Cassazione Penale, Sentenza n. 28313/2025 del 01/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente, già ammesso alla detenzione domiciliare in data 10/09/2024 per l'esecuzione di pena di un anno, ha chiesto la modifica delle prescrizioni con autorizzazione a svolgere attività lavorativa presso la ditta Aquila Scavi s.r.l.; il Magistrato di sorveglianza ha respinto l'istanza rilevando che la misura alternativa era da poco avviata, mancavano prove delle "indispensabili esigenze di vita", non era emersa una revisione critica del reato di omicidio colposo commesso in attività lavorativa analoga e sussisteva rischio di recidiva per disinteresse alla normativa sulla salute dei lavoratori.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: la domanda di cassazione avverso provvedimenti in materia di libertà personale è consentita solo per violazione di legge; le censure del ricorrente costituivano una mera critica della motivazione e non una violazione di legge. La motivazione del Magistrato di sorveglianza è stata ritenuta adeguata e coerente, anche perché il ricorrente non aveva fornito elementi probatori sulle condizioni economiche o sulle esigenze di vita. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende per l'irritualità dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 568 cod. proc. pen.
Usato per giustificare la riqualificazione del reclamo in ricorso per cassazione e stabilire i limiti di ammissibilità dell'impugnazione avverso provvedimenti che incidono sulla libertà personale.
art. 47-ter, comma secondo, legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ord. pen.)
Disciplina le modifiche delle modalità di esecuzione della detenzione domiciliare e le relative decisioni del magistrato di sorveglianza, cui si applica il rimedio della cassazione nei limiti previsti.
art. 111 Cost.
Richiamato per sottolineare il valore costituzionale del diritto di impugnare provvedimenti sulla libertà personale, pur nei limiti dell'ammissibilità per violazione di legge.
Giurisprudenza di questa Corte (Sez.1, n.45581 del 23/11/2007, Priebke e altre)
Principio secondo cui l'autorizzazione allo svolgimento di attività lavorativa per detenuti in misura alternativa deve essere motivata con riferimento alle condizioni economiche, agli elementi di prova forniti dall'interessato e agli accertamenti compiuti d'ufficio; richiamata per valutare adeguatezza della motivazione del magistrato di sorveglianza.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro provvedimenti che incidono sulla libertà personale è ammesso solo per violazione di legge: critiche meramente motivazionali sono inammissibili.
- Il magistrato di sorveglianza può respingere richieste di modifica delle modalità della detenzione domiciliare se la misura è di recentissima attuazione e mancano elementi oggettivi che giustifichino la modifica (es. prova delle esigenze economiche).
- L'autorizzazione a svolgere attività lavorativa va motivata su condizioni economiche, elementi probatori prodotti dal detenuto e accertamenti d'ufficio; la mancata documentazione da parte del richiedente legittima il diniego.
- Se il richiedente non dimostra una revisione critica rispetto al reato commesso e permangono elementi che indicano rischio di recidiva (es. rapporti con soggetti di criminalità organizzata, disinteresse per normative di sicurezza), il diniego è giustificato.
- Impugnazioni considerate irrituali o prive di fondamento possono comportare sanzioni economiche, incluse spese processuali e somme alla Cassa delle ammende.
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