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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18704/2026 del 25/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un imputato condannato per la violazione degli artt. 633 e 639-bis c.p., in relazione a fatti ritenuti dal giudice di merito fondati sulle dichiarazioni dibattimentali di un teste e su ulteriori riscontri provenienti dalla segnalazione dell'ex compagna dell'imputato. Con il primo motivo si deduceva mancanza e manifesta illogicità della motivazione per il mancato accoglimento del motivo di appello che contestava l'utilizzabilità delle dichiarazioni del teste, sulle quali era stata costruita la responsabilità. Con il secondo motivo si lamentava violazione di legge e illogicità della motivazione per il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La difesa insisteva per l'ammissibilità e l'accoglimento del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che entrambi i motivi riproducessero questioni già dedotte in appello e già motivate in modo adeguato dalla Corte territoriale; inoltre, il primo motivo era sostanzialmente rivalutativo della prova, attività preclusa al giudice di legittimità, mentre il secondo era in parte una censura di fatto e in parte manifestamente infondato. È stata confermata la condanna alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • artt. 633 c.p. e 639-bis c.p.

    individuano i reati per i quali è stata affermata la responsabilità dell'imputato, sulla base della prova ritenuta attendibile dai giudici di merito.

  • art. 131-bis c.p.

    la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile quando, nei reati permanenti, la permanenza non sia cessata; inoltre il giudizio negativo può fondarsi sulla gravità dell'offesa, sul danno cagionato e sulla capacità a delinquere desunta anche da precedenti penali e carichi pendenti.

  • art. 606 c.p.p.

    il ricorso per cassazione non può risolversi in una nuova valutazione del merito o in censure meramente reiterative di doglianze già esaminate e disattese in appello.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono consentite doglianze che si limitino a reiterare motivi già proposti in appello e puntualmente disattesi con motivazione immune da vizi logici.
  • La Corte di cassazione non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella del giudice di merito né compiere una rivalutazione del materiale probatorio.
  • La censura sull'utilizzabilità di una prova, quando richieda una diversa lettura del compendio istruttorio, è inammissibile perché devolve al giudice di legittimità un giudizio di merito.
  • Nei reati permanenti la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. non può essere riconosciuta finché la permanenza non sia cessata, poiché la lesione del bene giuridico perdura.
  • Il diniego della particolare tenuità può essere sorretto da una valutazione complessiva di gravità dell'offesa, entità del danno e capacità a delinquere desunta anche da precedenti penali e carichi pendenti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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