Ordinanza n. 583/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Campania, Sezione staccata di Salerno, che aveva accolto la domanda cautelare proposta contro il provvedimento relativo all’esito della procedura
Esito
Favorevole al ricorrente (università)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Università ha proposto appello cautelare ai sensi dell’art. 62 c.p.a. contro l’ordinanza del TAR che aveva accolto la domanda cautelare della vincitrice della procedura. Dal testo emerge che la sospensione del provvedimento impugnato avrebbe inciso sull’attività di ricerca già avviata dalla vincitrice, sostenuta da un finanziamento stanziato dall’Ateneo. L’appello ha contestato, in particolare, l’omessa o insufficiente comparazione degli interessi contrapposti nella fase cautelare.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare e, riformando l’ordinanza del TAR, ha respinto l’istanza cautelare proposta in primo grado. La decisione è fondata sulla rilevata mancata valutazione, da parte del primo giudice, del pregiudizio derivante dall’interruzione dell’attività di ricerca già avviata dalla vincitrice, con possibili gravi ripercussioni sullo sviluppo scientifico dell’Ateneo e in considerazione del finanziamento già stanziato. Il Collegio ha rimesso al primo giudice ogni ulteriore approfondimento nel merito, la cui udienza era fissata al 23 settembre 2026. Le spese del doppio grado cautelare sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale dell’appello cautelare deciso dal Consiglio di Stato.
Massime di principio
- Nella fase cautelare il giudice deve effettuare una concreta comparazione tra gli interessi contrapposti, valutando anche gli effetti che la sospensione dell’atto produrrebbe sull’attività amministrativa e sugli interessi pubblici coinvolti.
- La sospensione di un provvedimento non può essere disposta senza considerare il pregiudizio derivante dall’interruzione di attività già avviate e sostenute da risorse pubbliche, quando tale pregiudizio incida sul perseguimento di finalità istituzionali.
- L’omessa valutazione, nell’ordinanza cautelare, di un pregiudizio rilevante per l’interesse pubblico giustifica la riforma della misura cautelare da parte del giudice d’appello, ferma la necessità di ulteriori approfondimenti nella fase di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 18 feb 2026Ordinanza n. 82/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 18 feb 2026Ordinanza n. 83/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 18 feb 2026Ordinanza n. 84/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 18 feb 2026Ordinanza n. 85/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 18 feb 2026Ordinanza n. 86/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 18 feb 2026Ordinanza n. 87/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →