Ordinanza n. 315/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, 1) dell'ordinanza n° 29 del 27.10.2025, adottata dall'Area Tecnica del Comune di Nola, notificata alla ricorrente in data 12.11.2025, attraverso atto della P.M. del Comune di Torino prot. n° 286156/25, con la quale, ai sensi dell'art. 31 d.P.R. n° 380/2001 - in esecuzione della determinazione del Comune di Nola n° 809 del 29.04.2024 recante l'annullamento del Permesso di Costruire n° 42/2018 del 10.04.2018 e della S.C.I.A in variante n° 190/2019 prot. n° 25783 del 26.06.2019 - ha ingiunto la demolizione dei cespiti facenti parte del complesso edilizio, ubicato in Nola alla Via Vincenzo La Rocca, meglio conosciuto come "Palazzo Risorgimento"; 2) di tutti gli altri atti preordinati, collegati, connessi e/o conseguenti, tra cui: a) la proposta del Responsabile del Procedimento/E.Q. del Settore SUE, prot. n° 71624 del 27.10.2025; b) la determinazione del Comune di Nola n° 809 del 29.04.2024 recante l'annullamento del Permesso di Costruire n° 42/2018 del 10.04.2018 e della S.C.I.A in variante n° 190/2019 prot. n° 25783 del 26.06.2019.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di demolizione adottata ai sensi dell'art. 31 d.P.R. 380/2001, nonché gli atti presupposti, inclusa la determinazione di annullamento in autotutela del permesso di costruire e della SCIA in variante
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'ordinanza comunale di demolizione relativa a cespiti ubicati nel complesso edilizio noto come Palazzo Risorgimento. L'ordinanza è stata adottata in esecuzione della precedente determinazione comunale che aveva annullato in autotutela il permesso di costruire e la SCIA in variante. La ricorrente ha chiesto la sospensione cautelare dell'ordinanza, evidenziando che la legittimità dell'atto presupposto era già oggetto di giudizi innanzi al TAR, definiti con sentenze di rigetto successivamente appellate dinanzi al Consiglio di Stato, il quale aveva sospeso l'efficacia di tali sentenze e accolto le domande cautelari, ritenendo necessario un approfondimento delle censure nel merito.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e sospeso l'ordinanza di demolizione. Ha rilevato che la legittimità della determinazione comunale presupposta, posta a fondamento dell'ordinanza, è ancora sub iudice nei giudizi di appello e che il Consiglio di Stato ha già accolto le relative domande cautelari, sospendendo l'efficacia delle sentenze di primo grado e ritenendo necessario un esame approfondito delle censure. Il TAR ha inoltre ritenuto sussistente il periculum in mora in ragione della natura demolitoria del provvedimento. La sospensione opera nelle more della decisione del giudice d'appello sulla legittimità dell'atto presupposto. Il merito del ricorso è stato rinviato all'udienza pubblica del 2 dicembre 2026; spese compensate.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
L'ordinanza di demolizione è stata adottata dal Comune ai sensi di tale disposizione, quale conseguenza dell'annullamento del titolo edilizio e della SCIA in variante.
art. 55 c.p.a.
Richiamato quale fondamento della decisione sulla domanda cautelare.
Massime di principio
- Quando un'ordinanza di demolizione è fondata su un atto presupposto la cui legittimità è ancora sub iudice in appello, il giudice cautelare può sospendere l'ordinanza nelle more della decisione sull'atto presupposto, soprattutto se l'efficacia delle sentenze di primo grado è stata già sospesa dal giudice d'appello.
- La natura demolitoria dell'ordinanza di demolizione è idonea a integrare il periculum in mora ai fini della tutela cautelare, in ragione degli effetti potenzialmente irreversibili o difficilmente reversibili dell'esecuzione.
- L'accoglimento della tutela cautelare relativa all'atto presupposto e la necessità di un approfondimento delle censure nel merito costituiscono elementi rilevanti per sospendere cautelarmente l'atto consequenziale che ne dipende.
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