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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24719/2023 del 17/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La lite nasce da tre avvisi di accertamento relativi all'anno 2006, con recupero a tassazione di maggiori IRES, IRAP e IVA per presunti maggiori ricavi derivanti da cinque compravendite immobiliari. In primo grado i ricorsi dei contribuenti erano stati riuniti e accolti solo parzialmente; in appello la decisione era stata confermata, con rideterminazione in diminuzione dei maggiori ricavi e condanna alle spese. In cassazione sono stati proposti quattro motivi: 1) violazione del contraddittorio endoprocedimentale e dell'art. 12, comma 7, Statuto del contribuente, sostenendo che gli avvisi fossero stati emessi senza previo contraddittorio e senza consegna del PVC; 2) violazione delle norme sull'accertamento induttivo e dell'art. 2697 c.c., lamentando che la presunzione di antieconomicità fosse stata applicata senza adeguata prova e che il giudice avesse omesso l'esame di vari fatti indiziari favorevoli; 3) violazione delle norme sull'appello incidentale e ultrapetizione, perché le controdeduzioni dell'Ufficio erano state trattate come appello incidentale, con riforma della decisione sulle spese; 4) violazione dell'art. 295 c.p.c. per mancata sospensione dei giudizi dei soci in attesa della definizione del giudizio sulla società. Nel corso del giudizio i due soci hanno anche presentato domanda di definizione agevolata e versato quanto dovuto, con richiesta di estinzione parziale della causa nei loro confronti.

La decisione

La Corte ha dichiarato l'estinzione parziale del procedimento per cessazione della materia del contendere limitatamente ai soci che avevano aderito alla definizione agevolata. Quanto alla società, ha accolto il terzo motivo, ritenendo che la CTR avesse illegittimamente riformato la decisione di primo grado e confermato integralmente gli avvisi senza una vera impugnazione incidentale dell'Ufficio, con conseguente violazione del giudicato interno e ultrapetizione. Ha rigettato il primo, il secondo e il quarto motivo: il primo perché, trattandosi di accertamento cd. a tavolino scaturito da documentazione esibita dal contribuente, non operava il termine dilatorio dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000; il secondo perché la censura tendeva a rimettere in discussione la valutazione delle prove e la ripartizione dell'onere probatorio sull'antieconomicità; il quarto perché la riunione dei giudizi della società e dei soci escludeva la necessità della sospensione ex art. 295 c.p.c. La sentenza impugnata è stata quindi cassata sul motivo accolto e, non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la Corte ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario della società nei limiti già riconosciuti in primo grado. Le spese del giudizio di legittimità sono state regolate separatamente: estinzione e spese a carico di chi le aveva anticipate per i soci; compensazione tra società e Agenzia per l'intero giudizio per reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 12, comma 7, L. 27 luglio 2000, n. 212

    Il termine dilatorio di 60 giorni opera solo per accessi, ispezioni e verifiche svolti presso i locali del contribuente; non si applica agli accertamenti a tavolino basati su documentazione esaminata in ufficio.

  • art. 39, comma 1, lett. d, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Consente l'accertamento induttivo dei redditi d'impresa sulla base di presunzioni semplici gravi, precise e concordanti, anche in presenza di contabilità formalmente regolare ma sostanzialmente inattendibile.

  • art. 54, commi 2 e 3, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    In materia IVA consente la rettifica induttiva sulla base di presunzioni semplici gravi, precise e concordanti, con onere della prova contraria a carico del contribuente.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di provare la regolarità delle operazioni e di vincere le presunzioni di antieconomicità grava sul contribuente, una volta che l'Ufficio abbia fornito indizi sufficienti.

  • art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame riguarda solo un fatto storico decisivo e non la mera rivalutazione delle prove o delle deduzioni difensive; l'ultrapetizione integra vizio di violazione processuale.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice non può pronunciare oltre i limiti delle domande e delle impugnazioni effettivamente proposte; la riforma di capi non specificamente impugnati viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 54, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Nel processo tributario l'appello incidentale non richiede formule sacramentali, ma deve risultare in modo non equivoco dalla comparsa e dalle conclusioni; in assenza, non può essere presunto.

  • art. 295 c.p.c.

    La sospensione necessaria è richiesta solo quando il rapporto di pregiudizialità sussiste tra processi separati; è esclusa se i giudizi sono stati riuniti e decisi simultaneamente.

  • art. 274 c.p.c.

    La riunione per connessione dei giudizi relativi alla società e ai soci elimina la necessità della sospensione ex art. 295 c.p.c.

  • art. 6, commi 1, 6, 10 e 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. in L. 17 dicembre 2018, n. 136

    La definizione agevolata, se validamente presentata e pagata, determina l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere nei confronti dei soggetti aderenti.

  • art. 384, primo comma, c.p.c.

    In assenza di ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere nel merito dopo la cassazione della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • Negli accertamenti fiscali cd. a tavolino il termine dilatorio dell'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente non si applica; per l'IVA, se si deduce la sua violazione, il contribuente deve comunque indicare in concreto quali difese avrebbe potuto svolgere nel contraddittorio preventivo.
  • In materia di accertamento induttivo basato su antieconomicità, l'Ufficio può fondare la pretesa su presunzioni semplici gravi, precise e concordanti; una volta fornito un quadro indiziario sufficiente, spetta al contribuente la prova contraria sulla correttezza delle operazioni e sulla reale economicità dell'attività.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa lettura di circostanze già considerate dal giudice di merito.
  • Nel processo tributario l'appello incidentale può essere desunto dalla sostanza delle difese, ma solo se la volontà di ottenere la riforma di capi sfavorevoli risulti in modo inequivoco; in mancanza di una vera impugnazione incidentale, il giudice d'appello non può riformare capi coperti da giudicato interno.
  • Nelle controversie fiscali relative a società di capitali a ristretta base partecipativa e ai soci, la riunione per connessione dei giudizi rende superflua la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c., perché assicura già la trattazione unitaria della pretesa impositiva.
  • La definizione agevolata della controversia, se perfezionata, determina l'estinzione parziale del giudizio per cessazione della materia del contendere limitatamente ai soggetti che vi abbiano aderito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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