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Sentenza

Sentenza n. 667/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'annullamento dell’ordinanza n. -OMISSIS- del 20 ottobre 2025, notificata il successivo 22 ottobre 2025, emessa dal Dirigente del Settore Attività Economiche e S.U.A.P. del Comune di Catanzaro, con la quale è stata disposta, a carico del Sig. -OMISSIS-, quale legale rappresentante del pubblico esercizio -OMISSIS-“la chiusura temporanea del pubblico esercizio denominato -OMISSIS- sito in -OMISSIS-” a far data “dal giorno successivo della notificazione” nonché di ogni altro atto prodromico, consequenziale o comunque connesso, ivi compresi i provvedimenti tutti citati nell’ordinanza.

Giustizia amministrativa202501427

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di chiusura temporanea del pubblico esercizio per sei giorni, adottata ai sensi dell'art. 666, comma 3, c.p., in ragione della reiterazione di violazioni relative allo svolgimento di attività di spettacolo e pubblico intrattenimento senza titolo abilitativo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza con cui il Comune ha disposto la chiusura temporanea del locale, deducendo la violazione e l'errata applicazione dell'art. 666, comma 3, c.p., in relazione all'art. 8-bis della l. 689/1981, nonché eccesso di potere per illogicità manifesta, contraddittorietà, difetto di istruttoria e di motivazione. La censura muoveva dall'assunto che le due precedenti ordinanze comunali, con cui era stata ordinata la cessazione dell'attività di spettacolo e pubblico intrattenimento svolta senza titolo abilitativo, non fossero ancora provvedimenti esecutivi in mancanza delle relative ordinanze-ingiunzione per il pagamento delle sanzioni pecuniarie. Il Comune ha eccepito anche il difetto di giurisdizione, in ragione della natura sanzionatorio-afflittiva della chiusura, e l'inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione di un atto presupposto. Il TAR ha esaminato e respinto entrambe le eccezioni.

La decisione

Il TAR ha riconosciuto la propria giurisdizione, qualificando l'ordinanza impugnata come esercizio di un potere autoritativo della pubblica amministrazione e la posizione del privato come interesse legittimo, con conseguente giurisdizione generale di legittimità ai sensi dell'art. 7 c.p.a. Il ricorso è stato ritenuto ammissibile perché le precedenti ordinanze non costituivano atti presupposti in senso tecnico, la cui mancata impugnazione avrebbe fatto venir meno l'interesse al ricorso, ma solo presupposti fattuali e condizioni di legittimità dell'esercizio del potere di chiusura. Nel merito, il ricorso è stato respinto. Il Collegio ha distinto il titolo esecutivo previsto dall'art. 18 della l. 689/1981, rilevante per l'esecuzione forzata delle sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 474 c.p.c., dal provvedimento esecutivo richiesto dall'art. 8-bis della l. 689/1981 per configurare la reiterazione. L'esecutività è stata ricondotta al carattere proprio del provvedimento amministrativo efficace, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 21-quater, comma 1, l. 241/1990, indipendentemente dalla sua legittimità e dalla presenza di un titolo esecutivo per la riscossione coattiva. Le due precedenti ordinanze, disponendo la cessazione immediata dell'attività illecita, erano pertanto provvedimenti esecutivi idonei a fondare la reiterazione nel quinquennio e la conseguente chiusura temporanea. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 2.000, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 666, comma 1, c.p.

    L'art. 666, comma 1°, c.p. vieta la prestazione di spettacoli di intrattenimento di qualsiasi natura in locali pubblici o aperti al pubblico in assenza di titolo legittimante rilasciato dalla competente autorità amministrativa.

    La norma individua il divieto di svolgere spettacoli o intrattenimenti in assenza del titolo abilitativo.

  • art. 666, comma 3, c.p.

    è sempre disposta la cessazione dell'attività svolta in difetto di licenza. Se l'attività è svolta in locale per il quale è stata rilasciata autorizzazione o altro titolo abilitativo all'esercizio di diversa attività, nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al primo comma e nell'ipotesi prevista dal secondo comma è disposta altresì la chiusura del locale per un periodo non superiore a sette giorni

    La reiterazione di violazioni relative all'attività di spettacolo o intrattenimento senza titolo consente, quando il locale sia abilitato a una diversa attività, la chiusura temporanea fino a sette giorni.

  • art. 8-bis l. 689/1981

    si ha reiterazione quando nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un’altra violazione della stessa indole

    Per la reiterazione è sufficiente che la violazione sia stata accertata con un provvedimento amministrativo esecutivo; non è necessario che l'accertamento sia contenuto in un titolo esecutivo per la riscossione coattiva della sanzione pecuniaria.

  • art. 18 l. 689/1981

    Riguarda il titolo esecutivo relativo alle sanzioni amministrative pecuniarie; tale nozione non coincide con quella di provvedimento esecutivo richiesta dall'art. 8-bis.

  • art. 21-quater, comma 1, l. 241/1990

    i provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento

    L'esecutività è un carattere del provvedimento amministrativo efficace e consente la sua immediata esecuzione, indipendentemente dalla formazione di un titolo esecutivo per l'esecuzione forzata.

  • art. 7 c.p.a.

    Fonda la giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo sulle controversie relative all'esercizio di poteri autoritativi della pubblica amministrazione.

  • art. 68 TULPS

    La violazione consistente nello svolgimento di attività di spettacolo e pubblico intrattenimento senza il necessario titolo abilitativo costituisce la violazione rilevante ai fini della reiterazione prevista dall'art. 666 c.p.

Massime di principio

  • Ai fini della reiterazione prevista dall'art. 8-bis della l. 689/1981, il requisito dell'accertamento mediante provvedimento esecutivo non richiede la previa emanazione di un'ordinanza-ingiunzione o la formazione di un titolo esecutivo per la riscossione coattiva della sanzione pecuniaria.
  • Il provvedimento esecutivo richiesto dall'art. 8-bis della l. 689/1981 coincide con un provvedimento amministrativo efficace e immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 21-quater, comma 1, l. 241/1990; esso è concettualmente distinto dal titolo esecutivo rilevante per l'esecuzione forzata ai sensi dell'art. 18 della l. 689/1981 e dell'art. 474 c.p.c.
  • Le precedenti ordinanze che accertano violazioni rilevanti ai fini della reiterazione possono costituire condizioni di legittimità e presupposti fattuali dell'ordinanza di chiusura successiva, senza configurarsi come atti presupposti in senso tecnico la cui mancata impugnazione renda inammissibile il ricorso contro il provvedimento finale.
  • L'ordinanza comunale di chiusura temporanea adottata nell'esercizio di poteri autoritativi costituisce esercizio di funzione amministrativa incidente su un interesse legittimo e rientra nella giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo, anche se la misura presenta una funzione afflittiva.

Come è indicizzato

MateriePubblici esercizi e somministrazioneLicenze e autorizzazioni di poliziaGiurisdizione e riparto
RamiCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiEfficacia ed esecutorietàRiparto di giurisdizioneLegittimazione e interesse a ricorrere

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