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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2103/2024 del 17/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ndiaye: impugnava la sentenza d'appello sostenendo (1) carenza di motivazione sul proscioglimento ex art. 129, comma 2, c.p.p., relativamente al capo U) (associazione a delinquere per stupefacenti) e sulla eventuale non partecipazione, e (2) omissione della pronuncia di prescrizione sul reato del capo U22) (importazione di sostanza stupefacente) per mancata riqualificazione ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Cisse: deduceva la nullità del giudizio di primo grado per mancata comunicazione della nomina del difensore d'ufficio a seguito del decesso del difensore di fiducia e quindi violazione del diritto di difesa; era stato chiamato in appello per estensione del motivo non esclusivamente personale presentato da Ndiaye (art. 587 c.p.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Per Ndiaye: il primo motivo è inammissibile perché, nel patteggiamento in appello, il giudice che accoglie il concordato non deve motivare sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. né su nullità assolute o inutilizzabilità delle prove quando l'imputato ha rinunciato ai motivi di appello; il secondo motivo (prescrizione per capo U22) è manifestamente infondato poiché la sentenza d'appello indicava che il capo U22 riguardava l'importazione di 100 grammi di cocaina e la Corte territoriale ha escluso la riconducibilità alla fattispecie attenuata dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Per Cisse: essendo stato chiamato in appello per estensione del motivo non esclusivamente personale e avendo il primo ricorrente rinunciato al motivo, non poteva essere adottata alcuna statuizione favorevole in suo favore; non può proporre autonomamente nuove questioni in Cassazione su punto già deciso negativamente e aveva già tentato rimedi infruttuosi (rescisione del giudicato). Entrambi sono condannati alle spese processuali e al versamento in via equitativa di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    Norma sulla fattispecie attenuata per minori quantità di stupefacenti; la Corte ha valutato la quantità (es. 100 g) e ritenuto che non consentisse l'applicazione della attenuazione per i capi contestati.

  • art. 129, comma 2, c.p.p.

    Prevede il proscioglimento per cause specifiche; la Corte ha ritenuto che, nel patteggiamento in appello, il giudice non debba motivare sul mancato proscioglimento ex art.129 quando l'imputato ha rinunciato ai motivi di appello.

  • art. 587 c.p.p. (estensione dell'impugnazione)

    Consente l'estensione di un motivo non esclusivamente personale a coimputati; la Corte ha ricordato che l'estensione dà diritto al contraddittorio in appello ma non abilita il coimputato non diligente a proporre autonome impugnazioni in Cassazione o a riaprire questioni già respinte.

  • art. 175 c.p.p.

    Norma sui rimedi per mancata notificazione o altri vizi procedurali (restituzione in termini); la Corte ha osservato che il rimedio corretto per la mancata comunicazione della nomina del difensore d'ufficio è, se del caso, la richiesta di restituzione in termini o altri rimedi previsti, non la rinnovazione della questione in Cassazione dopo esito negativo in appello.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103, art. 1, comma 56

    Ha reintrodotto il patteggiamento in appello; la giurisprudenza interpretativa stabilisce i limiti della motivazione del giudice di secondo grado in caso di concordato.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000

    Richiamata in relazione alla condanna alla Cassa delle ammende e alla necessità di rilevare ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel patteggiamento in appello (concordato) il giudice che accoglie la richiesta concordata non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento ex art.129 c.p.p. né su nullità assolute o inutilizzabilità delle prove quando l'imputato ha rinunciato ai motivi di appello; quindi tali censure risultano inammissibili se l'imputato ha rinunciato all'impugnazione.
  • La prescrizione può essere oggetto di ricorso in Cassazione se è intervenuta prima del patteggiamento in appello, ma l'eccezione deve essere fondata sui fatti e sulla corretta ricostruzione delle quantità/elementi di reato; contestazioni generiche o contraddette dal testo della sentenza d'appello sono manifestamente infondate.
  • Il coimputato chiamato in appello per estensione di un motivo non esclusivamente personale ha diritto al contraddittorio, ma non può utilizzare l'estensione per proporre autonome impugnazioni in Cassazione su punti già decisi negativamente o per riaprire il giudizio in modo indipendente.
  • La mancata comunicazione della nomina del difensore d'ufficio dopo il decesso del difensore di fiducia va rimessa nel corretto rimedio procedurale (es. restituzione in termini o azioni specifiche nel tempo processuale previsto) e non sempre legittima una nuova censura in Cassazione se già esperita e rigettata.
  • Ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono comportare condanne alle spese e, in presenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, il pagamento di somme alla Cassa delle ammende.

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