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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-833/18

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell'11 giugno 2020. — SI e Brompton Bicycle Ltd contro Chedech / Get2Get. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de l'entreprise de Liège. — Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale e industriale – Diritto d’autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29/CE – Articoli da 2 a 5 – Ambito di applicazione – Oggetto utilitario – Nozione di “opera” – Protezione delle opere ai sensi del diritto d’autore – Condizioni – Forma di un prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico – Bicicletta pieghevole. — Causa C-833/18

Giurisprudenza europea62018CJ0833

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che un oggetto utilitario, come una bicicletta pieghevole, può essere protetto dal diritto d'autore anche se la sua forma è in parte funzionale, ma solo se la forma deriva da scelte libere e creative e non è imposta esclusivamente da vincoli tecnici. Il giudice nazionale deve verificare in concreto l'originalità dell'oggetto alla luce di tutti gli elementi rilevanti. La sola presenza di soluzioni alternative o di un brevetto precedente non basta, di per sé, a fondare o escludere la protezione.

Proteggibilità autoriale, ai sensi della direttiva 2001/29, della forma di un prodotto utilitario quando tale forma è almeno in parte necessaria per ottenere un risultato tecnico (bicicletta pieghevole).

La questione giuridica

Se gli articoli da 2 a 5 della direttiva 2001/29 debbano essere interpretati nel senso che escludono dalla protezione del diritto d’autore le opere la cui forma sia necessaria per conseguire un risultato tecnico; e, in particolare, quali criteri vadano considerati per valutare la necessità della forma, inclusi l’esistenza di forme alternative, l’efficacia della forma, la volontà del presunto contraffattore e l’esistenza di un brevetto anteriore ormai scaduto.

Principio di diritto

La direttiva 2001/29 non esclude in assoluto la protezione autoriale di un prodotto la cui forma sia, almeno in parte, necessaria per ottenere un risultato tecnico; tale protezione sussiste solo se il prodotto costituisce un'opera originale, cioè se la forma è espressione di scelte libere e creative dell'autore e riflette la sua personalità. Se, invece, la forma è dettata unicamente dalla funzione tecnica, o se la libertà creativa è inesistente o talmente limitata da confondere idea ed espressione, il prodotto non è protetto dal diritto d'autore. Spetta al giudice nazionale verificare, caso per caso, tutti gli elementi pertinenti esistenti al momento della creazione; l'esistenza di forme alternative, la volontà del presunto contraffattore e, in linea generale, un brevetto anteriore scaduto non sono determinanti, salvo che aiutino a ricostruire le scelte del creatore.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2001/29/CE
  • Articoli da 2 a 5 della direttiva 2001/29/CE
  • Articolo 9 della direttiva 2001/29/CE
  • Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, articolo 2, paragrafi 1 e 7
  • Trattato OMPI sul diritto d'autore, articolo 1, paragrafo 4
  • Trattato OMPI sul diritto d'autore, articolo 2
  • Regolamento (CE) n. 6/2002, articolo 8, paragrafo 1

Protezione autoriale della forma di una bicicletta pieghevole

La pronuncia decide un rinvio pregiudiziale del tribunal de l’entreprise de Liège in una controversia tra SI e Brompton Bicycle Ltd, da un lato, e Chedech/Get2Get, dall’altro, relativa a una pretesa contraffazione di diritto d’autore riguardante una bicicletta pieghevole. Il nodo è se la forma di un prodotto utilitario, necessaria almeno in parte per ottenere un risultato tecnico, possa rientrare nella nozione di "opera" ai fini della direttiva 2001/29.

Contesto fattuale e procedimento principale

La Brompton commercializza una bicicletta pieghevole, venduta nella forma attuale dal 1987, capace di assumere tre posizioni: piegata, aperta e intermedia, con quest’ultima che le consente di restare in equilibrio sul terreno. Tale bicicletta era in passato coperta da un brevetto ormai scaduto. La Get2Get commercializza una bicicletta di aspetto molto simile, anch’essa capace di assumere le tre posizioni. SI e Brompton hanno agito davanti al giudice belga per ottenere l’accertamento della violazione del diritto d’autore e dei diritti morali, oltre all’inibitoria e al ritiro del prodotto dal mercato.

Questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte

Il giudice del rinvio ha chiesto, in sostanza, se la direttiva 2001/29 debba essere interpretata nel senso che esclude dal diritto d’autore le opere la cui forma sia necessaria per conseguire un risultato tecnico. Ha inoltre chiesto quali criteri debbano essere considerati per valutare tale necessità, in particolare:

  • l’esistenza di altre forme possibili;
  • l’efficacia della forma rispetto al risultato tecnico;
  • la volontà del presunto contraffattore;
  • l’esistenza di un brevetto anteriore, oggi estinto.

Normativa rilevante

La Corte richiama anzitutto gli articoli da 2 a 5 della direttiva 2001/29, che attribuiscono agli autori i diritti esclusivi di riproduzione, comunicazione al pubblico e distribuzione. Viene ricordato anche l’articolo 9 della medesima direttiva, secondo cui essa non pregiudica l’applicazione delle norme in materia di brevetti, marchi, disegni e modelli. Sul piano internazionale, la Corte richiama l’articolo 2 della Convenzione di Berna e l’articolo 2 del Trattato OMPI sul diritto d’autore, che esclude la protezione delle idee, dei procedimenti, dei metodi di funzionamento e dei concetti matematici in quanto tali. È inoltre menzionato l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, relativo ai disegni o modelli, che esclude la tutela delle caratteristiche dell’aspetto determinate unicamente dalla funzione tecnica.

Ragionamento della Corte: nozione di "opera" e originalità

La Corte ribadisce la propria giurisprudenza costante: per costituire un’"opera" ai sensi della direttiva 2001/29 occorrono due elementi, ossia un oggetto originale, frutto di una creazione intellettuale propria dell’autore, e un’espressione di tale creazione. L’originalità richiede che l’oggetto rifletta la personalità dell’autore e manifesti scelte libere e creative.

La Corte precisa che un oggetto non può essere considerato originale quando la sua realizzazione è stata determinata da considerazioni tecniche, regole o vincoli che non lasciano margine alla libertà creativa. In tal caso, manca la condizione necessaria per la protezione autoriale. La nozione di opera implica inoltre un oggetto identificabile con sufficiente precisione e oggettività.

Applicazione al caso della bicicletta Brompton

La Corte osserva che la forma della bicicletta in causa appare effettivamente legata a un risultato tecnico: la possibilità di assumere tre posizioni, una delle quali le consente di restare in equilibrio. Tuttavia, ciò non basta per escludere automaticamente il diritto d’autore. Spetta al giudice del rinvio verificare se, nonostante la presenza di vincoli tecnici, la bicicletta costituisca comunque un’opera originale, frutto di scelte libere e creative che riflettono la personalità dell’autore.

La Corte sottolinea che la tutela autoriale è esclusa quando la forma è dettata unicamente dalla funzione tecnica, perché altrimenti si finirebbe per monopolizzare idee e soluzioni tecniche, con pregiudizio per il progresso tecnico e lo sviluppo industriale. Se l’espressione è così vincolata dalla funzione tecnica da far coincidere idea ed espressione, la protezione non può essere accordata.

Criteri di valutazione: elementi rilevanti e irrilevanti

La Corte chiarisce che, ai fini della verifica dell’originalità, la semplice esistenza di altre forme possibili che consentano di raggiungere lo stesso risultato tecnico non è determinante. Questa circostanza può semmai mostrare che esisteva una possibilità di scelta, ma non basta a dimostrare che la scelta effettivamente compiuta fosse espressione di creatività originale.

Analogamente, la volontà del presunto contraffattore è irrilevante nella valutazione della protezione autoriale dell’oggetto. Quanto all’esistenza di un brevetto anteriore, oggi scaduto, e all’efficacia della forma per raggiungere il risultato tecnico, tali elementi possono essere considerati solo se aiutano a ricostruire le ragioni della scelta della forma da parte dell’autore. In ogni caso, la valutazione deve riferirsi a tutti gli elementi pertinenti esistenti al momento dell’ideazione del prodotto, e non a fattori esterni o successivi.

Decisione e principio affermato

La Corte risponde che gli articoli da 2 a 5 della direttiva 2001/29 devono essere interpretati nel senso che la protezione del diritto d’autore può applicarsi anche a un prodotto la cui forma sia, quantomeno in parte, necessaria per ottenere un risultato tecnico, purché quel prodotto sia un’opera originale risultante da una creazione intellettuale. Ciò accade solo se, mediante quella forma, l’autore esprime la propria capacità creativa in modo originale attraverso scelte libere e creative, facendo riflettere la propria personalità nel prodotto. La verifica di tali presupposti spetta al giudice nazionale.

Come è indicizzato

Materiediritto d'autoreproprietà intellettualeopere utilitariedisegni e modelliprotezione delle creazioni tecniche

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