Sentenza n. 1242/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Avviso orale adottato dal Questore della Provincia di Catanzaro ai sensi dell’art. 3 d.lgs. 159/2011
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’avviso orale deducendo violazione di legge ed eccesso di potere, con particolare riferimento al difetto di istruttoria e di motivazione. Ha sostenuto che il provvedimento richiamasse genericamente precedenti penali e di polizia senza indicare puntualmente fatti, date e circostanze, così da non consentire di verificare l’attualità e la concretezza della pericolosità sociale né di esercitare pienamente il diritto di difesa. Ha inoltre dedotto la possibile incidenza dell’avviso orale sulla procedura di riconoscimento della protezione internazionale, chiedendo l’annullamento dell’atto e, in via cautelare, la sospensione della sua efficacia.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che l’avviso orale sia una misura preventiva di natura monitoria, diretta a sollecitare il destinatario a modificare il proprio comportamento, e che possa essere adottata sulla base di elementi circostanziati anche di valore indiziario, senza necessità di un accertamento definitivo della responsabilità penale o di una sentenza irrevocabile di condanna. L’amministrazione dispone di ampia discrezionalità nella valutazione della pericolosità sociale e il sindacato giudiziale è limitato ai casi di manifesta irragionevolezza o arbitrarietà. Nel caso concreto, i precedenti penali e di polizia relativi a rapina e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, valutati complessivamente, sono stati ritenuti idonei a fondare il giudizio di pericolosità. La motivazione è stata considerata sufficiente perché indicava la base normativa, la categoria soggettiva di riferimento e gli elementi concreti posti a fondamento della misura, consentendo il controllo giurisdizionale e l’esercizio del diritto di difesa. La possibile incidenza futura dell’avviso sulla procedura di protezione internazionale è stata ritenuta eventuale e inidonea a incidere sulla legittimità dell’atto. Spese compensate; confermata l’ammissione del ricorrente al gratuito patrocinio.
Norme richiamate
art. 3 d.lgs. 159/2011
Il questore nella cui provincia la persona dimora può avvisare oralmente i soggetti di cui all’articolo 1 che esistono indizi a loro carico, indicando i motivi che li giustificano.
L’avviso orale può essere adottato dal Questore nei confronti dei soggetti rientranti nelle categorie dell’art. 1 sulla base di indizi e con indicazione dei motivi giustificativi; non richiede l’accertamento definitivo di responsabilità penali.
art. 1 d.lgs. 159/2011
I provvedimenti previsti dal presente capo si applicano a: a) coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi; b) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose; c) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui all’articolo 2, nonché dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.
Le categorie soggettive previste dalla norma possono essere individuate sulla base di elementi di fatto e di una valutazione complessiva del comportamento, anche senza un accertamento penale definitivo.
art. 3 l. 241/1990
L’obbligo di motivazione dell’avviso orale va valutato in relazione alla natura monitoria e preventiva della misura; è sufficiente che l’atto indichi il fondamento normativo, la categoria soggettiva e gli elementi concreti che consentono di ricostruire l’iter logico dell’amministrazione.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
La causa è stata trattata nell’udienza di smaltimento secondo il rito previsto dalla disposizione.
Massime di principio
- L’avviso orale previsto dall’art. 3 d.lgs. 159/2011 è una misura di prevenzione autonoma, monitoria e lato sensu preventiva, che non richiede l’accertamento definitivo della responsabilità penale dell’interessato né l’esistenza di una sentenza irrevocabile di condanna.
- Il giudizio di pericolosità sociale posto a fondamento dell’avviso orale può basarsi su elementi circostanziati anche di valore indiziario e sulla valutazione complessiva del modello comportamentale del destinatario, purché gli elementi siano idonei a ricondurlo ragionevolmente a una delle categorie previste dall’art. 1 d.lgs. 159/2011.
- Nella valutazione della legittimità dell’avviso orale, il giudice amministrativo esercita un sindacato limitato alla manifesta irragionevolezza o arbitrarietà dell’iter logico e della motivazione adottati dall’autorità di pubblica sicurezza.
- L’obbligo di motivazione dell’avviso orale è soddisfatto quando il provvedimento indica la base normativa, la categoria soggettiva di riferimento e gli elementi concreti, anche risultanti da precedenti penali o di polizia, che consentono al destinatario e al giudice di ricostruire le ragioni della valutazione di pericolosità.
- La legittimità dell’avviso orale deve essere valutata con riferimento agli elementi esistenti al momento della sua adozione; eventuali pronunce favorevoli sopravvenute non determinano, di per sé, l’illegittimità originaria dell’atto.
- La possibile incidenza futura dell’avviso orale su un diverso procedimento amministrativo, quale quello relativo alla protezione internazionale, è una circostanza eventuale che non incide sulla legittimità della misura, da valutare esclusivamente alla luce dei presupposti propri della disciplina delle misure di prevenzione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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