Sentenza n. 1091/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento con tutti gli atti preordinati, consequenziali e connessi: α. della D.G.R. della Lombardia n. XII/2224 in data 22 aprile 2024 (doc. 1), recante “Ulteriori indicazioni in ordine al contenimento dei tempi di attesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale previste nel PNGLA e per i ricoveri”, nella parte in cui, al punto 22 del deliberato, dà mandato alle ATS di diffondere agli Erogatori Privati accreditati e a contratto la circolare della D.G. Welfare della Regione Lombardia prot. n. G1.2024.0013957 del 15 aprile 2024, nella quale “con riferimento alle modalità di governo delle liste e dei tempi di attesa per l’anno 2024”, è stabilito che, per rispettare i tempi di attesa previsti, è fatto obbligo alle strutture erogatrici private di rendere prestazioni agli assistiti del S.S.R. in regime libero professionale e gratuitamente; β. della circolare della D.G. Welfare della Regione Lombardia prot. n. G1.2024.0013957 del 15 aprile 2024, in parte qua.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: D.G.R. Lombardia n. XII/2224 del 22 aprile 2024 e circolare della Direzione generale Welfare del 15 aprile 2024, nella parte in cui impongono alle strutture private accreditate di erogare gratuitamente in regime libero-professionale prestazioni sanitarie agli assistiti del Servizio sanitario regionale per il rispetto dei tempi di attesa
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, gestore di una struttura privata accreditata per prestazioni di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale, ha impugnato la deliberazione regionale e la circolare con sei motivi. Ha dedotto, anzitutto, la contraddittorietà della previsione e la violazione dei principi di correttezza e buon andamento, poiché l'obbligo di erogare gratuitamente prestazioni in regime libero-professionale avrebbe impedito la programmazione dell'attività annuale nel rispetto del budget e della continuità del servizio. Ha contestato inoltre la violazione dell'art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992 e dell'art. 5 della legge regionale Lombardia n. 33/2009, sostenendo che le strutture private accreditate non siano obbligate a erogare prestazioni oltre i volumi e il tetto di spesa programmati. Ha dedotto la violazione dell'art. 23 Cost., per introduzione amministrativa di una prestazione patrimoniale imposta senza base legislativa; la violazione dell'art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU, per il carattere sostanzialmente espropriativo dell'imposizione di prestazioni gratuite; la violazione dell'Intesa Stato-Regioni del 28 febbraio 2019 e del Piano nazionale di governo delle liste di attesa, ritenuti applicabili soltanto ai soggetti pubblici erogatori; nonché carenza dei presupposti e sviamento, poiché il Piano regionale di governo delle liste di attesa 2019-2021 avrebbe esaurito i propri effetti. Nel corso del giudizio, tuttavia, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, anche in considerazione della mancata concreta applicazione della previsione nel 2024 e della sopravvenuta disciplina che ha previsto la remunerazione delle prestazioni aggiuntive delle strutture private accreditate.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare i sei motivi di merito. La decisione è stata resa in forma semplificata ai sensi dell'art. 72-bis c.p.a., dopo che la ricorrente ha espressamente dichiarato in udienza il venir meno dell'interesse alla decisione. Il giudice ha richiamato il principio dispositivo applicabile anche al processo amministrativo: il giudice non può sostituirsi alla parte nella valutazione della permanenza dell'interesse ad agire e, a fronte della rinuncia sostanziale alla decisione per sopravvenuta carenza di interesse, deve dichiarare l'improcedibilità. Le spese sono state integralmente compensate, in ragione dell'andamento complessivo del processo e del mancato svolgimento di attività difensiva da parte della Regione.
Norme richiamate
art. 72-bis c.p.a.
ai soli fini della verifica della permanenza dell'interesse alla decisione
Consente la definizione in forma semplificata del ricorso quando, verificata la permanenza dell'interesse, emerga una causa che impedisce la decisione nel merito.
art. 72-bis, comma 1, c.p.a.
ai soli fini della verifica della permanenza dell'interesse alla decisione
È stato utilizzato per fissare il ricorso e verificare se persistesse l'interesse alla decisione.
art. 8-quinquies d.lgs. n. 502/1992
Norma invocata dalla ricorrente a sostegno del limite dei volumi e del tetto di spesa programmati per le strutture private accreditate; il TAR non ne ha esaminato il merito.
art. 5 legge regionale Lombardia n. 33/2009
Norma invocata dalla ricorrente in relazione ai limiti dell'obbligo di erogazione delle prestazioni; il TAR non ne ha esaminato il merito.
art. 23 Cost.
Parametro costituzionale invocato contro l'imposizione amministrativa di prestazioni gratuite; il TAR non ha deciso la relativa censura.
art. 1 Protocollo n. 1 CEDU
Parametro convenzionale invocato contro l'imposizione di prestazioni gratuite; il TAR non ha deciso la relativa censura.
art. 3, commi 10 e 10-bis, d.l. n. 73/2024, convertito in legge n. 107/2024
Disciplina sopravvenuta richiamata nel giudizio perché prevede la remunerazione delle prestazioni aggiuntive erogate dalle strutture private accreditate per il rispetto dei tempi di attesa; tale sopravvenienza ha contribuito al venir meno dell'interesse alla decisione.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, in applicazione del principio dispositivo, l'espressa dichiarazione della parte ricorrente circa il venir meno dell'interesse alla decisione impone al giudice di dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
- Il giudice amministrativo non può sostituirsi alla parte nella valutazione della permanenza dell'interesse ad agire; una volta accertata la sopravvenuta carenza di interesse, non può procedere all'esame dei motivi di merito.
- La sopravvenuta disciplina normativa e la mancata concreta applicazione dell'atto impugnato possono determinare il venir meno dell'interesse alla decisione, con conseguente definizione del giudizio in rito.
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