Sentenza n. 873/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento A) quanto al ricorso n. 2336 del 2025: - del provvedimento di rifiuto/revoca del nulla-osta emesso in ordine alla domanda n. PI5610295691 relativa al lavoratore meglio specificato in atti e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale; B) quanto al ricorso n. 2341 del 2025: - del provvedimento di rifiuto/revoca del nulla-osta emesso in ordine alla domanda n. PI5610295742 relativa al lavoratore meglio specificato in atti e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti di rifiuto e revoca di due nulla-osta al lavoro subordinato per mancata conferma della richiesta entro il termine previsto
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva presentato due richieste di nulla-osta al lavoro subordinato per l'ingresso dall'Albania di due lavoratori; i nulla-osta erano stati inizialmente rilasciati. Il 9 luglio 2025 lo Sportello Unico per l'Immigrazione aveva richiesto la conferma delle domande entro sette giorni, ai sensi dell'art. 22, comma 5-quinquies, d.lgs. n. 286/1998. La società sosteneva di avere tentato di accedere al portale telematico il 15 e il 16 luglio, senza riuscirvi per cause non imputabili, e di avere comunque comunicato alla Prefettura, il 16 luglio, la volontà di confermare le richieste, prima della scadenza del termine. Ciononostante, alle ore 12:30 del 16 luglio l'Amministrazione aveva comunicato il rifiuto per decorrenza del termine, con conseguente revoca dei nulla-osta e rigetto dei visti d'ingresso. La ricorrente deduceva che il termine di sette giorni scadeva alla mezzanotte del 16 luglio e non prima, nonché l'illegittimità del mancato riconoscimento dei tentativi di accesso e delle comunicazioni effettuate; chiedeva l'annullamento degli atti, in subordine la rimessione in termini e, successivamente, anche il riesame delle pratiche e il risarcimento del danno da ritardo.
La decisione
Il TAR aveva già accolto in sede cautelare la domanda ai fini del riesame, ritenendo, sulla base dell'art. 2963, comma 2, c.c., che il termine di sette giorni decorresse senza computare il giorno iniziale e scadesse alle ore 24:00 del 16 luglio 2025; pertanto, le comunicazioni delle ore 12:30 erano state inviate prima della scadenza. In sede di merito, tuttavia, il Collegio ha dichiarato sopravvenuta carenza di interesse sulla domanda di annullamento, poiché i nulla-osta erano stati nuovamente rilasciati nel marzo e nell'aprile 2026. È stata ritenuta priva di oggetto la richiesta di ordinare il riesame e fissare un termine per la conclusione, non essendo più pendente alcun procedimento relativo al rilascio dei nulla-osta. La questione della sovrapposizione tra le diverse coppie di nulla-osta è stata rimessa ai successivi procedimenti relativi all'ingresso dei lavoratori, estranei al giudizio. La domanda risarcitoria per il ritardo è stata dichiarata inammissibile perché proposta con mere note difensive non notificate; inoltre, la richiesta di valutare gli atti impugnati ai fini risarcitori per la complessiva condotta amministrativa non era stata formulata tempestivamente nelle forme previste dall'art. 73 c.p.a. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
art. 22, comma 5-quinquies, d.lgs. n. 286/1998
il datore di lavoro è tenuto a confermare la richiesta di nulla osta al lavoro allo sportello unico per l'immigrazione entro sette giorni dalla comunicazione di avvenuta conclusione degli accertamenti di rito sulla domanda di visto di ingresso presentata dal lavoratore. In assenza di conferma entro il suddetto termine, la richiesta si intende rifiutata e il nulla osta, ove già rilasciato, è revocato
Il termine di sette giorni per la conferma della richiesta è stato ritenuto scadere alla mezzanotte dell'ultimo giorno, non alle ore corrispondenti a quelle della comunicazione iniziale.
art. 2963, comma 2, c.c.
Non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine e la prescrizione si verifica con lo spirare dell'ultimo istante del giorno finale
La regola di computo comporta che il giorno iniziale non sia conteggiato e che il termine scada allo spirare dell'ultimo istante del giorno finale.
art. 73 c.p.a.
Le domande e le questioni nuove, comprese quelle risarcitorie riferite alla complessiva condotta amministrativa, devono essere formulate tempestivamente nelle forme processuali previste; mere note difensive non notificate e tardive non sono idonee a introdurle validamente.
art. 30 c.p.a.
La domanda risarcitoria deve essere ritualmente proposta; nel caso concreto è stata dichiarata inammissibile perché introdotta con mere note difensive non notificate.
art. 2-bis l. 241/1990
È stato invocato dalla ricorrente quale fondamento del risarcimento del danno da ritardo, ma la relativa domanda non è stata esaminata nel merito per vizi di introduzione processuale.
Massime di principio
- Ai fini del termine di sette giorni previsto dall'art. 22, comma 5-quinquies, d.lgs. n. 286/1998, non si computa il giorno della comunicazione iniziale e il termine scade allo spirare dell'ultimo istante del settimo giorno, alla mezzanotte, non all'ora corrispondente a quella della comunicazione.
- Quando, nelle more del giudizio, l'Amministrazione rilascia nuovamente il titolo richiesto, la domanda di annullamento dell'originario diniego diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- Una domanda di riesame o di fissazione di un termine per la conclusione del procedimento è priva di oggetto quando, al momento della decisione, il procedimento amministrativo relativo al rilascio del titolo sia già concluso con l'adozione del provvedimento favorevole.
- La domanda risarcitoria proposta per la prima volta mediante mere note difensive non notificate è inammissibile; la richiesta di esaminare gli atti impugnati anche ai fini risarcitori deve essere formulata tempestivamente e nelle forme previste dall'art. 73 c.p.a.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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