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Sentenza

Sentenza n. 13144/2026 - Roma, Sezione 4Q

Giustizia amministrativa202407506

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla procedura riservata di reclutamento di dirigenti scolastici e successivi atti di approvazione e rettifica dell’elenco degli ammessi e della graduatoria

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, già partecipante al concorso ordinario per dirigenti scolastici del 2017 senza superare la prova scritta, aveva presentato domanda per la procedura riservata prevista dall’art. 5, comma 11-quinquies e seguenti, del d.l. n. 198/2022, sostenendo di possedere il requisito consistente nella pendenza, alla data prevista dalla normativa, di un giudizio contro il mancato superamento della prova concorsuale. Deduceva, in primo luogo, violazione degli artt. 3 e 97 Cost. e dell’art. 3 l. n. 241/1990, per carenza di istruttoria e motivazione dell’esclusione. Con il secondo motivo sosteneva di possedere i requisiti di partecipazione, avendo proposto un intervento ad adiuvandum nel giudizio relativo al mancato superamento della prova scritta. Con il terzo motivo lamentava violazione della disciplina legislativa e regolamentare della procedura, nonché irragionevolezza, contraddittorietà e manifesta ingiustizia, contestando l’interpretazione secondo cui l’intervento adesivo non sarebbe stato equiparabile a un’autonoma tempestiva impugnazione. Con il primo atto di motivi aggiunti impugnava la graduatoria definitiva del 9 agosto 2024 e la rettifica del 19 agosto 2024, reiterando le censure. Con il secondo atto di motivi aggiunti impugnava l’ulteriore rettifica del 18 dicembre 2025, nella parte in cui confermava la sua esclusione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato irricevibile per tardività il primo atto di motivi aggiunti, proposto il 6 dicembre 2024 contro la graduatoria definitiva del 9 agosto 2024 e la rettifica del 19 agosto 2024, essendo decorso il termine decadenziale di sessanta giorni previsto dagli artt. 29 e 43 c.p.a., anche considerando la sospensione feriale. Ha poi dichiarato inammissibile per difetto originario di interesse il secondo atto di motivi aggiunti contro la rettifica del 18 dicembre 2025: tale atto non aveva autonoma lesività, poiché non risultava che la rettifica avesse introdotto una nuova valutazione incidente direttamente sulla posizione della ricorrente; la lesione derivava già dalla graduatoria definitiva originaria, non tempestivamente impugnata. Di conseguenza, il ricorso principale contro l’esclusione è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l’eventuale annullamento dell’atto prodromico non avrebbe potuto procurare alla ricorrente alcuna utilità concreta una volta divenuta inoppugnabile la graduatoria finale. Il Collegio ha comunque osservato, per completezza, che il ricorso sarebbe stato infondato anche nel merito: l’intervento ad adiuvandum era stato proposto oltre il termine previsto dall’art. 2, comma 1, del D.M. n. 107/2023, essendo intervenuto il 13 febbraio 2023 rispetto alla comunicazione degli esiti della prova scritta del 27 marzo 2019. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 29 c.p.a.

    Prevede il termine decadenziale per l’azione di annullamento; il TAR lo ha ritenuto decorso con riferimento all’impugnazione della graduatoria definitiva.

  • art. 43 c.p.a.

    Disciplina i motivi aggiunti e, unitamente all’art. 29 c.p.a., è stato applicato per valutare la tempestività dell’impugnazione della graduatoria.

  • art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a.

    È stato applicato per dichiarare irricevibile per tardività il primo atto di motivi aggiunti.

  • art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.

    È stato applicato per dichiarare inammissibile per difetto originario di interesse il secondo atto di motivi aggiunti, diretto contro una rettifica priva di autonoma lesività.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    È stato applicato per dichiarare improcedibile il ricorso principale per sopravvenuta carenza di interesse, in ragione della mancata tempestiva impugnazione della graduatoria finale.

  • art. 49, comma 2, c.p.a.

    Il TAR ha ritenuto non necessario disporre l’integrazione del contraddittorio, poiché il secondo atto di motivi aggiunti era comunque inammissibile per difetto di interesse.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Ha consentito al Collegio di sottoporre alle parti d’ufficio il profilo di possibile irricevibilità del primo atto di motivi aggiunti, assegnando un termine per le memorie.

  • art. 5, commi 11-quinquies e seguenti, d.l. n. 198/2022, convertito dalla l. n. 14/2023

    Costituisce la base legislativa della procedura riservata di reclutamento dei dirigenti scolastici cui la ricorrente chiedeva di partecipare.

  • art. 20, comma 6-ter, d.l. n. 75/2023, convertito dalla l. n. 112/2023

    Ha modificato la disciplina legislativa della procedura riservata richiamata nel giudizio.

  • art. 2, comma 1, D.M. n. 107/2023

    “devono intendersi esclusivamente i ricorsi tempestivamente promossi innanzi al Giudice amministrativo (TAR e Consiglio di Stato) ovvero al Presidente della Repubblica, nei prescritti termini di 60 ovvero di 120 giorni dall’effettiva conoscibilità del primo atto immediatamente e direttamente efficace nei confronti del singolo interessato”

    La disciplina attuativa richiede che il ricorso contro l’esito concorsuale sia stato proposto tempestivamente; il TAR ha ritenuto non sufficiente, nel caso concreto, l’intervento ad adiuvandum tardivamente presentato.

  • art. 742/1969

    La sospensione feriale dei termini è stata considerata, ma non ha impedito la declaratoria di tardività dei primi motivi aggiunti.

Massime di principio

  • Nelle procedure concorsuali, la graduatoria definitiva costituisce normalmente il primo atto immediatamente lesivo, perché conclude la procedura e cristallizza le posizioni dei partecipanti; deve quindi essere impugnata nel termine decadenziale, salvo che un successivo atto di rettifica introduca una nuova e autonoma valutazione direttamente incidente sulla posizione dell’interessato.
  • La rettifica di una graduatoria che non modifichi autonomamente la posizione del candidato ha natura meramente consequenziale e non riapre il termine per impugnare la graduatoria definitiva originaria; l’impugnazione proposta soltanto contro tale rettifica è inammissibile per difetto di interesse.
  • La mancata tempestiva impugnazione della graduatoria finale rende improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso contro l’esclusione o la non ammissione alle fasi precedenti, quando l’eventuale accoglimento della domanda non potrebbe più procurare al ricorrente un’utilità concreta.
  • La tempestività del giudizio richiesto dalla disciplina di una procedura riservata deve essere verificata con riferimento al primo atto immediatamente e direttamente lesivo della posizione dell’interessato; un intervento ad adiuvandum proposto oltre i termini per l’impugnazione dell’esito concorsuale non soddisfa tale requisito.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTermini e notificazione del ricorsoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrereSopravvenuta carenza di interesse

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