Sentenza del 11/04/2017 n. 964 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Irap - Rimborsi - Prescrizione - Dies a quo - Data di presentazione dell'istanza di rimborso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'individuazione del dies a quo del termine di prescrizione decennale per il rimborso dell'IRAP. Ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D.lgs. n. 546/1992, il ricorso contro il rifiuto tacito può essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla presentazione dell'istanza di rimborso, ma comunque entro il termine di prescrizione previsto per il diritto alla restituzione. Il termine decennale decorre dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, non dalla formazione del silenzio-rifiuto dopo i 90 giorni.
La decisione
È stato affermato che la presentazione dell'istanza di rimborso costituisce il momento iniziale della prescrizione decennale. L'obbligo di attendere 90 giorni prima di poter proporre ricorso contro il silenzio-rifiuto riguarda soltanto la procedibilità o proponibilità del ricorso e non sospende né differisce l'inizio della prescrizione. Pertanto, un ricorso presentato oltre dieci anni dalla data dell'istanza comporta la perdita del diritto al rimborso per intervenuta prescrizione.
Norme richiamate
Art. 21, comma 2, del D.lgs. n. 546/1992
Il ricorso avverso il rifiuto tacito della restituzione di cui all'art. 19, comma 1, lettera g), può essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione presentata entro i termini previsti da ciascuna legge d'imposta e fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto.
La norma consente di ricorrere contro il silenzio-rifiuto dopo 90 giorni dalla domanda di rimborso, ma stabilisce che il ricorso deve comunque essere proposto prima della prescrizione del diritto. Il termine di prescrizione decorre dalla presentazione dell'istanza e non dalla scadenza dei 90 giorni.
Art. 19, comma 1, lettera g), del D.lgs. n. 546/1992
Individua il rifiuto, espresso o tacito, della restituzione di tributi quale atto impugnabile davanti al giudice tributario.
Massime di principio
- Per i rimborsi tributari, la data di presentazione dell'istanza costituisce normalmente il riferimento iniziale per il calcolo della prescrizione del diritto alla restituzione.
- Il termine di 90 giorni necessario per la formazione del silenzio-rifiuto non sposta il dies a quo della prescrizione e non aggiunge automaticamente 90 giorni al termine decennale.
- Il contribuente deve monitorare autonomamente il termine decennale dalla presentazione dell'istanza e proporre il ricorso entro tale termine, anche se l'Amministrazione non ha ancora risposto.
- La mancata risposta dell'Amministrazione non mantiene indefinitamente aperta la possibilità di ricorso: decorso il termine prescrizionale, il diritto al rimborso può essere definitivamente perduto.
- La regola deve essere verificata alla luce della specifica legge d'imposta e di eventuali atti interruttivi o sospensivi della prescrizione, se validamente configurabili.
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