applicazione del principio della soccombenza virtuale.

La decisione

Il TAR ha preso atto dell’avvenuto pagamento da parte del Ministero e ha dichiarato cessata la materia del contendere, non essendo più attuale l’interesse all’esecuzione coattiva del giudicato. Ha tuttavia respinto la richiesta di condanna del Ministero alle spese del giudizio di ottemperanza, rilevando che la ricorrente non aveva prodotto il titolo esecutivo, la prova del passaggio in giudicato e la prova della notifica all’Amministrazione debitrice, ritenuti elementi necessari per l’ammissibilità del ricorso. Il Collegio ha quindi ritenuto la ricorrente soccombente ai fini delle spese; non essendo il Ministero costituito, non ha adottato alcuna statuizione sulle spese.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l’esecuzione spontanea del comando giudiziale nelle more del processo determina la cessazione della materia del contendere, poiché viene meno l’interesse attuale alla prosecuzione dell’azione esecutiva.
  • Ai fini dell’ammissibilità del ricorso per ottemperanza devono essere prodotti il titolo esecutivo, la prova del suo passaggio in giudicato e la prova della notificazione all’amministrazione debitrice.
  • La mancata produzione degli elementi necessari per verificare l’ammissibilità del ricorso per ottemperanza impedisce la condanna dell’amministrazione alle spese del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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