Cassazione Penale, Sentenza n. 43871/2022 del 18/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La parte civile ha impugnato la sentenza d'appello che aveva assolto l'imputato dall'art. 660 c.p., deducendo due principali censure: 1) difetto di motivazione 'rafforzata', perché la Corte d'appello non si sarebbe confrontata con tutti gli elementi che avevano portato alla condanna in primo grado (in particolare i continui appostamenti sotto l'abitazione, davanti al luogo di lavoro e gli inseguimenti); 2) violazione di legge nella parte in cui l'assoluzione è stata fondata sulla 'reciprocità' delle offese, poiché la legge non terrebbe conto della reciprocità quale causa di non punibilità per il reato previsto dall'art. 660 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello abbia esaminato le risultanze istruttorie e, correttamente valutando il quadro probatorio (rapporti sentimentali burrascosi con offese e aggressioni reciproche), abbia concluso che le molestie erano poste in essere in modo ricambiato e non sia possibile individuare chi abbia svolto il ruolo iniziale. In tale contesto la Corte di Cassazione ha richiamato il principio giurisprudenziale secondo cui, quando sussiste reciprocità o ritorsione delle molestie, non si configura il reato di cui all'art. 660 c.p. perché manca la connotazione di petulanza o altro biasimevole motivo; perciò la decisione di assoluzione è stata confermata e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 660 cod. pen.
La norma punisce molestie o disturbo alle persone; la Corte ha interpretato che la fattispecie non si realizza quando le condotte sono reciproche o ritorsive, mancando così la connotazione di petulanza o altro biasimevole motivo richiesta per l'illiceità penale
Giurisprudenza Cassazione, Sez. 1, n. 23262 del 23/02/2016 (Rv. 267221)
"non è configurabile il reato di molestia o disturbo alle persone previsto dall'art. 660 cod. pen. allorché vi sia reciprocità o ritorsione delle molestie, in quanto in tal caso non ricorre la condotta tipica descritta dalla norma, e cioè la sua connotazione per petulanza o altro biasimevole motivo, cui è subordinata l'illiceità penale del fatto"
In presenza di reciprocità o ritorsione delle molestie, la giurisprudenza esclude la configurabilità del reato previsto dall'art. 660 c.p. per mancanza della componente soggettiva/valutativa di petulanza o biasimevole motivo
Giurisprudenza Cassazione, Sez. 1, n. 26303 del 06/05/2004 (Rv. 228207)
Riferimento giurisprudenziale precedente che conferma il principio secondo cui la reciprocità nelle condotte moleste può escludere la configurazione del reato di cui all'art. 660 c.p.
Massime di principio
- Se le molestie sono parte di una relazione caratterizzata da reciproche offese e comportamenti aggressivi tra le parti, e non è possibile individuare il soggetto che ha iniziato la condotta molesta, l'art. 660 c.p. potrebbe non ritenersi integrato per mancanza della connotazione di petulanza o altro biasimevole motivo.
- La prova di singoli episodi (appostamenti, inseguimenti, offese) non è automaticamente determinante: va valutata nel contesto relazionale complessivo e nella dinamica di reciprocità delle condotte.
- Per il ricorrente che voglia rimettere in discussione un'assoluzione fondata su reciprocità, è necessario dimostrare in modo chiaro e specifico che le condotte non erano ricambiate o che vi era una netta sproporzione nella condotta aggressiva dell'imputato rispetto alla controparte.
- Il principio richiamato dalla giurisprudenza riguarda l'esclusione della tipicità penale quando manca la componente di petulanza/biasimevole motivo: occorre distinguere i casi di reciproca lite da quelli di molestia unilaterale e reiterata (stalking), che restano perseguibili.
- In sede di impugnazione, le censure sulla motivazione richiedono che la Corte d'appello abbia omesso di considerare elementi decisivi o abbia offerto una valutazione illogica o contraddittoria; nel caso in esame la Cassazione ha ritenuto la motivazione dell'appello adeguata.
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