Sentenza n. 33/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza n. 214/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 654/2024 del Tribunale di Sassari, Sezione Lavoro, pubblicata in data 12.04.2025, notificata il 24.04.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 1.000,00, quale contributo per la formazione del docente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Sassari, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto all'accredito di euro 1.000,00 sulla Carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente di ruolo)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'ottemperanza alla sentenza n. 214/2025 del Tribunale di Sassari, Sezione Lavoro, passata in giudicato per mancata impugnazione e notificata al Ministero il 24 aprile 2025. La pronuncia aveva accertato il diritto della docente a fruire del beneficio di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, condannando il Ministero a mettere a disposizione l'importo complessivo di euro 1.000,00 mediante la Carta elettronica del docente, oltre agli accessori indicati nella sentenza. Nonostante la notifica del titolo, l'Amministrazione non aveva dato esecuzione all'obbligo, salvo il pagamento delle spese legali. Era inoltre inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997. La ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza del giudice del lavoro, la sua notificazione al Ministero, la rituale notificazione del ricorso e l'inutile decorso del termine di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni statali. Ha ordinato al Ministero, ove non avesse già adempiuto nelle more, di dare piena e completa esecuzione alla sentenza mediante il riconoscimento del beneficio della Carta elettronica del docente, entro 120 giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore. Ha nominato sin d'ora, per l'eventuale persistente inottemperanza, il Responsabile pro tempore della competente Direzione generale ministeriale quale commissario ad acta, con facoltà di delega a un altro dirigente, assegnandogli 90 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario potrà utilizzare, in caso di incapienza dei fondi, il pagamento in conto sospeso secondo l'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, in quanto dipendente dell'Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 400,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei difensori antistatari; la riduzione dell'importo è stata motivata dalla natura seriale e standardizzata del contenzioso.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione delle pronunce giurisdizionali passate in giudicato.
art. 114 c.p.a.
Richiamato quale base processuale della decisione sul ricorso di ottemperanza.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di promuovere il giudizio di ottemperanza nei confronti dell'Amministrazione statale.
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
Consente, in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione soccombente, il ricorso al pagamento in conto sospeso, utilizzabile dal commissario ad acta per dare esecuzione alla sentenza.
art. 1, comma 122, l. n. 107/2015
Costituisce, secondo la sentenza ottemperanda, la base normativa del beneficio della Carta elettronica del docente.
d.p.c.m. 28 novembre 2016
Disciplina, secondo la sentenza ottemperanda, le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile nei confronti di un'amministrazione statale quando una pronuncia giurisdizionale passata in giudicato, avente efficacia esecutiva e contenente un obbligo di pagamento o di attribuzione di un beneficio, non sia stata eseguita dopo la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- Accertati il passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione all'amministrazione e l'inutile decorso del termine di 120 giorni, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di dare piena esecuzione alla pronuncia entro un nuovo termine assegnato con la decisione.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento, attribuendogli il potere di adottare in via sostitutiva tutti gli atti e le operazioni necessari all'esecuzione del giudicato.
- Quando l'amministrazione soccombente non disponga di fondi sufficienti, il commissario ad acta può ricorrere al pagamento in conto sospeso secondo le modalità previste dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
- Le spese del giudizio di ottemperanza gravano sull'amministrazione inadempiente; la loro liquidazione può essere ridotta quando il contenzioso abbia natura seriale e l'attività difensiva risulti altamente ripetitiva e standardizzata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 16 gen 2026Sentenza n. 64/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 gen 2026Sentenza n. 2/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 16 gen 2026Sentenza n. 3/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 16 gen 2026Sentenza n. 4/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 16 gen 2026Sentenza n. 5/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 16 gen 2026Sentenza n. 6/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →