Sentenza del 30/01/2019 n. 400 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Ires - Metodo induttivo - Contabilità non reperita - Controlli - Costi riconosciuti - Legittimità dell'avviso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'accertamento è stato ritenuto legittimo. In presenza della mancata reperibilità dell'intera contabilità, nonostante la successiva mancata produzione da parte dell'amministratore, l'Amministrazione può ricorrere al metodo induttivo e riconoscere i costi sulla base degli elementi disponibili. Sono state ritenute applicabili anche le sanzioni alla società per le irregolarità relative alla contabilità.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha contestato la legittimità dell'avviso di accertamento, presumibilmente sostenendo l'illegittimità dell'accertamento induttivo e delle sanzioni applicate a causa della mancata reperibilità della contabilità. Dal testo emerge che l'intera contabilità non era stata prodotta né resa disponibile durante i controlli e non era stata successivamente consegnata nemmeno dall'amministratore.
Massime di principio
- La mancata esibizione o irreperibilità della contabilità può legittimare l'Amministrazione finanziaria a determinare induttivamente il reddito, quando la documentazione non consenta una ricostruzione analitica attendibile.
- La produzione tardiva della contabilità non è necessariamente idonea a superare le conseguenze della mancata esibizione durante il controllo, soprattutto se la documentazione non viene comunque successivamente prodotta.
- Le sanzioni possono essere applicate alla società quando la condotta omissiva riguarda obblighi contabili imputabili all'organizzazione societaria; la responsabilità non viene automaticamente esclusa dalla mancata collaborazione dell'amministratore.
- Anche nell'accertamento induttivo l'Amministrazione deve fondare la ricostruzione su elementi presuntivi o dati disponibili e può riconoscere costi risultanti da tali elementi, purché la determinazione non sia arbitraria.
- Per evitare conseguenze analoghe, il contribuente dovrebbe conservare la contabilità, esibirla tempestivamente durante i controlli e documentare eventuali cause oggettive della sua indisponibilità.
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