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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08559/2025 del 28/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutte le deduzioni investissero valutazioni di merito riservate al giudice di appello, il quale aveva già fornito una motivazione congrua e adeguata sull'accertamento dei reati e sui punti censurati. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 9 maggio 2024. Dal testo emerge che i motivi investivano esclusivamente l'apprezzamento del materiale probatorio: il ricorrente contestava l'accertamento dei reati ascritti, deducendo profili relativi al dolo, al carattere oppositivo della condotta, alla sussistenza di un'aggravante correlata alle lesioni e alla mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione rileva che le censure erano generiche e sostanzialmente riproponevano questioni già esaminate dalla Corte territoriale con motivazione puntuale e logica.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La Corte richiama la mancata applicazione della causa di non punibilità, ma non ne affronta il merito: rileva solo che sul punto la motivazione della sentenza di appello era già adeguata e che la censura in cassazione era generica.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, determinata nel caso concreto in euro 3000.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano nella mera rivalutazione del materiale probatorio o nella riproposizione delle stesse questioni già decise con motivazione congrua e logica dal giudice di merito.
  • Le doglianze che contestano dolo, modalità della condotta, aggravanti o mancata applicazione della causa di non punibilità devono confrontarsi specificamente con la motivazione della decisione impugnata; in difetto, sono generiche e conducono all'inammissibilità del ricorso.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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