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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49272/2022 del 27/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per partecipazione ad associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.). L'accusa ha basato la gravità indiziaria su: due missive inviate da Verardi a Nicola Pascali nel 2016 con espressioni di vicinanza e fedeltà; intercettazioni del 24/6/2019 e di altri dialoghi da cui emergeva l'intervento di esponenti del clan per tutelarlo; e conversazioni degli 8 e 10/2/2020 ritenute indicative della disponibilità e della riscossione di somme per estorsioni. Verardi, difeso dall'avv. Pasquale Blasi, ha sostenuto che gli indizi sono labili e inidonei a dimostrare una stabile partecipazione mafiosa (messaggi affettivi, isolamento temporale delle conversazioni, mancata contestazione diretta delle estorsioni) e che la misura custodiale è inadeguata, con richiamo al principio del "tempo silente" e alla contestazione della durata della condotta associativa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale del riesame circa la sussistenza di gravi indizi di partecipazione a sodalizio di tipo mafioso: la prova indiziaria (missive, intercettazioni e conversazioni) è stata valutata come sintomatica di uno stabile inserimento di Verardi nel clan Pascali e della sua disponibilità a favore del sodalizio. Quanto alla misura cautelare, la Corte ha confermato l'applicabilità delle presumzioni relative alla pericolosità connesse al reato di associazione mafiosa e l'adeguatezza della custodia in carcere, ritenendo che la difesa non abbia dimostrato il recesso o l'allontanamento dall'organizzazione. Per l'inammissibilità e manifesta infondatezza del ricorso, Verardi è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata in relazione ai poteri del Tribunale in sede di riesame delle misure cautelari; utilizzata quale cornice procedurale dell'ordinanza impugnata.

  • art. 416-bis cod. pen.

    La Corte interpreta la norma ribadendo che la partecipazione a un'associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura e per una disponibilità seria e continuativa di energie in favore del sodalizio, desumibile anche da comportamenti non necessariamente criminosi ma idonei a dimostrare adesione volontaria e duratura.

  • art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Richiamato il parametro relativo alle esigenze cautelari speciali (pericolosità concreta e attualità). La Corte conferma che, in materia di associazione mafiosa, la sussistenza di gravi indizi legata allo stabile inserimento può legittimare la custodia cautelare, anche in presenza di un attenuato standard motivazionale.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Utilizzato come base normativa per la condanna alle spese processuali in caso di ricorso dichiarato manifestamente infondato.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato in ordine agli adempimenti della cancelleria disposti dalla Corte a seguito della decisione (adempimenti connessi all'esecuzione della sentenza).

  • Giurisprudenza (Sez. U, n. 36958 del 27/5/2021, Modaffari e altre pronunce citate)

    La Corte si è uniformata al principio di legittimità che definisce la nozione di "stare a disposizione" del sodalizio: serietà, continuità e disponibilità materiale, anche attraverso comportamenti non di per sé criminali, idonei a dimostrare l'appartenenza stabile.

Massime di principio

  • Per configurare la partecipazione a un'associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.) non basta un'espressione di vicinanza o uno status dichiarato: è necessario dimostrare uno stabile e durevole inserimento nel clan, valutabile anche tramite comportamenti non necessariamente criminosi ma indicativi di disponibilità concreta al sodalizio.
  • Messaggi affettivi, interventi di esponenti apicali per tutelare la persona e conversazioni sulla riscossione di crediti possono, nel loro insieme, costituire elementi indiziari idonei a provare la 'messa a disposizione' e la stabile appartenenza.
  • La valutazione della prova indiziaria e l'interpretazione delle intercettazioni sono questioni di merito riservate al giudice di merito; la Cassazione sindaca tali valutazioni solo se emerge manifesta illogicità o arbitrarietà.
  • In tema di associazione mafiosa opera una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e, in pratica, una forte presunzione di adeguatezza della custodia in carcere; per opporsi efficacemente alla misura la difesa deve produrre elementi concreti che documentino il recesso o l'allontanamento dall'organizzazione.
  • Un arco temporale ristretto di conversazioni non è necessariamente determinante per escludere la stabilità della partecipazione se esistono precedenti elementi (anche più datati) che attestino l'affiliazione e il ruolo continuativo nel clan.

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