Cassazione Penale, Sentenza n. 40047/2022 del 21/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore generale impugna la sentenza del Tribunale di Brescia (applicazione consensuale ex art. 444 c.p.p.) per due profili di illegittimità della pena: (1) l'aumento di pena per la recidiva specifica e reiterata sarebbe stato calcolato in violazione dell'art. 99, comma 4 c.p., essendo stato aumentato per metà anziché per i due terzi della pena base; (2) il Tribunale non avrebbe operato l'aumento di pena dovuto per il concorso formale di reati (avendo l'imputato aggredito due distinti carabinieri), in violazione dell'art. 81, comma 1 c.p.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile e manifestamente infondato. La Corte ha ritenuto che la pena applicata (pena base determinata in dieci mesi, aumentata a quindici mesi per la recidiva e poi ridotta di un terzo per il rito, con esito finale corrispondente) non sia illegale perché resta nei limiti edittali previsti. Quanto al concorso formale, la Corte ha ritenuto che la pena determinata non ecceda i limiti interni ed esterni previsti dall'art. 81 c.p. e, quindi, non possa essere considerata illegale.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Rito dell'applicazione della pena su richiesta delle parti; contesto procedurale in cui è stata adottata la sentenza impugnata.
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza
Limita i motivi di ricorso in sede di cassazione contro sentenze di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p.; il Procuratore poteva impugnare solo per i motivi espressamente indicati.
art. 99, comma 4, cod. pen.
Disciplina l'aumento della pena per recidiva; la Corte ha valutato che, nella fattispecie, l'aumento applicato non ha prodotto una pena al di sotto dei limiti edittali e quindi non integra illegittimità della pena.
art. 81, comma 1 e comma 3, cod. pen.
Norma sul concorso di reati; la Corte ricorda i limiti interni (multiplo della pena-base) e esterni (massimo corrispondente al cumulo materiale) che devono essere rispettati perché la pena sia legale; nella specie tali limiti non risultano violati.
art. 337 cod. pen.
Fattispecie di resistenza a pubblico ufficiale: la pena base è stata richiamata (sei mesi) per verificare la congruità del trattamento sanzionatorio complessivo.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 (conv. L. n. 176/2020)
Regola la trattazione scritta del giudizio di cassazione utilizzata nel procedimento.
Massime di principio
- Il ricorso contro sentenze di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. è limitato ai motivi espressamente elencati dall'art. 448, comma 2-bis; i motivi extra soglia sono inammissibili.
- L'«illegalità della pena» rilevante ai fini dell'impugnazione è quella che determina un trattamento sanzionatorio non riconducibile ai limiti edittali (ossia esterni o propri della previsione), non ogni errore logico o argomentativo nella determinazione della pena.
- Errori nel calcolo degli aumenti (es. recidiva) non comportano automaticamente illegittimità se il risultato finale rimane nei limiti edittali previsti dalla legge.
- Nel caso di concorso formale o continuazione, la verifica della legalità della pena richiede controllo sia del limite interno (multiplo della pena-base) sia del limite esterno (massimo corrispondente al cumulo materiale); se entrambi sono rispettati la pena non è illegale.
- In procedimenti con applicazione consensuale della pena, la Corte di legittimità sindaca esclusivamente i profili consentiti dalla normativa speciale e tende a non annullare per vizi meramente argomentativi se l'esito sanzionatorio rimane entro i parametri di legge.
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