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Ordinanza

Ordinanza n. 583/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202600483

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Campania, Sezione staccata di Salerno, che aveva accolto la domanda cautelare proposta contro il provvedimento relativo all’esito della procedura

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (università)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Università ha proposto appello cautelare ai sensi dell’art. 62 c.p.a. contro l’ordinanza del TAR che aveva accolto la domanda cautelare della vincitrice della procedura. Dal testo emerge che la sospensione del provvedimento impugnato avrebbe inciso sull’attività di ricerca già avviata dalla vincitrice, sostenuta da un finanziamento stanziato dall’Ateneo. L’appello ha contestato, in particolare, l’omessa o insufficiente comparazione degli interessi contrapposti nella fase cautelare.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare e, riformando l’ordinanza del TAR, ha respinto l’istanza cautelare proposta in primo grado. La decisione è fondata sulla rilevata mancata valutazione, da parte del primo giudice, del pregiudizio derivante dall’interruzione dell’attività di ricerca già avviata dalla vincitrice, con possibili gravi ripercussioni sullo sviluppo scientifico dell’Ateneo e in considerazione del finanziamento già stanziato. Il Collegio ha rimesso al primo giudice ogni ulteriore approfondimento nel merito, la cui udienza era fissata al 23 settembre 2026. Le spese del doppio grado cautelare sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale dell’appello cautelare deciso dal Consiglio di Stato.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare il giudice deve effettuare una concreta comparazione tra gli interessi contrapposti, valutando anche gli effetti che la sospensione dell’atto produrrebbe sull’attività amministrativa e sugli interessi pubblici coinvolti.
  • La sospensione di un provvedimento non può essere disposta senza considerare il pregiudizio derivante dall’interruzione di attività già avviate e sostenute da risorse pubbliche, quando tale pregiudizio incida sul perseguimento di finalità istituzionali.
  • L’omessa valutazione, nell’ordinanza cautelare, di un pregiudizio rilevante per l’interesse pubblico giustifica la riforma della misura cautelare da parte del giudice d’appello, ferma la necessità di ulteriori approfondimenti nella fase di merito.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAppelloReclutamento e abilitazione universitaria
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiTutela cautelarePonderazione degli interessi e interesse pubblicoDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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