Cassazione Penale, Sentenza n. 36059/2022 del 26/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 12/11/2021 che ha confermato il rigetto della richiesta di attenuazione della misura cautelare in carcere. Il ricorrente contestava la persistenza dei requisiti di attualità e concretezza delle esigenze cautelari (art.274 c.1 lett.c) e art.275 c.3 c.p.p.), sostenendo che il lungo decorso del tempo dai fatti (2016), la durata della detenzione, la pronuncia di primo grado con riconoscimento di circostanze attenuanti generali e l'assenza di recidiva reiterata avrebbero dovuto giustificare una rivalutazione della misura e l'adozione di una misura meno afflittiva.
La decisione
Il tribunale ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che il giudice dell'appello cautelare avesse correttamente valutato l'esito del processo di merito, la gravità e le modalità della condotta (ruolo di direttore/organizzatore del sodalizio), la continuativa operatività dell'attività di narcotraffico e la prova di forniture rilevanti. Pur riconoscendo attenuanti, la sentenza di merito ha confermato la partecipazione al sodalizio e ha inflitto pena particolarmente severa (oltre 10 anni), elementi che mantengono attuali le esigenze cautelari e la probabilità di reiterazione. Il decorso del tempo non è stato ritenuto idoneo ad affievolire tali esigenze; la misura domiciliare è stata giudicata inadeguata rispetto alla personalità e al rischio del prevenuto. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art.274 cod. proc. pen.
Individua tra le esigenze cautelari il pericolo di reiterazione di reati della stessa indole; la corte ha fatto applicazione di questa previsione per valutare la sussistenza dell'attualità del pericolo di recidiva.
art.275 cod. proc. pen.
Imposta l'obbligo, al momento della pronuncia di condanna, di riesaminare le esigenze cautelari tenendo conto dell'esito del procedimento e degli elementi sopravvenuti; il giudice ha adempiuto a tale obbligo valutando la sentenza di primo grado e le modalità del fatto.
art.275 cod. proc. pen.
Prevede una presunzione relativa in ordine alla persistenza delle esigenze cautelari; la corte ha ritenuto che tale presunzione non fosse scalfita dagli argomenti difensivi, data la gravità e la continuità dell'attività del sodalizio.
art.94 disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione; citata nella parte dispositiva per gli incombenze formali.
Massime di principio
- Dopo la pronuncia di condanna il giudice deve riesaminare le esigenze cautelari tenendo conto dell'esito del processo (art.275 c.1-bis): la sola esistenza di attenuanti non annulla automaticamente il rischio cautelare.
- La gravità del fatto, il ruolo svolto nell'associazione e la continuità/ampiezza dell'attività criminale sono elementi decisivi nel valutare l'attualità e la concretezza del pericolo di recidiva.
- Il decorso del tempo e la durata della custodia possono mitigare le esigenze cautelari solo se dimostrano concretamente la perdita o l'affievolimento del rischio di reiterazione; non sono di per sé determinanti quando la pena inflitta e la natura del reato indicano un pericolo ancora attuale.
- La presunzione di persistenza delle esigenze cautelari prevista dalla legge può sostenere la permanenza della misura se non vengono forniti elementi concreti e specifici che la contraddicano (es. interruzione dei contatti criminali, misure di controllo efficaci, stato di salute incompatibile con la recidiva).
- In casi di narcotraffico organizzato la sostituzione della custodia in carcere con misure meno afflittive richiede una motivazione solida che dimostri l'adeguatezza delle misure alternative rispetto al profilo di rischio dell'imputato.
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