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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3130/2024 del 26/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di conferma della condanna per rapina aggravata. Le censure principali sono: 1) errata qualificazione del fatto come tentata rapina in concorso anziché come tentato furto aggravato dall'uso di violenza sulla cosa (sostengono che la rottura del finestrino fosse rivolta alla cosa e non alla persona, quindi mancante il "quid pluris" per la rapina); 2) vizio di motivazione nella determinazione della pena (mancato esame degli elementi mitiganti come condizioni economiche e scarso disvalore); 3) mancato riconoscimento dell'attenuante dell'integrale risarcimento del danno (art. 62 n.6 cod. pen.), essendo le somme versate ritenute insufficienti; 4) mancato riconoscimento della minima partecipazione (art. 114 cod. pen.) per Tutrone; 5) motivazione complessiva ritenuta illogica o lacunosa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha confermato la qualificazione del fatto come rapina aggravata: la condotta (posizionamento di due auto a bloccare la vittima e rottura del finestrino) ha coartato la libertà di locomozione e quindi integra la violenza alla persona ai sensi dell'art. 628 cod. pen. È stata altresì ritenuta corretta la valutazione di merito che ha escluso l'attenuante dell'integrale risarcimento del danno, perché le somme versate (€250 ciascuno) non erano congrue rispetto al danno patrimoniale e morale subito; la mancata costituzione di parte civile non prova l'integrale soddisfazione della vittima. L'attenuante della minima partecipazione è stata esclusa in applicazione del principio che la norma non si applica quando opera una aggravante speciale (rapina commessa da più persone riunite). Quanto alla determinazione della pena, la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione e nell'ambito della discrezionalità del giudice di merito, essendo la pena (2 anni e 10 mesi e €660 di multa per ciascuno) prossima alla misura media. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità, conferma delle condanne e condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma di €3.000 per responsabilità nella determinazione dell'inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Articolo richiamato come base per i motivi di ricorso in Cassazione (elencazione delle ipotesi di motivo). La Corte ha valutato i motivi alla luce di tale articolo e li ha ritenuti manifestamente infondati o inammissibili.

  • art. 133 cod. pen.

    Norma sui criteri di determinazione della pena: la Corte ha ritenuto che il richiamo ai criteri di cui all'art. 133 da parte del giudice di merito fosse sufficiente a motivare la scelta della pena, atteso che la misura applicata si collocava intorno alla media edittale.

  • art. 628 cod. pen.

    Norma sulla rapina: la Corte ha interpretato la violenza alla persona in senso ampio, includendo atti che coartano la libertà di locomozione (es. blocco dell'auto mediante due veicoli e rottura del finestrino), ritenendo così integrati i requisiti della rapina.

  • art. 624 cod. pen.

    Norma sul furto: citata in confronto alla qualificazione; la Corte ha ritenuto prevalente la ricostruzione della rapina rispetto all'ipotesi di furto.

  • art. 625 cod. pen., comma 1, n. 2

    Aggravante del furto: richiamata dai ricorrenti per sostenere una diversa qualificazione; la Corte ha però ritenuto che le caratteristiche del fatto giustificassero la qualificazione per rapina aggravata.

  • art. 49 cod. pen.

    Norma sulla partecipazione al reato (concorso): citata in relazione alla valutazione del concorso di persone e delle responsabilità individuali; la Corte ne ha fatto riferimento per sostenere la responsabilità in concorso.

  • art. 62 n.6 cod. pen.

    Attenuante per chi abbia risarcito interamente il danno prima del giudizio: la Corte ha ricordato che il risarcimento deve essere integrale ed effettivo; somme parziali non giustificano il riconoscimento dell'attenuante.

  • art. 114 cod. pen.

    Attenuante per partecipazione di minima importanza: la Corte ha affermato che non è applicabile quando è operante una norma speciale che considera il numero dei partecipanti come circostanza aggravante (qui, la rapina commessa da più persone riunite).

  • art. 112 cod. pen.

    Richiamato indirettamente per il principio di prevalenza della norma speciale sulla regola generale in tema di attenuanti/agggravanti numeriche; ha supportato l'esclusione dell'art.114.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente al giudice di condannare il ricorrente a pagare le spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare i ricorrenti alle spese e a una somma di €3.000

Massime di principio

  • La rapina è configurata non solo dalla violenza fisica diretta sulla persona ma anche da atti che coartano la libertà di movimento (es. blocco del veicolo): vanno valutati gli effetti sulla libertà della vittima, non solo l'oggetto materiale della violenza.
  • Perché l'attenuante del risarcimento integrale del danno (art. 62 n.6) sia riconosciuta è necessario un risarcimento effettivamente integrale: somme simboliche o parziali non bastano; la mancata costituzione di parte civile non prova l'integrale soddisfazione della vittima.
  • L'attenuante della minima partecipazione (art. 114) non si applica quando è operante una aggravante speciale che valorizza il numero dei partecipanti (es. violenza commessa da più persone riunite); occorre verificare la sovrapposizione con norme speciali.
  • La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito; se la pena è entro una misura media ed è motivata con riferimento ai criteri dell'art. 133, il sindacato di legittimità è limitato.
  • Nelle impugnazioni in Cassazione la 'doppia conforme' (coerenza tra primo grado e appello) rende più difficile il sindacato sulla motivazione quando le decisioni di merito costituiscono un corpo argomentativo unitario.

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