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Sentenza

Sentenza n. 185/2026 - Palermo, Sezione 4

per l'ottemperanza - alla sentenza n. 831/2023 emessa dal Tribunale di Caltanissetta;

Giustizia amministrativa202500594

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inadempimento all'obbligo di pagamento delle spese processuali previsto dalla sentenza civile n. 831/2023 del Tribunale di Caltanissetta, oggetto di appello civile

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza n. 831/2023 del Tribunale di Caltanissetta, corretta con ordinanza del 2 ottobre 2024, nella parte in cui disponeva la distrazione in suo favore delle spese processuali liquidate a carico, in solido, del Comune di Caltanissetta e della compagnia assicuratrice. Il Comune non aveva adempiuto nonostante la notificazione del titolo esecutivo. Il ricorrente ha sostenuto che il capo relativo alle spese fosse passato in giudicato, producendo attestazioni delle cancellerie del Tribunale e della Corte d'Appello secondo cui l'appello del Comune non conteneva uno specifico motivo sulle spese. Il Comune ha eccepito l'inammissibilità dell'ottemperanza, deducendo l'assenza di giudicato sul capo delle spese e l'omessa notificazione del ricorso alle altre parti del giudizio civile. A seguito dell'integrazione del contraddittorio disposta dal TAR, Generali Italia S.p.A. ha dedotto di avere proposto appello incidentale, espressamente esteso al capo relativo alle spese, producendo un estratto dei registri informatici ministeriali attestante il deposito dell'impugnazione incidentale. È inoltre emerso che la Corte d'Appello aveva sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza eccedente la metà delle somme liquidate, lasciando provvisoriamente esecutiva la quota residua.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. L'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. consente l'ottemperanza per l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati del giudice ordinario, presupponendo un titolo dotato di esecutorietà non precaria e di stabilità sufficiente a consentire l'esercizio dei poteri sostitutivi senza interferire con la cognizione del giudice naturale. Nel caso concreto, l'attestazione della Corte d'Appello certificava soltanto l'assenza di uno specifico motivo sulle spese nell'appello del Comune, ma non attestava la definitività del capo nei confronti di tutti i soggetti obbligati né l'assenza di impugnazioni di altre parti. L'estratto dei registri informatici, proveniente dall'ufficio giudiziario, è stato ritenuto idoneo a costituire principio di prova della proposizione dell'appello incidentale di Generali Italia, rilevante per escludere la formazione del giudicato sul capo delle spese. Poiché la condanna era solidale, l'impugnazione incidentale della compagnia assicuratrice devolveva il capo alla Corte d'Appello sia oggettivamente sia soggettivamente, impedendo di considerarlo definitivo. La sospensione dell'efficacia esecutiva soltanto per la quota eccedente la metà non attribuiva alla quota residua una stabilità assimilabile al giudicato, ma soltanto una provvisoria esecutorietà civile, non sufficiente a fondare l'ottemperanza. Le spese del giudizio sono state integralmente compensate per la complessità della vicenda e l'affidamento ingenerato dalle attestazioni di cancelleria.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a.

    l'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario

    L'ottemperanza richiede un titolo giurisdizionale stabile, dotato di esecutorietà non precaria, tale da consentire i poteri sostitutivi del giudice amministrativo senza sovrapporsi alla cognizione del giudice naturale della controversia.

  • artt. 283 e 351 c.p.c.

    sospeso ... l'efficacia esecutiva ... nella parte eccedente la metà

    La sospensione parziale dell'efficacia esecutiva della sentenza civile lascia provvisoriamente esecutiva la quota residua, ma non rende tale quota definitiva né assimilabile al giudicato ai fini dell'ottemperanza.

  • art. 49 c.p.a.

    È stato applicato per disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti della compagnia assicuratrice, obbligata solidalmente al pagamento delle spese.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    Applicabile al processo amministrativo, consente la compensazione integrale delle spese in presenza di giusti motivi; nel caso concreto, la compensazione è stata giustificata dalla complessità della vicenda e dall'affidamento prodotto dalle attestazioni di cancelleria.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. è inammissibile quando il titolo del giudice ordinario sia soltanto provvisoriamente esecutivo e non abbia acquisito una stabilità non precaria, idonea a evitare la sovrapposizione del giudice amministrativo alla cognizione del giudice civile ancora pendente.
  • La sospensione parziale dell'efficacia esecutiva di una sentenza civile non attribuisce carattere definitivo o assimilabile al giudicato alla quota non sospesa, che resta provvisoriamente esecutiva e può essere riformata dal giudice d'appello.
  • Quando una condanna solidale è impugnata da uno dei coobbligati con appello incidentale esteso al capo relativo alle spese, tale impugnazione impedisce la formazione del giudicato su quel capo anche nei rapporti con l'altro coobbligato e rende inammissibile l'ottemperanza fondata su di esso.
  • Le attestazioni di cancelleria hanno efficacia ricognitiva nei limiti del loro contenuto e non possono attestare la definitività di un capo della sentenza nei confronti di tutti i soggetti obbligati se non considerano ulteriori impugnazioni proposte da altre parti del giudizio.
  • Un estratto dei registri informatici dell'ufficio giudiziario, pur non costituendo la materiale produzione dell'atto di appello incidentale, può integrare un principio di prova della sua proposizione e impedire, in presenza di ulteriori elementi concordanti, la formazione del giudicato sul capo impugnato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaNullità del provvedimentoEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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