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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1678/2023 del 18/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di patteggiamento del Tribunale di Monza del 15/02/2022 che aveva applicato a Mazzoni la pena di 1 anno e 4 mesi per violazioni del D.Lgs. n.74/2000 (anni d'imposta 2014 e 2015). Il ricorrente deduceva violazione di legge, illogicità e contraddittorietà della motivazione nella determinazione della pena: nella motivazione era indicato per errore un nome diverso (Claudio Marzoli) e risultava una discrepanza aritmetica nel calcolo della durata (nella parte motivazionale risultava una pena diversa rispetto al dispositivo), chiedendo l'annullamento della sentenza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 448, comma 2‑bis, cod. proc. pen., ritenendo che il ricorso contro una sentenza di patteggiamento sia ammesso solo per vizio del consenso dell'imputato, per difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, o per errata qualificazione giuridica del fatto. Qui era contestato solo un vizio motivazionale/errore materiale relativo al calcolo della pena e un refuso sul nome: la pena applicata corrispondeva a quella richiesta dalle parti (1 anno e 4 mesi), pertanto l'errore materiale non incide sulla determinazione della pena e non rende ammissibile il ricorso. Sulla questione del nome la Corte ha osservato che l'indicazione dell'imputato era corretta in intestazione e dispositivo e che l'errore materiale dovrà essere corretto dal giudice che ha emesso il provvedimento ai sensi dell'art. 130 c.p.p. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 5 D.Lgs. 74/2000

    Norma sostanziale che disciplina il reato contestato (delitti tributari) e gli anni d'imposta rilevanti; la Corte non è intervenuta sulla qualificazione sostanziale del fatto essendo la pena risultata conforme alla richiesta delle parti.

  • art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.

    Richiamato in relazione ai limiti di motivazione del ricorrente, indicante che il ricorso è stato proposto nei limiti strettamente necessari per la motivazione come previsto dalla disciplina del patteggiamento.

  • art. 44 c.p.p.

    Norma richiamata dal ricorrente come presunta violazione di legge; la Corte non ha ritenuto che tale vizio fosse stato allegato in modo idoneo a configurare una causa di ammissibilità del ricorso contro il patteggiamento.

  • art. 448, comma 2‑bis, c.p.p.

    Fondamentale per la decisione: limita i motivi di ricorso in cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ai soli vizi del consenso dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza e all'erronea qualificazione giuridica del fatto; difetti motivazionali o errori materiali di calcolo non rientrano tra i motivi ammessi.

  • art. 130, primo comma, c.p.p.

    Prevede la correzione degli errori materiali; la Corte ha disposto che il giudice che ha emesso il provvedimento provveda alla correzione dell'errore di trascrizione del nome.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma richiamata per l'irrogazione delle spese del procedimento e dell'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende a seguito della dichiarazione di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso in cassazione contro una sentenza di patteggiamento è ammissibile solo per vizio del consenso, difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, o errata qualificazione giuridica del fatto; criticità esclusivamente motivazionali o errori materiali non giustificano l'ammissibilità.
  • Se la pena indicata nel dispositivo corrisponde a quella richiesta dalle parti, eventuali refusi o discrepanze testuali nella motivazione non incidono sulla determinazione della pena e non costituiscono motivo valido di cassazione.
  • Gli errori materiali (es. nome dell'imputato, refusi numerici) devono essere corretti dal giudice che ha emesso il provvedimento ai sensi dell'art. 130 c.p.p.; non è necessaria la cassazione quando l'errore è puramente formale e non ha inciso sull'identificazione dell'imputato o sulla sostanza della decisione.
  • In presenza di un dubbio sulla correttezza del calcolo della pena risultante dal dispositivo rispetto alla motivazione, è preferibile chiedere la rettifica o chiarimento al giudice di merito prima di proporre ricorso in cassazione, salvo che il vizio rientri nelle categorie espressamente ammesse dall'art. 448, comma 2‑bis.
  • Chi propone un ricorso inammissibile può essere condannato al pagamento delle spese processuali e a sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende); è quindi opportuno valutare la fondatezza giuridica dei motivi prima di impugnare una sentenza di patteggiamento.

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